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Risoluzione

Risoluzione n. 206 del 20/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per una società non operativa, il reddito minimo IRAP si determina includendo anche il valore delle partecipazioni nel calcolo del reddito minimo IRES, senza poter applicare la regola ordinaria IRAP che esclude i proventi da partecipazione. L’istanza è dichiarata inammissibile perché non preventiva, ma l’Agenzia esamina comunque il merito.

Determinazione del reddito minimo IRAP per le società non operative

Determinazione del reddito minimo IRAP per società non operative

La risoluzione affronta il tema del calcolo del reddito minimo IRAP per una società non operativa ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994. Il documento chiarisce il rapporto tra la disciplina delle società di comodo e la determinazione della base imponibile IRAP, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute dalla società.

Quesito posto dalla società

La società ALFA S.p.A., con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e attività di detenzione e gestione di titoli e partecipazioni azionarie, è risultata non operativa nel periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007 in base al test di operatività dell’articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

La società osserva che, nella determinazione ordinaria della base imponibile IRAP, non include i proventi da partecipazione, in applicazione dell’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2007. Chiede quindi se, ai fini del reddito minimo IRAP previsto per le società non operative, sia possibile escludere anche il valore delle partecipazioni dal calcolo di cui all’articolo 30, comma 3-bis, della legge n. 724 del 1994.

Tesi del contribuente

Il contribuente ritiene che il valore delle partecipazioni non debba concorrere alla determinazione del reddito minimo IRAP, poiché i proventi da partecipazione non rientrano nella base imponibile ordinaria della società ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 446 del 1997.

Inoltre, sostiene che il reddito minimo IRAP dovrebbe essere ricavato assumendo come riferimento il reddito minimo IRES al netto dei redditi esclusi, poiché diversamente l’imponibile IRAP risulterebbe sensibilmente superiore a quello IRES.

Inammissibilità dell’interpello

L’Agenzia delle Entrate rileva preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, l’istanza di interpello deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Nel caso esaminato, la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2006/2007 era già stata presentata; per tale ragione l’interpello viene considerato inammissibile, in quanto privo del carattere preventivo rispetto al comportamento già adottato dal contribuente.

Esame nel merito della questione

Pur dichiarando l’inammissibilità, l’Agenzia decide di fornire comunque un parere di merito, precisando che esso non produce gli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma vale come attività di consulenza giuridica.

L’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 disciplina i soggetti non operativi sulla base del test di operatività. Il comma 3-bis stabilisce che tali soggetti devono dichiarare un reddito minimo IRAP almeno pari al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, aumentato di:

  • retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
  • compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;
  • compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • interessi passivi.

Secondo l’Agenzia, il legislatore ha costruito il reddito minimo IRAP partendo dal reddito minimo IRES, calcolato applicando specifiche percentuali al valore dei titoli e assimilati, degli immobili e delle altre immobilizzazioni, e aggiungendo le componenti che normalmente non sono deducibili ai fini IRAP.

Rapporto tra disciplina IRAP ordinaria e reddito minimo IRAP

La circolare n. 21/E del 17 marzo 2008 viene richiamata per affermare che la disciplina IRAP delle società non operative prevede un criterio autonomo di determinazione del valore minimo della produzione, indipendente da quello analitico previsto dal d.lgs. n. 446 del 1997.

Ne deriva che, quando esiste un criterio specifico di determinazione del reddito minimo, le regole della base imponibile ordinaria non possono incidere su tale calcolo. Il fatto che, nella disciplina ordinaria IRAP, i proventi da partecipazione non confluiscano nella base imponibile non consente quindi di escludere le partecipazioni dal calcolo del reddito minimo IRAP, perché il comma 3-bis dell’articolo 30 espressamente richiama il meccanismo di determinazione del reddito minimo IRES.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che la società deve determinare il reddito minimo IRAP sommando:

  • il reddito minimo IRES di cui al comma 3 dell’articolo 30, calcolato al lordo di ogni agevolazione IRES e IRAP;
  • le retribuzioni, i compensi e gli interessi passivi previsti dal comma 3-bis dell’articolo 30.

Dal risultato così ottenuto vanno poi sottratte le agevolazioni e deduzioni riconosciute dal legislatore IRAP.

Agevolazioni e deduzioni IRAP mantenute

La risoluzione precisa che la disciplina delle società non operative non fa venir meno le agevolazioni fiscali e le deduzioni specificamente previste ai fini IRAP. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, l’articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446 del 1997, relativo alla riduzione del c.d. cuneo fiscale per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, come chiarito dalle circolari n. 25/E del 2007 e n. 21/E del 2008.

Indicazioni finali

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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