Risoluzione n. 201 del 19/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL"Agenzia chiarisce che una società fiduciaria residente in Lussemburgo, pur non residente in Italia, può e deve effettuare le comunicazioni fiscali previste dalla normativa italiana per indicare i fiducianti come effettivi possessori dei redditi. Viene confermato che il reddito delle partecipazioni in società di persone detenute fiduciariamente va imputato ai fiducianti e che la società estera può adempiere tramite il modello 770, con nomina di un rappresentante fiscale in Italia.
Adempimenti di una società fiduciaria estera lussemburghese per l"intestazione fiduciaria di quote di società di persone italiane
Adempimenti fiscali della società fiduciaria estera per quote di società di persone italiane
La risoluzione esamina il caso di una società fiduciaria residente in Lussemburgo, priva di stabile organizzazione in Italia, che assume l"incarico di intestare fiduciariamente quote di una società di persone italiana. Il documento chiarisce quali siano gli adempimenti richiesti dalla normativa italiana e come debbano essere imputati i redditi derivanti dalle partecipazioni detenute tramite il rapporto fiduciario.
Quesito posto dalla società istante
La società ALFA, residente in Lussemburgo, svolge attività fiduciaria secondo la disciplina del Granducato. Essa rappresenta che la legislazione lussemburghese attribuisce al fiduciante i beni trasferiti a titolo fiduciario e, sul piano fiscale, i redditi prodotti da tali beni. La società chiede quindi istruzioni sugli adempimenti da compiere dopo aver ricevuto l"incarico, con particolare attenzione alle modalità per assicurare la corretta imputazione dei redditi ai fiducianti.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società istante riteneva che la fiduciaria estera dovesse presentare il modello 770 ordinario, indicando i fiducianti nell"ultima sezione del quadro SK, in linea con quanto affermato nella risoluzione n. 136/E del 7 dicembre 2006.
Qualificazione del rapporto fiduciario
L"Agenzia osserva che la normativa lussemburghese, pur riportata nel quesito in traduzione non ufficiale, prevede espressamente che i beni trasferiti o acquisiti fiduciariamente siano attribuiti al fiduciante. La stessa disciplina impone al fiduciario di indicare a chi appartengono i diritti o i beni, ferma restando la facoltà dell"Ufficio finanziario di accertare la relazione giuridica effettiva.
Secondo l"impostazione richiamata dall"Amministrazione, il rapporto fiduciario non modifica il soggetto passivo d"imposta, che resta il fiduciante. La risoluzione richiama la distinzione tra:
- fiducia romanistica, nella quale il fiduciante trasferisce al fiduciario un diritto reale con obblighi efficaci solo tra le parti;
- fiducia germanistica, nella quale il fiduciario non acquista realmente la proprietà, ma rimane intestatario del bene e ha solo la legittimazione a disporne nei limiti dell"accordo.
La recente circolare n. 28/E del 27 marzo 2008 viene richiamata come applicazione di questa seconda ricostruzione al caso dell"intestazione fiduciaria di azioni e quote.
Richiami alla normativa e alla prassi italiana
La risoluzione sottolinea che l"ordinamento italiano già da tempo distingue tra intestazione formale e proprietà effettiva. In particolare:
- l"articolo 1, ultimo comma, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, prevede che le società fiduciarie intestatarie di titoli azionari debbano dichiarare le generalità degli effettivi proprietari;
- la circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, in tema di trasparenza fiscale ex articoli 115 e 116 del TUIR, afferma che la società fiduciaria dispone dei beni nell"interesse del socio fiduciante e che i fiducianti vanno considerati i reali proprietari dei beni affidati.
Viene inoltre richiamato l"articolo 1, comma 1, del DM 4 febbraio 1998, che impone le comunicazioni nel modello di dichiarazione del sostituto d"imposta, e l"articolo 9 della legge n. 1745 del 1962, secondo cui le società fiduciarie devono comunicare i nomi degli effettivi proprietari delle azioni intestate ad esse e sulle quali hanno riscosso utili.
Imputazione del reddito delle partecipazioni in società di persone
La risoluzione afferma che, quando la partecipazione in società di persone è detenuta fiduciariamente, il reddito non può che essere imputato ai fiducianti. Ciò vale in particolare quando si tratta di partecipazioni che si sostanziano in una mera partecipazione al capitale o comunque in forme che non comportino responsabilità illimitata o ingerenza nella gestione, come nelle partecipazioni di accomandanti in società in accomandita.
Di conseguenza, i fiducianti, in quanto effettivi possessori del reddito da partecipazione, devono dichiarare il reddito prodotto in forma associata nel modello Unico Persone Fisiche, quadro RH, indicando i dati della società partecipata e non quelli della società fiduciaria.
Adempimenti dichiarativi della società partecipata e della fiduciaria
Secondo il richiamo alla risoluzione n. 136/E del 2006:
- la società partecipata può indicare nel quadro RK del modello Unico Società di Persone i dati della società fiduciaria in luogo di quelli dei fiducianti;
- la società fiduciaria deve indicare i nominativi degli effettivi partecipanti alla società di persone e i redditi attribuiti a questi ultimi nell"apposita sezione del quadro SK del modello 770 ordinario.
L"Agenzia conclude quindi che la fiduciaria lussemburghese può utilizzare il modello 770 per effettuare le comunicazioni richieste dalla normativa italiana.
Obblighi dei soggetti non residenti e rappresentante fiscale
La risoluzione precisa che l"articolo 4, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, obbliga alla presentazione della dichiarazione anche i soggetti indicati nel titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 600, inclusi i soggetti non residenti, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti a specifiche comunicazioni normative.
Non vi sono nel testo, secondo l"Agenzia, esclusioni che impediscano ai soggetti non residenti di presentare la dichiarazione dei sostituti d"imposta. A tal fine, deve essere nominato, ai sensi dell"articolo 4 del DPR n. 600 del 1973, un rappresentante per i rapporti tributari in Italia, al quale spettano i relativi adempimenti e responsabilità.
Rapporto con l"amministrazione finanziaria e assistenza internazionale
Poiché la società fiduciaria è residente in uno Stato membro dell"Unione europea, l"Agenzia ritiene che essa possa adempiere ai propri obblighi con gli stessi comportamenti richiesti a una società fiduciaria italiana nelle medesime situazioni.
Viene inoltre osservato che, se l"Amministrazione fiscale italiana avesse necessità di acquisire informazioni, queste potrebbero essere richieste direttamente all"Autorità fiscale lussemburghese ai sensi dell"articolo 27 della Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni e della Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 77/799/CEE.
Conclusione operativa
La risoluzione conferma che:
- il reddito delle partecipazioni in società di persone detenute fiduciariamente va imputato ai fiducianti;
- la società fiduciaria estera deve effettuare le comunicazioni previste mediante il modello 770 ordinario, indicando gli effettivi partecipanti nel quadro SK;
- per operare in Italia deve essere nominato un rappresentante per i rapporti tributari;
- la posizione della fiduciaria lussemburghese può essere trattata, sul piano degli adempimenti, in modo analogo a quella di una fiduciaria italiana nelle stesse fattispecie.
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