Circolare numero 170 del 18-11-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come va accertata l’anzianità aziendale utile per il diritto alla mobilità lunga prevista dall’art. 1-septies della legge n. 176/1998. Per i lavoratori trasferiti tra società dello stesso gruppo, ai fini dei requisiti dell’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, devono essere considerati anche i periodi di lavoro svolti presso le diverse società del medesimo gruppo, se ricorrono determinate condizioni. Il criterio non vale invece per la durata della mobilità ordinaria, che resta ancorata all’anzianità maturata presso l’impresa che ha avviato la procedura di mobilità. Restano inoltre a carico dell’azienda gli oneri per la permanenza in mobilità oltre la durata ordinaria.
Anzianità aziendale per la mobilità lunga ex legge n. 176/1998
Anzianità aziendale necessaria per il diritto alla mobilità lunga ex legge n. 176/1998
La circolare fornisce istruzioni operative alle sedi INPS in merito alla verifica dell’anzianità aziendale utile per la mobilità lunga. Il chiarimento deriva da indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e riguarda i lavoratori trasferiti tra società appartenenti al medesimo gruppo aziendale.
Ambito del chiarimento
Il tema affrontato è la corretta interpretazione del requisito dei dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, richiesto dall’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il chiarimento si riferisce in particolare all’accesso alla mobilità lunga prevista dall’art. 1-septies della legge 5 giugno 1998, n. 176.
Criterio di computo dell’anzianità
Secondo quanto precisato dal Ministero, ai fini della mobilità lunga devono essere considerati utili tutti i differenti periodi di lavoro precedentemente prestati dal lavoratore presso società del medesimo gruppo aziendale. L’espressione "anzianità aziendale" viene quindi interpretata in modo estensivo, valorizzando la continuità sostanziale del rapporto di lavoro e la finalità protettiva della disciplina.
Condizioni richieste per l’applicazione del criterio
La circolare richiama le condizioni già indicate dal Ministero per la mobilità lunga disciplinata dalla legge n. 229/1997 e ribadite nel messaggio n. 32182 del 27 maggio 1999. In particolare:
- il gruppo industriale deve essere quello definito dall’art. 2359 del codice civile;
- le imprese del gruppo da considerare devono essere soggette alla normativa in materia di mobilità;
- il lavoratore deve aver conservato i trattamenti in essere presso l’impresa di provenienza, così che la novazione del rapporto sia solo nominale;
- il trasferimento deve essere avvenuto senza soluzione di continuità.
Esclusione per la mobilità ordinaria
Il criterio estensivo non può essere utilizzato per determinare la durata dell’indennità di mobilità ordinaria. Per tale durata valgono infatti i parametri dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, che la collegano all’età e all’ubicazione dell’azienda. Inoltre, la prestazione non può in ogni caso eccedere l’anzianità maturata dal lavoratore presso l’impresa che ha disposto il licenziamento nell’ambito della procedura di mobilità, come espressamente previsto dall’art. 7, comma 4, della stessa legge.
Oneri economici per la permanenza oltre la mobilità ordinaria
La circolare conclude precisando che, per i periodi di permanenza in mobilità che superano la durata ordinaria, l’azienda che attua la procedura di mobilità deve sostenere gli oneri relativi, inclusa la contribuzione figurativa, ai sensi dell’art. 1-septies della legge n. 176/1998.
Punti principali
Oggetto del chiarimento
Il Ministero del lavoro ha fornito all’INPS indicazioni sui criteri da seguire per verificare i requisiti di anzianità aziendale richiesti dall’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, con particolare riferimento ai lavoratori trasferiti tra società appartenenti allo stesso gruppo e alla loro ammissibilità alla mobilità lunga prevista dalla legge n. 176/1998.
Criterio estensivo per la mobilità lunga
Ai fini dell’accesso alla mobilità lunga ex art. 1-septies della legge n. 176/1998, sono considerati utili tutti i periodi di lavoro precedentemente prestati dal lavoratore presso società del medesimo gruppo aziendale. L’espressione "anzianità aziendale" viene quindi interpretata in senso estensivo, in ragione della finalità di tutela dei lavoratori.
Condizioni per sommare i periodi presso società del gruppo
L’utilizzo di tale criterio è subordinato a precise condizioni: il gruppo industriale deve essere individuato secondo l’art. 2359 c.c.; le imprese del gruppo considerate devono essere destinatarie della normativa in materia di mobilità; il lavoratore deve aver conservato i trattamenti in essere presso l’impresa di provenienza, con novazione solo nominale del rapporto; il trasferimento deve essere avvenuto senza soluzione di continuità.
Limiti rispetto alla mobilità ordinaria
Il criterio estensivo non si applica alla durata dell’indennità di mobilità ordinaria. Quest’ultima deve essere determinata ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 in base all’età e all’ubicazione dell’azienda e non può comunque superare l’anzianità maturata alle dipendenze dell’azienda che ha disposto il licenziamento.
Oneri a carico dell’azienda
Per i periodi di permanenza in mobilità che eccedono la durata ordinaria, l’azienda che attua la procedura di mobilità deve accollarsi gli oneri previsti dall’art. 1-septies della legge n. 176/1998, inclusi quelli relativi alla contribuzione figurativa.
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