Circolare numero 1 del 3-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che il Ministero del Lavoro ha emanato i decreti ex art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 per fissare le nuove retribuzioni giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato valide per il 1990, ai fini contributivi e previdenziali e per la determinazione delle prestazioni. Le Sedi devono utilizzare la tabella allegata per rilevare le retribuzioni medie provinciali e gli importi dei versamenti integrativi 1990, pari ai contributi obbligatori dell’anno di riferimento. Viene inoltre ricordato che i contributi integrativi risultanti dalla tabella sono a carico degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti e dei piccoli coloni; per gli operai a tempo indeterminato, invece, il calcolo va effettuato direttamente sulle retribuzioni effettivamente percepite.
Nuove retribuzioni giornaliere 1990 per operai agricoli e contributi integrativi
Retribuzioni giornaliere 1990 per operai agricoli e contributi integrativi
La circolare informa che, in attuazione dell’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato i decreti che fissano le nuove retribuzioni giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato valide per l’anno 1990. Le indicazioni sono funzionali sia al calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali sia alla determinazione delle prestazioni.
Ambito di applicazione e funzione delle tabelle
Le Sedi devono continuare a fare riferimento alla tabella allegata per individuare le retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato. La tabella è lo strumento operativo per applicare i valori aggiornati e per determinare i corrispondenti importi dei versamenti integrativi.
Versamenti integrativi per il 1990
Sulla base delle nuove retribuzioni medie, sono stati calcolati gli importi dei versamenti integrativi relativi al 1990 e riportati nell’allegato. La circolare precisa che tali importi coincidono con i contributi obbligatori in vigore nell’anno a cui il versamento integrativo si riferisce, confermando così il criterio di corrispondenza tra integrazione e contribuzione ordinaria.
Soggetti obbligati al versamento
Richiamando quanto già indicato nella circolare n. 1308 R.C.V. dell’11 maggio 1985, viene ribadito che i contributi integrativi risultanti dalla tabella devono essere versati dagli operai agricoli a tempo determinato, dai compartecipanti e dai piccoli coloni.
Operai a tempo indeterminato: modalità di calcolo
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato non si applica il criterio tabellare. Le Sedi devono infatti calcolare direttamente l’importo dei contributi integrativi sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite, utilizzando le certificazioni annuali del Servizio C.A.U. e, ove presenti, i modelli A.CC.1/OTI - Sost. allegati alle domande di integrazione.
Riferimenti richiamati
La circolare richiama l’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nonché la circolare n. 1308 R.C.V. dell’11 maggio 1985 per il chiarimento sui soggetti tenuti ai contributi integrativi.
Punti principali
Determinazione delle retribuzioni 1990
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con i quali sono state fissate le nuove retribuzioni giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato per l’anno 1990. Tali retribuzioni valgono sia per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali sia per la determinazione della misura delle prestazioni.
Utilizzo della tabella allegata
Le Sedi devono continuare a rilevare dall’apposita tabella allegata le retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato. La tabella costituisce il riferimento operativo per l’applicazione delle nuove retribuzioni ai fini contributivi.
Versamenti integrativi 1990
Sulla base delle nuove retribuzioni medie sono stati calcolati gli importi dei versamenti integrativi relativi al 1990, riportati nella tabella allegata. Tali importi coincidono, come precisato, con quelli dei contributi obbligatori in vigore nell’anno cui i versamenti integrativi si riferiscono.
Soggetti tenuti al versamento dei contributi integrativi
Viene richiamato quanto già chiarito nella circolare n. 1308 R.C.V. dell’11 maggio 1985: i contributi integrativi risultanti dalla tabella devono essere versati dagli operai agricoli a tempo determinato, dai compartecipanti e dai piccoli coloni.
Operai a tempo indeterminato
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le Sedi devono calcolare direttamente l’importo dei contributi integrativi sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite. A tal fine possono essere utilizzate le certificazioni annuali del Servizio C.A.U. e gli eventuali modelli A.CC.1/OTI - Sost. allegati alle domande di integrazione.
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