Risoluzione n. 202 del 19/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA del 10% si applica solo alle prestazioni di appalto per la costruzione ex novo di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, in particolare strade residenziali e marciapiedi/vialetti pedonali relativi a tali strade. I lavori di semplice ammodernamento, sistemazione o pavimentazione di strade preesistenti non beneficiano dell’agevolazione.
IVA agevolata 10% per lavori su opere di urbanizzazione primaria
IVA agevolata su lavori di urbanizzazione primaria
La risoluzione esamina un interpello presentato da un consorzio in relazione all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% a una serie di lavori stradali affidati in appalto a una ditta esecutrice in diversi comuni aderenti al consorzio. L’Amministrazione chiarisce i confini dell’agevolazione prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Quesito del contribuente
Il consorzio chiede se i corrispettivi dei lavori programmati possano scontare l’IVA agevolata del 10%, ritenendo che si tratti di opere di urbanizzazione primaria. Gli interventi descritti riguardano strade, marciapiedi, allargamenti della sede stradale, regimazione delle acque meteoriche, muretti di contenimento, manutenzione straordinaria, pavimentazioni e illuminazione pubblica in sei comuni.
In sintesi, i lavori indicati comprendono:
- opere su strade già parzialmente asfaltate o preesistenti;
- realizzazione o completamento di marciapiedi;
- allargamento di carreggiate;
- interventi di sistemazione, fondazione stradale, scogliera e regimazione delle acque;
- manutenzione straordinaria di una strada;
- completamento di una piazza con pavimentazione e illuminazione pubblica.
Soluzione interpretativa dell’istante
L’istante sostiene che l’aliquota IVA del 10% debba applicarsi perché gli interventi rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria.
Quadro normativo richiamato
La Direzione richiama il n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, richiamate dal n. 127-quinquies della medesima tabella.
Per beneficiare dell’agevolazione occorre quindi che:
- vi sia un contratto di appalto;
- l’appalto riguardi la costruzione di un’opera;
- l’opera rientri tra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria.
Nozione di strade residenziali e centro abitato
La risoluzione precisa che tra le opere di urbanizzazione primaria sono comprese anche le strade residenziali, cioè quelle realizzate in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo.
Viene richiamata la risoluzione n. 139 del 17 novembre 1994, secondo cui l’espressione “strada realizzata in funzione di un centro abitato” non comprende:
- le strade statali o provinciali di grande comunicazione;
- le strade interpoderali.
Sono invece ricomprese solo le strade che attraversano e servono i centri abitati. La concreta individuazione di tali strade spetta ai Comuni, tramite gli strumenti urbanistici generali o i piani particolareggiati, con i quali si stabilisce l’ubicazione degli insediamenti residenziali.
Interventi su strade preesistenti
La Direzione richiama anche la risoluzione n. 332592 del 3 novembre 1981, che aveva già chiarito come i lavori di ammodernamento, sistemazione e pavimentazione di una strada non siano riconducibili alla nozione di costruzione, intesa come realizzazione ex novo di un’opera edilizia. Tali interventi costituiscono infatti una miglioria o modifica di un’opera già esistente e non danno diritto all’aliquota ridotta.
È stato però precisato che l’aliquota IVA ridotta può applicarsi alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se la strada esiste già, purché si tratti comunque di opere inerenti a strade residenziali.
Valutazione degli interventi prospettati
Con riferimento ai lavori indicati dal consorzio, l’Amministrazione conclude che l’aliquota IVA ridotta è applicabile solo in due ipotesi:
- se gli interventi riguardano la costruzione ex novo di strade residenziali, così come individuate dai Comuni nei Piani urbanistici o nei Piani particolareggiati;
- se gli interventi consistono nella costruzione ex novo di marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali, anche già esistenti.
Ne deriva che non basta la semplice qualificazione dei lavori come opere di urbanizzazione primaria: occorre verificare che si tratti effettivamente di nuova costruzione e che l’opera sia una strada residenziale o un marciapiede/vialetto pedonale riferito a tale strada.
Esito della risoluzione
La risoluzione, in sostanza, nega una applicazione generalizzata dell’aliquota IVA del 10% ai lavori descritti. L’agevolazione è ammessa solo per gli interventi che abbiano natura di costruzione ex novo nei termini sopra indicati, mentre restano esclusi i lavori di semplice sistemazione, manutenzione, ammodernamento o pavimentazione di strade già esistenti non qualificabili come costruzione.
Indicazione finale
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 19 mag 2008Risoluzione n. 201 del 19/05/2008
- Risoluzione · 19 mag 2008Risoluzione n. 203 del 19/05/2008
- Risoluzione · 19 mag 2008Risoluzione n. 204 del 19/05/2008
- Risoluzione · 20 mag 2008Risoluzione n. 207 del 20/05/2008
- Risoluzione · 20 mag 2008Risoluzione n. 206 del 20/05/2008
- Risoluzione · 20 mag 2008Risoluzione n. 205 del 20/05/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →