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Circolare

Circolare numero 39 del 26-11-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo e operativo per l’emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n. 383/2001 e successive modifiche, distinguendo tra procedura automatica ed emersione progressiva. Definisce i soggetti interessati, i lavoratori regolarizzabili, gli effetti fiscali e previdenziali, gli adempimenti per i datori di lavoro già iscritti o da iscrivere all’ENPALS, le modalità di versamento della contribuzione sostitutiva e la disciplina del concordato per i periodi pregressi. Sono inoltre richiamate le scadenze rilevanti, le aliquote sostitutive, gli effetti per i lavoratori e la sanzione introdotta per l’impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria.

Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e versamento della contribuzione sostitutiva: istruzioni applicative

Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e versamento della contribuzione sostitutiva

La circolare disciplina, con taglio operativo, le modalità di regolarizzazione del lavoro irregolare previste dalla legge n. 383/2001 e dalle successive modifiche. Vengono distinti il regime di emersione automatica e quello di emersione progressiva, con particolare attenzione agli effetti fiscali e previdenziali, agli adempimenti presso ENPALS e alle conseguenze per datori di lavoro e lavoratori.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina nasce dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha introdotto misure per favorire l’emersione dell’economia sommersa e la regolarizzazione di rapporti di lavoro svolti in violazione degli obblighi tributari e previdenziali. Il testo originario dell’art. 1 è stato successivamente modificato dalla legge n. 409/2001, dalla legge n. 448/2001, dal D.L. n. 12/2002 convertito nella legge n. 73/2002 e dal D.L. n. 210/2002 convertito nella legge n. 266/2002.

La circolare richiama inoltre i principali atti attuativi e di prassi: la deliberazione CIPE n. 100 del 15 novembre 2001, i decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione, i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle trasmissioni telematiche, la deliberazione CIPE n. 38 del 6 giugno 2002, nonché le circolari interamministrative n. 56/E e n. 65/E.

Soggetti interessati e rapporti regolarizzabili

La dichiarazione di emersione può essere presentata da imprenditori e soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che abbiano impiegato lavoratori dipendenti senza adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi fiscali e previdenziali. Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche a società e associazioni sportive, artistiche e culturali e alle comunità terapeutiche convenzionate.

La regolarizzazione riguarda esclusivamente rapporti di lavoro subordinato disciplinati dai contratti collettivi nazionali. Sono quindi esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. I lavoratori devono essere stati impiegati prima del 25 ottobre 2001, risultare ancora in forza alla data della dichiarazione e non essere già stati regolarizzati. La circolare distingue:

  • rapporti totalmente "in nero";
  • rapporti "in grigio", cioè solo parzialmente irregolari.

Non possono essere inclusi nella dichiarazione i soggetti già individuati come lavoratori in nero a seguito di verbale notificato, né gli emolumenti per i quali sia già stato notificato l’addebito. È invece possibile presentare la dichiarazione anche durante verifiche, purché non sia stata effettuata la regolare notifica del verbale.

Lavoratori esclusi e casi particolari

La circolare richiama l’esclusione dei soggetti indicati dall’art. 62, comma 2, del TUIR per gli imprenditori e dall’art. 50, comma 6-bis, del TUIR per i lavoratori autonomi. Non sono pertanto regolarizzabili, ai fini del costo del lavoro emerso, il lavoro svolto dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, dagli affidati o affiliati minori o permanentemente inabili, dagli ascendenti e dai familiari partecipanti all’impresa familiare; per i lavoratori autonomi, inoltre, sono esclusi i soci o associati delle associazioni professionali.

La circolare interamministrativa n. 65/E chiarisce anche la posizione dei lavoratori stagionali: in settori caratterizzati da cicli stagionali, come agricoltura, conserviero, tabacchifici, zuccherifici e aziende alberghiere stagionali, è possibile ricorrere alla procedura per i lavoratori impiegati in cicli di produzione iniziati prima del 25 ottobre 2001, purché il rapporto sia ancora pendente alla data della dichiarazione.

Programma di emersione e effetti del contratto

Il programma di emersione richiede la stipula di un contratto che disciplini il rapporto di lavoro in ogni suo aspetto, compresi durata, qualifica, contratto collettivo di riferimento e retribuzione. Il rapporto deve essere di natura subordinata e può essere a tempo determinato, indeterminato o part-time; sono invece incompatibili forme contrattuali come formazione o apprendistato, poiché non coerenti con una presenza già antecedente in azienda.

L’adesione del lavoratore al programma, tramite sottoscrizione di un atto di conciliazione con indicazione del livello di inquadramento, ha efficacia novativa dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Il lavoratore non può formulare rivendicazioni retributive o risarcitorie per il periodo precedente. Da tale data si applicano gli istituti economici e normativi del CCNL di riferimento.

Il datore di lavoro assume, tra gli altri, obblighi di:

  • comunicazione delle modifiche o cessazioni del rapporto al Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro, con l’indicazione che si tratta di lavoratore regolarizzato ai sensi dell’art. 1 della legge;
  • tenuta delle scritture obbligatorie;
  • versamento di imposte, contributi e premi assicurativi dovuti per l’adesione;
  • versamento della somma sostitutiva qualora la dichiarazione valga anche come concordato per i periodi antecedenti.

Il lavoratore emerso non è computato, per il periodo precedente la dichiarazione e per tutto il triennio agevolato, nei limiti numerici rilevanti per varie discipline, salvo le norme sui licenziamenti individuali e collettivi. La circolare elenca, tra gli altri, gli effetti su sgravi contributivi, credito d’imposta, categorie protette, legge n. 68/1999, imprese artigiane e limiti dimensionali aziendali.

Emersione automatica: termini e triennio agevolato

Per l’emersione automatica, i datori di lavoro interessati dovevano presentare la dichiarazione entro il 30 novembre 2002, tramite trasmissione telematica o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con decreto 3 maggio 2002.

Il regime agevolato riguarda:

  • il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 25 ottobre 2001;
  • i due periodi d’imposta successivi.

Ne deriva, per la generalità dei casi, il triennio 2002-2004. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione prima del 25 aprile 2002, resta fermo il triennio 2001-2003.

Contribuzione sostitutiva: aliquote, versamenti e natura

Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi il datore di lavoro deve versare una contribuzione sostitutiva pari a:

  • 7% per il 2002;
  • 9% per il 2003;
  • 11% per il 2004.

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione prima del 25 aprile 2002, le aliquote si applicano rispettivamente ai periodi 2001, 2002 e 2003.

La contribuzione sostitutiva dovuta fino alla data di presentazione della domanda può essere versata, senza interessi, in unica soluzione oppure in 60 rate mensili. La circolare precisa che:

  • non sono applicabili riduzioni per sgravi o agevolazioni contributive previste per assunzioni incentivate;
  • l’aliquota sostitutiva si riferisce solo ai contributi dovuti per i redditi di lavoro emersi;
  • restano integralmente dovuti i contributi relativi alla posizione previdenziale propria di imprenditori o professionisti per l’incremento del reddito imponibile dichiarato.

Adempimenti per i datori di lavoro presso ENPALS

La circolare dedica istruzioni specifiche ai datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’ENPALS e a quelli già iscritti.

Per chi si iscrive per la prima volta e denuncia esclusivamente lavoratori oggetto di emersione, occorre:

  • richiedere l’immatricolazione dell’impresa;
  • presentare il mod. 032/U;
  • indicare nella denominazione dell’attività la dicitura "EMERSIONE L. 383/2001 N" per i lavoratori totalmente in nero;
  • indicare la data di inizio del triennio di emersione, coincidente con quella della domanda presentata all’Agenzia delle Entrate;
  • allegare la fotocopia della ricevuta di presentazione della richiesta di emersione.

Se intende poi denunciare lavoratori non oggetto di emersione, deve aprire una ulteriore posizione aziendale per la contribuzione ordinaria.

Il datore già iscritto all’ENPALS deve invece aprire una nuova attività di impresa per la sola contribuzione sostitutiva; se regolarizza sia lavoratori totalmente in nero sia lavoratori in grigio, deve aprire due nuove attività. Anche in questo caso devono essere indicati il tipo di emersione, N o G, la data di inizio del triennio e allegata la ricevuta della domanda.

Le sedi ENPALS e gli Uffici SIAE devono inserire nei sistemi il codice N o G nel campo "TIPO EMERSIONE L.383/2001" e la relativa data di inizio, ai fini dei controlli sulle posizioni contributive.

Denunce e modelli per i periodi agevolati

Per i datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione prima del 25 aprile 2002, la circolare prevede la presentazione di:

  • mod. 031/RC1 per i periodi dell’anno 2001;
  • mod. 031/RC1 per i periodi dell’anno 2002 fino a novembre 2002;
  • mod. 031/CM di variazione per i medesimi periodi.

Nei modelli devono essere indicati i dati identificativi dell’impresa, il periodo di riferimento, il codice causale di versamento 020, il numero dei lavoratori, i giorni lavorati, la retribuzione imponibile, i codici aliquota E1, E2 e, per il terzo anno, E3. Il Quadro B non va compilato, perché non sono applicabili agevolazioni sulla contribuzione sostitutiva.

La documentazione deve essere presentata entro il 25 gennaio 2003.

Versamenti: soluzione unica, rateazione e contributi correnti

Per la contribuzione sostitutiva relativa al 2001 e fino al 30 novembre 2002, la circolare consente il versamento entro il 16 dicembre 2002 in unica soluzione oppure come prima rata di 60, tramite mod. F24. In caso di soluzione unica si utilizza il codice causale contributo "RCLS", separando in due righi gli importi e i periodi riferiti ai due anni interessati.

In caso di rateazione, il datore di lavoro deve:

  • indicare nel mod. 031/RC1, Quadro B, il codice agevolazione 9A;
  • indicare la contribuzione non versata nell’importo del Quadro A;
  • versare la rata con mod. F24 e codice "RELS";
  • inviare agli uffici competenti copia del mod. F24 e una nota che attesti la rateazione ai sensi della legge n. 383/2001.

Per la contribuzione corrente successiva alla data di presentazione, si utilizza la normale denuncia mensile mod. 031/R e il mod. F24 con codice "CCLS"; se vi sono rate da versare, nel medesimo F24 va indicato anche "RELS". Le rate successive non richiedono modulistica ENPALS, ma solo invio della copia del pagamento e della nota di accompagnamento.

È ribadito che i versamenti non sono compensabili e non sono deducibili ai fini di imposte, tasse o contributi.

Concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi

La dichiarazione di emersione può essere utilizzata anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se il datore di lavoro compila l’apposito quadro del modello. La proposta deve essere presentata prima della notifica di avvisi di accertamento o rettifica, oppure prima dell’avvio di attività istruttorie di controllo sostanziale già conosciute formalmente dal contribuente.

La circolare precisa che il controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e la liquidazione automatica ex art. 36-bis non costituiscono causa ostativa. Viceversa, se è già iniziata un’attività di verifica fiscale relativa a un anno, la proposta non produce effetti per quell’anno, salvo che le verifiche si siano concluse senza rilievi.

Il costo del lavoro irregolare da indicare negli anni pregressi deve tenere conto delle spese effettivamente sostenute, compresi i compensi in natura, e non può superare il costo del lavoro emerso nell’anno di regolarizzazione. Il concordato produce effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali fino al triplo del costo del lavoro dichiarato; la franchigia si applica a ciascun maggiore imponibile e, in materia IVA, va convertita nel corrispondente imponibile.

Il perfezionamento richiede il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo regolarizzato, sostitutiva di IRPEF/IRPEG, IVA, IRAP, contributi previdenziali e premi assicurativi, nonché dell’ILOR per gli anni in cui era dovuta. Il pagamento può avvenire in 24 rate mensili senza interessi oppure in un’unica soluzione entro il termine, con riduzione del 25%.

L’integrale pagamento estingue i delitti di omessa e infedele dichiarazione, l’omessa o falsa denuncia obbligatoria e i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi al lavoro sommerso, comprese le violazioni su libri paga e matricola, iscrizioni e comunicazioni obbligatorie. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti.

Effetti per i lavoratori e regolarizzazione dei periodi pregressi

Per i lavoratori aderenti al programma, la circolare richiama i chiarimenti della circolare interamministrativa n. 56/E per gli aspetti fiscali. Sotto il profilo previdenziale, i lavoratori sono esclusi da contribuzione ordinaria per tutta la durata del triennio agevolato, perché la contribuzione sostitutiva versata dal datore copre anche la quota normalmente a loro carico.

Il lavoratore può però ricostruire la propria posizione pensionistica per i periodi pregressi anteriori alla data di emersione, fino a un massimo di cinque anni, mediante contribuzione volontaria. L’onere è parzialmente posto a carico del Fondo di cui all’art. 5 della legge n. 388/2000, fino al 66% della quota dovuta dal datore.

La circolare precisa anche che il versamento della contribuzione sostitutiva assicura ai lavoratori piena tutela assistenziale, con diritto alle prestazioni come disoccupazione, cassa integrazione, malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare, a carico delle relative gestioni INPS.

Per la regolarizzazione dei periodi pregressi, i lavoratori possono estinguere i debiti fiscali e previdenziali con il pagamento di 103,29 euro per ciascun anno interessato, senza sanzioni e interessi; il pagamento può essere effettuato in unica soluzione con riduzione del 25% entro il termine della dichiarazione oppure in 24 rate mensili senza interessi.

Emersione progressiva

L’art. 1-bis introduce la procedura di emersione progressiva, alternativa a quella automatica, finalizzata alla regolarizzazione di adempimenti diversi da quelli fiscali e contributivi ma con riflessi indiretti su questi ultimi. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti i CLES presso le direzioni provinciali del lavoro; i comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto entro il 30 ottobre 2002 e possono operare solo se è nominata la metà più uno dei componenti.

I soggetti interessati devono presentare al CLES, presso cui ha sede l’unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

  • le proposte di regolarizzazione degli adempimenti non fiscali e non contributivi, con adeguamento entro massimo 18 mesi, prorogabili a 24 per motivate esigenze;
  • le proposte di adeguamento ai contratti collettivi nazionali in materia di trattamento economico, entro il triennio di emersione;
  • il numero e la remunerazione dei lavoratori da regolarizzare;
  • l’impegno a presentare la dichiarazione di emersione dopo l’approvazione del piano.

Il piano è approvato dal CLES entro 60 giorni, previa eventuale modifica concordata con l’interessato o con soggetti abilitati alla presentazione, ed eventuali autorizzazioni delle autorità competenti sono rilasciate entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L’approvazione e l’attuazione del piano determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alle violazioni regolarizzate.

La dichiarazione di emersione progressiva deve essere presentata entro il 15 maggio 2003.

Effetti dell’emersione progressiva

Per gli effetti fiscali si rinvia alla circolare interamministrativa n. 56/E; per gli effetti previdenziali la disciplina è la stessa già prevista per l’emersione automatica. In caso di adeguamento progressivo alle retribuzioni dei contratti collettivi, la base imponibile previdenziale e assicurativa va determinata sulla retribuzione effettivamente corrisposta secondo il piano approvato, in deroga ai minimi contrattuali e di legge.

Anche nella procedura progressiva il lavoratore resta escluso da contribuzione previdenziale per il triennio agevolato, con contribuzione sostitutiva a carico del datore che copre anche la quota lavoratore. Restano ferme le possibilità di regolarizzazione dei periodi pregressi già descritte per i lavoratori.

Dichiarazioni presentate prima del 25 aprile 2002

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione prima del 25 aprile 2002, la circolare conferma il triennio 2001-2003 e le aliquote sostitutive 7%, 9% e 11% per i tre anni. Tali soggetti possono però applicare alcune disposizioni di maggior favore introdotte dalle modifiche normative, tra cui:

  • la possibilità di trattenere e versare in 60 rate mensili l’imposta sostitutiva del 6%;
  • il versamento entro il termine della dichiarazione della contribuzione sostitutiva del 7% per il 2001 e del 9% per il 2002, anche in 60 rate mensili senza interessi;
  • la non applicazione delle sanzioni IVA per specifiche violazioni nel primo periodo agevolato, a condizione del tempestivo versamento dell’imposta;
  • la non applicazione delle sanzioni in materia di imposte sui redditi e IRAP per analoghe violazioni e per omissioni di ritenute e versamenti fino alla data della dichiarazione;
  • l’esclusione dal computo dei limiti numerici di personale ai fini di leggi e contratti collettivi, salvo licenziamenti individuali e collettivi.

Sanzioni per l’impiego di lavoro irregolare

La circolare chiude richiamando la sanzione amministrativa introdotta dall’art. 3, comma 3, della legge n. 383/2001, come modificato, per l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La sanzione va dal 200% al 400% del costo del lavoro di ciascun lavoratore, calcolato secondo i contratti collettivi nazionali, per il periodo dall’inizio dell’anno alla data della constatazione.

La competenza all’irrogazione è attribuita agli uffici dell’Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del soggetto utilizzatore del lavoro irregolare, sulla base dei verbali trasmessi dagli organi di controllo. Si applica il D.Lgs. n. 472/1997, con esclusione del comma 2 dell’art. 16; non è quindi prevista la fase delle deduzioni difensive prima dell’irrogazione. Contro il provvedimento è ammesso ricorso alle Commissioni tributarie entro 60 giorni dalla notifica, con possibilità, nello stesso termine, di definire la controversia pagando un quarto della sanzione irrogata.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della disciplina

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificata dalle leggi n. 409/2001, n. 448/2001, dal D.L. n. 12/2002 convertito nella legge n. 73/2002 e dal D.L. n. 210/2002 convertito nella legge n. 266/2002. La finalità è incentivare l’emersione dell’economia sommersa e regolarizzare rapporti di lavoro svolti in violazione degli obblighi fiscali e previdenziali, con un regime agevolato triennale e la possibilità di definire anche annualità pregresse mediante imposta sostitutiva.

Soggetti e rapporti di lavoro regolarizzabili

Possono presentare la dichiarazione imprenditori e titolari di reddito di lavoro autonomo che abbiano impiegato lavoratori dipendenti irregolarmente. La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche a società e associazioni sportive, artistiche e culturali e a comunità terapeutiche convenzionate. Sono regolarizzabili solo rapporti di lavoro subordinato, non i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e solo se i lavoratori erano già impiegati prima del 25 ottobre 2001 e risultano ancora in forza alla data della dichiarazione. La circolare distingue i rapporti totalmente "in nero" e quelli "in grigio" (solo parzialmente irregolari), escludendo i casi già oggetto di verbale notificato o di addebito già notificato.

Lavoratori esclusi e casistiche particolari

Non possono essere regolarizzati i soggetti indicati dall’art. 62, comma 2, del TUIR per gli imprenditori e dall’art. 50, comma 6-bis, del TUIR per i lavoratori autonomi, inclusi coniuge, figli, ascendenti e familiari partecipanti all’impresa familiare, nonché soci o associati nelle associazioni professionali. La circolare chiarisce inoltre che, per effetto della circolare interamministrativa n. 65/E, possono rientrare nella procedura anche i lavoratori stagionali impiegati in cicli produttivi iniziati prima del 25 ottobre 2001, purché il rapporto sia ancora pendente alla data della dichiarazione.

Procedura automatica: termini, effetti e contributi

Per l’emersione automatica la dichiarazione va presentata entro il 30 novembre 2002 telematicamente o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con decreto 3 maggio 2002. Il triennio agevolato è 2002-2004, salvo i soggetti che hanno presentato la dichiarazione prima del 25 aprile 2002, per i quali resta il triennio 2001-2003. Sul maggiore imponibile previdenziale dovuto per i redditi emersi sono previste contribuzioni sostitutive del 7% per il 2002, 9% per il 2003 e 11% per il 2004; per le domande presentate prima del 25 aprile 2002, le aliquote sono 7%, 9% e 11% rispettivamente per 2001, 2002 e 2003.

Adempimenti ENPALS e gestione delle posizioni aziendali

La circolare detta istruzioni operative per i datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’ENPALS e per quelli già iscritti. Il primo deve aprire una posizione per la contribuzione sostitutiva dei lavoratori emersi e, se del caso, una ulteriore posizione per la contribuzione ordinaria di altri lavoratori. Il datore già iscritto deve invece aprire una nuova attività di impresa per la sola contribuzione sostitutiva, o due nuove attività se regolarizza sia lavoratori "in nero" sia lavoratori "in grigio". In tutti i casi il mod. 032/U deve recare la dicitura "EMERSIONE L. 383/2001 N" o "G", la data di inizio del triennio e la ricevuta di presentazione della domanda all’Agenzia delle Entrate.

Modalità di denuncia e versamento della contribuzione sostitutiva

Per i periodi pregressi e per il triennio agevolato la circolare indica l’uso dei modelli ENPALS 031/RC1, 031/CM e 031/R, con specifiche indicazioni su codici causali, codici aliquota e compilazione dei quadri. Il versamento della contribuzione sostitutiva fino alla data di presentazione della domanda può avvenire in unica soluzione o in 60 rate mensili senza interessi; in caso di rateazione si utilizzano i codici causale contributo RELS per la rata e CCLS per i contributi correnti. È precisato che la contribuzione sostitutiva non è compensabile né deducibile, e che non si applicano sconti o agevolazioni contributive.

Effetti della dichiarazione per datori di lavoro e lavoratori

Per i datori di lavoro l’adesione comporta l’obbligo di versare imposte, contributi e premi dovuti per il periodo emerso, oltre alla somma sostitutiva se la dichiarazione vale anche come concordato per anni pregressi. Il lavoratore emerso non è computato, per il periodo precedente la dichiarazione e per il triennio agevolato, nei limiti numerici rilevanti per varie discipline, salvo le norme su licenziamenti individuali e collettivi. Per i lavoratori, la contribuzione sostitutiva copre anche la quota normalmente a loro carico; essi restano esclusi dalla contribuzione ordinaria per il triennio, ma possono ricostruire la posizione pensionistica per i periodi pregressi entro il limite di cinque anni mediante contribuzione volontaria, con onere parzialmente a carico del Fondo di cui all’art. 5 della legge n. 388/2000.

Concordato tributario e previdenziale per i periodi pregressi

La dichiarazione può valere anche come proposta di concordato per definire gli anni pregressi, se presentata prima di avvisi di accertamento, rettifica o dell’avvio di attività istruttorie di controllo sostanziale di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Il costo del lavoro irregolare da indicare non può superare il costo del lavoro emerso nell’anno di regolarizzazione e la definizione produce effetti preclusivi fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro dichiarato. Il concordato si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo regolarizzato, con possibilità di pagamento in 24 rate mensili o in unica soluzione con riduzione del 25%.

Emersione progressiva: contenuto del piano e termini

L’art. 1-bis disciplina una procedura alternativa, l’emersione progressiva, fondata sulla presentazione al CLES di un piano individuale di emersione entro il 28 febbraio 2003. Il piano deve contenere le proposte di regolarizzazione degli adempimenti diversi da quelli fiscali e contributivi, l’adeguamento ai contratti collettivi in materia retributiva, il numero e la remunerazione dei lavoratori da regolarizzare e l’impegno a presentare la successiva dichiarazione di emersione. I CLES, istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro, approvano il piano entro 60 giorni e possono avvalersi, per la presentazione, di organizzazioni sindacali o professionisti abilitati.

Effetti dell’emersione progressiva e regolarizzazione dei pregressi

Anche per la procedura progressiva si applicano gli effetti fiscali richiamati dalla circolare interamministrativa n. 56/E e quelli previdenziali già previsti per l’emersione automatica. La base imponibile previdenziale e assicurativa, nell’ipotesi di adeguamento progressivo delle retribuzioni, va determinata sulla retribuzione effettivamente corrisposta secondo il piano approvato, in deroga ai minimi contrattuali e di legge. Per i periodi pregressi, il costo del lavoro da dichiarare segue gli stessi criteri già illustrati per la procedura automatica.

Sanzioni per lavoro irregolare non emerso

La circolare richiama infine la sanzione amministrativa introdotta dall’art. 3, comma 3, della legge, pari dal 200% al 400% del costo del lavoro per ciascun lavoratore irregolare, calcolato secondo i contratti collettivi nazionali, per il periodo dall’inizio dell’anno alla constatazione della violazione. La sanzione è irrogata dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sulla base dei verbali trasmessi dagli organi di controllo, con applicazione del D.Lgs. n. 472/1997 salvo il comma 2 dell’art. 16. È ammesso ricorso alle Commissioni tributarie entro 60 giorni e, nello stesso termine, la definizione agevolata con pagamento di un quarto della sanzione irrogata.

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