Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 172 del 22-11-2002

SOMMARIO: Art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Ministero dell’Interno del 14 dicembre 2000, n° 3098. Soggetti interessati. Periodi contributivi oggetto della sospensione. Modalità di recupero. Adempimenti delle Sedi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’ulteriore rinvio, a decorrere dal 1° giugno 2002, del pagamento dei contributi agricoli sospesi per eventi alluvionali e sismici in alcune province. Indica con precisione i territori interessati, i periodi contributivi sospesi per ciascuna area e categoria di contribuenti, e stabilisce le modalità di recupero senza interessi o sanzioni tramite rateazione pari a cinque volte la durata della sospensione. È inoltre prevista la possibilità di pagamento in unica soluzione o in un numero inferiore di rate, mediante apposito modello di domanda. La circolare fornisce infine istruzioni operative alle Sedi, compreso il termine del 22 dicembre 2002 per l’acquisizione delle domande e le sigle da utilizzare nella procedura informatica dedicata.

Differimento del recupero dei contributi agricoli sospesi per eventi calamitosi

Differimento del recupero dei contributi agricoli sospesi per eventi calamitosi

La circolare interviene sui contributi agricoli oggetto di sospensione per calamità naturali, stabilendo un ulteriore differimento dei termini di versamento a decorrere dal 1° giugno 2002. Il provvedimento riguarda specifiche province colpite da alluvioni e da un sisma e contiene indicazioni sia sui periodi contributivi sospesi sia sulle modalità operative di recupero.

Ambito di applicazione e territori interessati

La sospensione e il recupero dei contributi riguardano:

  • le province di Salerno, Avellino e Caserta, colpite da eventi alluvionali;
  • le province di Imperia, Savona, La Spezia, Lucca e Prato, interessate da eventi alluvionali;
  • le province di Potenza e Cosenza, interessate dal sisma.

Nel testo sono richiamati, per la seconda area alluvionata, anche Genova tra le province considerate nelle tabelle dei periodi sospesi.

Periodi contributivi oggetto di sospensione

Il Ministero dell’Interno, con apposite ordinanze, ha precisato i periodi di sospensione per le diverse aree e categorie di contribuenti.

Per Salerno, Avellino e Caserta la sospensione riguarda il periodo:

  • dal 5 maggio 1998 al 30 giugno 1999.

Per le province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato la sospensione riguarda il periodo:

  • dal 27 settembre 1998 al 30 settembre 1999.

Per Potenza e Cosenza la sospensione riguarda il periodo:

  • dal 9 settembre 1998 al 30 settembre 1999.

Le tabelle riportano, per ciascun gruppo territoriale, i contributi sospesi per:

  • aziende agricole assuntrici di manodopera;
  • aziende autonome (CD/CM/IATP);
  • piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Contributi sospesi per categoria

Per le province di Salerno, Avellino e Caserta risultano sospesi:

  • per le aziende agricole assuntrici di manodopera, il 4° trimestre 1997 e i 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1998;
  • per le aziende autonome (CD/CM/IATP), le 1°, 2°, 3° e 4° rate 1998;
  • per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, le 1°, 2°, 3° e 4° rate 1998.

Per le province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato risultano sospesi:

  • per le aziende agricole assuntrici di manodopera, i 2°, 3° e 4° trimestre 1998 e il 1° trimestre 1999;
  • per le aziende autonome (CD/CM/IATP), le 3° e 4° rate 1998 e le 1° e 2° rate 1999;
  • per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, le 3° e 4° rate 1998 e le 1° e 2° rate 1999.

Per Potenza e Cosenza risultano sospesi:

  • per le aziende agricole assuntrici di manodopera, i 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1998 e il 1° trimestre 1999;
  • per le aziende autonome (CD/CM/IATP), le 2°, 3° e 4° rate 1998 e le 1° e 2° rate 1999;
  • per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, le 2°, 3° e 4° rate 1998 e le 1° e 2° rate 1999.

Adempimenti dichiarativi non sospesi

La circolare precisa che la sospensione non riguardava la presentazione:

  • delle dichiarazioni trimestrali (mod. DMAG);
  • delle dichiarazioni annuali (mod. ACC-1CF/PC);
  • delle eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi.

Tali adempimenti restavano necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative dei soggetti e dei lavoratori agricoli interessati.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Il recupero del versamento dei contributi sospesi decorre dal 1° giugno 2002 e avviene senza aggravio di interessi o sanzioni. La regola generale prevede una rateazione pari a cinque volte la durata della sospensione.

Ne conseguono le seguenti scansioni:

  • 70 rate mensili per Salerno, Avellino e Caserta, poiché la durata della sospensione è di 14 mesi;
  • 65 rate mensili per Imperia, Savona, La Spezia, Lucca, Prato, Potenza e Cosenza, poiché la durata della sospensione è di 13 mesi.

Facoltà di pagamento in unica soluzione o con piano ridotto

Il titolare dell’azienda può chiedere, tramite il modello di domanda "SOSP./AGR.", di adempiere:

  • in unica soluzione;
  • in un numero di rate inferiore a quello previsto dalla legge.

Il modello deve essere presentato alla Sede competente, con l’indicazione dei dati identificativi dell’azienda e la sottoscrizione della rateizzazione richiesta.

Adempimenti delle Sedi e gestione operativa

Le Sedi interessate sono invitate a prendere urgenti contatti con le Associazioni datoriali e con gli Enti di Patronato, già informati a livello centrale, per illustrare i contenuti della circolare e per assicurare la corretta compilazione delle domande di rateizzazione.

Le domande devono affluire agli uffici entro il 22 dicembre 2002, così da consentire l’acquisizione tempestiva e la predisposizione delle modalità di pagamento, che saranno comunicate con successiva circolare.

Inoltre, per l’acquisizione dei provvedimenti legislativi e delle domande, si richiama la circolare n. 158 del 23 ottobre 2002, che ha previsto l’implementazione della procedura "gestione ex SCAU" per la gestione delle partite sospese. Le sigle da utilizzare nella procedura sono:

  • "SOSP1" per Salerno, Avellino e Caserta;
  • "SOSP2" per Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato;
  • "SOSP3" per Potenza e Cosenza.

Infine, viene precisato che, in occasione del pagamento della rata di gennaio, dovranno essere corrisposte anche le rate pregresse relative al periodo 1° giugno 2002 - 31 dicembre 2002.

Punti principali

Oggetto del provvedimento

L’art. 7, comma 1, dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno del 14 dicembre 2000, n. 3098, modifica i termini di riscossione dei contributi sospesi per eventi calamitosi, disponendo un ulteriore differimento del pagamento della contribuzione sospesa a partire dal 1° giugno 2002.

Soggetti e territori interessati

La sospensione e il successivo recupero dei contributi riguardano le province di Salerno, Avellino, Caserta, Imperia, Savona, La Spezia, Lucca e Prato per eventi alluvionali, nonché le province di Potenza e Cosenza per evento sismico. Per le aree alluvionate viene richiamata anche Genova nella tabella dei periodi sospesi.

Periodi contributivi sospesi

Per ciascun territorio sono individuati i periodi contributivi oggetto di sospensione, distinti per categorie di contribuenti: aziende agricole assuntrici di manodopera, aziende autonome (CD/CM/IATP) e piccoli coloni/compartecipanti familiari. La sospensione non ha riguardato gli adempimenti dichiarativi trimestrali e annuali, né le denunce di variazione dei lavoratori autonomi, che restano necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative.

Modalità di recupero del debito sospeso

Il recupero dei contributi sospesi decorre dal 1° giugno 2002, senza aggravio di interessi o sanzioni, mediante rateazione pari a cinque volte la durata della sospensione. Ne deriva il pagamento in 70 rate mensili per Salerno, Avellino e Caserta, e in 65 rate mensili per Imperia, Savona, La Spezia, Lucca, Prato, Potenza e Cosenza.

Facoltà del contribuente

Il titolare dell’azienda può chiedere, tramite il modello di domanda "SOSP./AGR.", di effettuare il pagamento in unica soluzione oppure in un numero di rate inferiore a quello previsto per legge. La domanda deve essere presentata alla Sede competente con l’indicazione dei dati identificativi dell’azienda e la sottoscrizione della rateizzazione richiesta.

Adempimenti delle Sedi e istruzioni operative

Le Sedi interessate devono contattare con urgenza le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della circolare e favorire la corretta compilazione delle domande. Le domande di rateizzazione devono pervenire entro il 22 dicembre 2002, così da consentire la predisposizione delle modalità di pagamento che saranno comunicate con successiva circolare. Per il trattamento informatico delle partite sospese, la circolare richiama la procedura "gestione ex SCAU" e le sigle: "SOSP1" per Salerno, Avellino e Caserta; "SOSP2" per Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato; "SOSP3" per Potenza e Cosenza. Inoltre, alla rata di gennaio dovranno essere corrisposte le rate pregresse relative al periodo 1° giugno 2002 - 31 dicembre 2002.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.