Risoluzione n. 203 del 19/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’agevolazione IRAP del cuneo fiscale prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, del D.Lgs. n. 446/1997 non spetta a un’organizzazione sindacale per il personale impiegato esclusivamente nell’attività istituzionale non commerciale, né per i lavoratori in aspettativa/distacco sindacale. La deduzione forfetaria di 4.600 euro è riconosciuta agli enti non commerciali solo per l’eventuale attività commerciale svolta, con riproporzionamento in caso di utilizzo promiscuo del personale.
Cuneo fiscale IRAP per enti non commerciali
Cuneo fiscale IRAP per enti non commerciali e organizzazioni sindacali
La risoluzione n. 203/E del 19 maggio 2008 esamina l’applicabilità delle deduzioni IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2007 a un’organizzazione sindacale soggetta a IRAP con metodo retributivo. Il chiarimento verte in particolare sulla deduzione forfetaria di 4.600 euro prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, del D.Lgs. n. 446/1997.
Quesito presentato
La Camera del lavoro territoriale CGIL chiede se possa beneficiare dell’agevolazione IRAP sia per il personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, sia per il personale in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, proveniente da aziende private ed enti pubblici.
Posizione dell’istante
L’istante sostiene di poter usufruire della deduzione sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli in aspettativa sindacale, ritenendo applicabile a entrambi il beneficio previsto dalla normativa sul cuneo fiscale.
Quadro normativo richiamato
La Direzione ricorda che la legge n. 296/2006 ha introdotto nuove deduzioni IRAP per ridurre il cuneo fiscale. Le agevolazioni sono riconosciute, in linea generale, ai soggetti passivi IRAP di cui all’art. 3, comma 1, lett. da a) a e), del D.Lgs. n. 446/1997, con esclusione:
- delle imprese in concessione e a tariffa nel settore dei pubblici servizi;
- delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993.
Le deduzioni citate sono:
- un importo forfetario pari a 4.600,00 euro, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2;
- i contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 4;
- la maggiorazione della deduzione forfetaria per il personale impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3.
Valutazione della Direzione
La Direzione precisa che gli enti non commerciali rientrano nell’ambito soggettivo delle agevolazioni IRAP, anche se non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Tuttavia, per tali enti, la deduzione forfetaria di 4.600 euro spetta soltanto con riferimento al personale impiegato nell’eventuale attività commerciale svolta.
Se il personale è impiegato promiscuamente sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, la deduzione va riparametrata pro-capite in proporzione al rapporto tra:
- i ricavi e proventi che formano il reddito d’impresa;
- l’ammontare complessivo dei proventi dell’ente.
Esito sul caso concreto
Nel caso della Camera del lavoro territoriale CGIL, la deduzione forfetaria di 4.600 euro non spetta:
- né per il personale alle dirette dipendenze dell’organizzazione sindacale;
- né per il personale in distacco o aspettativa sindacale proveniente da aziende private o enti pubblici.
La ragione è che, secondo quanto emerge dall’istanza, tale personale è impiegato esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale non commerciale dell’ente, e non in una attività commerciale rilevante ai fini della deduzione.
Indicazioni finali
La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. La risoluzione conclude inoltre con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.
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