Circolare numero 2 del 3-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina per l’anno 1991 l’importo massimo mensile dei trattamenti speciali di disoccupazione previsti dalla normativa richiamata, applicando il criterio di adeguamento annuale all’80% dell’aumento dell’indennità di contingenza e tenendo conto del sistema di rivalutazione introdotto dal D.P.R. n. 13/1986. Viene indicato sia l’importo lordo sia quello netto da corrispondere ai beneficiari, con richiamo all’aliquota di riduzione vigente dal 1° gennaio 1989. Sul piano operativo, le SAP devono seguire le istruzioni già impartite nella circolare del 30 ottobre 1975 per la predisposizione di un nuovo mod. DS P.1 tramite cui gli OO.EE. proseguiranno il pagamento.
Adeguamento per il 1991 dei trattamenti speciali di disoccupazione
Adeguamento 1991 dei trattamenti speciali di disoccupazione
La circolare aggiorna, per l’anno 1991, l’importo massimo mensile dei trattamenti speciali di disoccupazione previsti dall’art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall’art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427. L’intervento si colloca nel quadro del meccanismo legale di adeguamento annuale al costo della vita e indica anche le modalità operative da seguire per la prosecuzione dei pagamenti.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 3 della legge 29 dicembre 1980, n. 33 stabilisce che l’importo massimo mensile dei trattamenti speciali di disoccupazione va adeguato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all’80% dell’aumento dell’indennità di contingenza maturata nell’anno precedente. La circolare richiama inoltre l’art. 16 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, che ha modificato il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita, prevedendo rivalutazioni semestrali determinate in percentuale del salario.
Importo massimo per il 1991
In applicazione di tali disposizioni, per l’anno 1991 l’importo massimo mensile dei trattamenti speciali di disoccupazione è fissato in L. 1.067.758. Tale valore corrisponde a L. 35.592 per ogni giornata di prestazione.
Importo netto erogabile
La circolare precisa che l’importo netto da corrispondere ai beneficiari è inferiore a quello lordo, in quanto deve essere applicata la riduzione prevista dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, che ha introdotto un’aliquota di riduzione delle somme erogate a titolo di trattamento speciale di disoccupazione per l’industria e per l’edilizia. Dal 1° gennaio 1989 tale aliquota è pari al 4,69%.
In conseguenza di ciò, l’importo netto da erogare per il 1991 risulta pari a L. 1.017.680 mensili, ovvero L. 33.922 per ogni giornata di prestazione.
Adempimenti operativi
Sul piano operativo, le SAP devono attenersi alle istruzioni già contenute nella circolare n. 488 Prs. - n. 971 G.S. - n. 18045 O. del 30 ottobre 1975, paragrafo XXIV, dal settimo capoverso in poi. Tali istruzioni prevedono la predisposizione di un mod. DS P.1 "ex novo", tramite il quale gli OO.EE. proseguiranno il pagamento delle prestazioni.
Punti principali
Base normativa dell’adeguamento
L’importo massimo mensile dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui all’art. 8 della legge n. 1115/1968 e all’art. 10 della legge n. 427/1975 deve essere adeguato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, in misura pari all’80% dell’aumento dell’indennità di contingenza maturata nell’anno precedente. La circolare richiama inoltre l’art. 16 del D.P.R. n. 13/1986, che ha modificato il meccanismo di adeguamento retributivo al costo della vita prevedendo rivalutazioni semestrali in percentuale del salario.
Importi fissati per l’anno 1991
Per il 1991 l’importo massimo mensile del trattamento speciale è determinato in L. 1.067.758, corrispondenti a L. 35.592 per ciascuna giornata di prestazione. La circolare precisa anche l’importo netto da corrispondere ai beneficiari, pari a L. 1.017.680 mensili, corrispondenti a L. 33.922 per giornata.
Riduzione per il netto erogabile
L’importo netto deriva dall’applicazione dell’aliquota di riduzione introdotta dalla legge n. 41/1986 e successive modificazioni per i trattamenti speciali di disoccupazione per l’industria e per l’edilizia. Dal 1° gennaio 1989 tale aliquota è fissata nella misura del 4,69%.
Adempimenti operativi delle SAP
Per gli adempimenti operativi le SAP devono attenersi alle istruzioni della circolare n. 488 Prs. - n. 971 G.S. - n. 18045 O. del 30 ottobre 1975, paragrafo XXIV, dal settimo capoverso in poi. Tali istruzioni prevedono la predisposizione di un mod. DS P.1 "ex novo", mediante il quale gli OO.EE. proseguiranno il pagamento delle prestazioni.
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