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Risoluzione

Risoluzione n. 207 del 20/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la detrazione del 55% ex art. 1, comma 344, L. 296/2006 non spetta per i costi relativi ai pannelli fotovoltaici, destinati alla produzione di energia, ma solo per le spese di riqualificazione energetica dell’edificio. Per i pannelli fotovoltaici può invece operare la tariffa incentivante prevista dal d.lgs. 387/2003 e dal relativo decreto ministeriale, in quanto i due benefici hanno finalità e ambiti applicativi diversi e non sono cumulabili sul medesimo intervento.

Detrazione 55% per risparmio energetico e impianto fotovoltaico: incompatibilità con la tariffa incentivante

Detrazione 55% e impianto fotovoltaico: ambito applicativo e compatibilità delle agevolazioni

La risoluzione affronta il caso di un contribuente che, nell’ambito di lavori di ristrutturazione della propria abitazione, ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto e chiede se possa applicare la detrazione del 55% per il risparmio energetico anche ai pannelli fotovoltaici e alla manodopera, nonché se tale beneficio sia cumulabile con gli incentivi previsti per l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Quesito posto dal contribuente

Il contribuente chiede chiarimenti su due aspetti principali:

  • la possibilità di beneficiare della detrazione del 55% del costo sostenuto per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici e per l’eventuale manodopera, ai sensi dell’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
  • la cumulabilità di tale agevolazione con gli incentivi previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, relativi alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Posizione interpretativa del contribuente

L’istante ritiene di poter fruire della detrazione del 55% non solo per i costi di isolamento del tetto, comprese le tegole, e per la manodopera, ma anche per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici, in quanto l’intervento avrebbe consentito di ottenere un valore di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai parametri normativi.

Secondo il contribuente, la detrazione del 55% sarebbe incompatibile solo con quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia; pertanto, l’installazione dell’impianto fotovoltaico potrebbe anche beneficiare degli incentivi previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, attuativo del d.lgs. n. 387/2003.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama due discipline agevolative distinte:

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 387/2003: prevede, per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, una specifica tariffa incentivante di importo decrescente e durata tale da garantire un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
  • art. 1, comma 344, L. n. 296/2006: riconosce una detrazione IRPEF/IRES del 55% per spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, del d.lgs. n. 192/2005, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia evidenzia che le due agevolazioni perseguono finalità diverse:

  • la tariffa incentivante per il fotovoltaico ha natura di contributo a fondo perduto e mira a favorire la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
  • la detrazione del 55% mira invece a favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso interventi di riqualificazione degli edifici.

Ne deriva che i due benefici operano in ambiti diversi, rispettivamente quello della produzione e quello del consumo di energia, e non possono essere applicati al medesimo intervento, risultando incompatibili anche sotto il profilo tecnico, prima ancora che giuridico.

Rapporto con il decreto ministeriale 19 febbraio 2007

La risoluzione precisa che la compatibilità non può essere desunta dal fatto che il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 escluda le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio, senza contenere una previsione analoga per la detrazione del 55%.

Secondo l’Agenzia, tale mancanza dipende dai diversi contesti applicativi delle due agevolazioni, poiché:

  • non è possibile realizzare la produzione di energia mediante interventi volti al contenimento del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale dell’edificio;
  • non è possibile conseguire un risparmio energetico mediante la sola installazione di impianti destinati alla produzione di energia.

Esclusione della detrazione 55% per i pannelli fotovoltaici

Le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non assumono rilievo ai fini della detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico.

L’Agenzia sottolinea inoltre che, attraverso la tariffa incentivante, l’investimento iniziale viene recuperato nel tempo mediante la produzione di energia; pertanto, chi usufruisce di tale incentivo non sostiene un onere sul quale possa anche operare la detrazione d’imposta.

Caso specifico e conclusione operativa

Con riferimento al caso concreto, l’Agenzia afferma che, qualora l’intervento di riqualificazione energetica dell’edificio abbia conseguito un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori previsti dal decreto 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008, la contribuente potrà:

  • beneficiare della detrazione prevista dall’art. 1, comma 344, L. n. 296/2006 solo per le altre spese di riqualificazione energetica, in particolare per i costi di isolamento del tetto e la manodopera;
  • beneficiare, per i costi di acquisto dell’impianto fotovoltaico, della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Indirizzo applicativo finale

La risoluzione conclude demandando alle Direzioni Regionali il compito di vigilare affinché i principi espressi vengano applicati in modo uniforme.

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