Circolare numero 3 del 4-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’ordinanza di Protezione Civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 per i cittadini e le attività colpiti dal sisma in Sicilia orientale. Vengono sospesi termini di prescrizione, decadenza, adempimenti contributivi, versamenti volontari e alcune procedure legate al condono e alla regolarizzazione contributiva, con effetti dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991. Sono inoltre indicati i soggetti beneficiari, la documentazione da presentare entro il 1 luglio 1991 e le categorie interessate: artigiani e commercianti, lavoratori agricoli, cittadini non mutuati e addetti ai servizi domestici e familiari.
Sospensione termini e contributi per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia orientale del 13 dicembre 1990
Sospensione di termini e contributi per il sisma in Sicilia orientale
La circolare fornisce i chiarimenti operativi sull’ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, adottata a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 in Sicilia orientale. Il documento individua l’ambito temporale della sospensione, i destinatari e gli adempimenti interessati, distinguendo tra posizioni contributive generali e categorie specifiche.
Disposizioni di carattere generale
L’ordinanza dispone la sospensione, dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei termini di prescrizione e dei termini che comportano decadenza da qualsiasi diritto. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi, compresi i processi esecutivi mobiliari e immobiliari.
In relazione ai procedimenti amministrativi, la sospensione non riguarda solo il contenzioso amministrativo, ma anche i termini, comunque concessi, per la trattazione delle pratiche. L’Istituto, non essendo beneficiario delle disposizioni, non può avvalersi della sospensione per i propri termini di prescrizione e decadenza. Le sedi devono quindi astenersi, per il periodo di sospensione, dall’iniziare o proseguire atti legali nei confronti delle persone fisiche residenti nei Comuni indicati e delle persone giuridiche ivi aventi sede.
Sospensione degli adempimenti contributivi e sanitari
L’art. 1, n. 1, dell’ordinanza sospende i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale. La circolare chiarisce che la sospensione comprende anche i termini per la presentazione della modulistica connessa ai versamenti.
Il periodo effettivamente interessato è quello compreso tra il 13 dicembre 1990 e il 30 giugno 1991, con riferimento agli adempimenti aventi scadenza legale dal 20 dicembre 1990 al 20 giugno 1991. Non è prevista alcuna restituzione o rimborso delle somme già versate a titolo di contributi, nonostante la sospensione.
Regolarizzazione contributiva e condono
L’ordinanza sospende anche i termini previsti dall’art. 3 del D.L. 22 novembre 1990, n. 338. Ne consegue la sospensione sia del termine per la presentazione della domanda, sia di quello per il versamento delle rate previste dalla regolarizzazione contributiva. La circolare rinvia a successive istruzioni per quanto concerne il recupero dei contributi sospesi, la rilevazione e gestione del credito e il condono disciplinato dal citato decreto legge.
Soggetti beneficiari e criteri applicativi
Possono fruire della sospensione:
- i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei Comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- i soggetti che svolgono, nell’area di tali Comuni, attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, anche se residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni derivanti da tali attività.
Ai fini dell’applicazione della norma, la circolare precisa che occorre avere riguardo alla posizione del datore di lavoro, quale unico soggetto responsabile degli adempimenti sospesi, e al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Non rileva invece la residenza dei singoli lavoratori dipendenti. La facilitazione spetta quindi sia alle aziende residenti nei Comuni colpiti e operanti in essi alla data del 13 dicembre 1990, sia alle aziende con sede altrove ma operative nell’area colpita, limitatamente ai lavoratori ivi occupati.
Domanda di sospensione e documentazione richiesta
Per ottenere la sospensione, gli interessati devono presentare all’Istituto una specifica domanda entro il 1 luglio 1991. Alla domanda va allegata la documentazione idonea a comprovare la permanenza della residenza o della sede alla data anteriore al 13 dicembre 1990, secondo il tipo di soggetto interessato.
In particolare:
- le persone fisiche residenti nei Comuni interessati devono allegare un certificato di residenza con attestazione del Comune, da cui risulti la residenza nell’area comunale da data anteriore al 13 dicembre 1990;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche devono produrre un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o del Tribunale competente, da cui risulti la sede nei Comuni interessati da data anteriore al 13 dicembre 1990 e lo svolgimento dell’attività negli stessi;
- le aziende residenti altrove ma operanti nell’area colpita devono produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante lo svolgimento dell’attività e il fatto che le obbligazioni per cui si chiede il differimento afferiscono esclusivamente a tale attività.
La domanda può essere redatta anche sul retro delle certificazioni o delle dichiarazioni allegate. La presentazione della domanda è espressamente indicata come condizione necessaria per usufruire dei benefici.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti, la circolare specifica che i benefici spettano ai soggetti residenti e operanti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei Comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a coloro che, pur residenti in altri Comuni, svolgano l’attività artigiana o commerciale nei Comuni medesimi.
La sospensione riguarda:
- i bollettini con scadenza al 25 gennaio 1990, relativi all’ultima rata dei contributi fissi 1989, e al 20 aprile 1991, relativi alla prima rata dei contributi sul minimale 1991;
- il condono ex art. 3 del D.L. 22 novembre 1990, n. 338, sia per la domanda sia per i versamenti con scadenza al 14 dicembre 1990 e al 28 febbraio 1991;
- il conguaglio previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- i versamenti volontari relativi al terzo e quarto trimestre 1990 e al primo trimestre 1991.
La domanda di sospensione va presentata entro il 1 luglio 1991, con la documentazione prevista dall’ordinanza. La circolare rinvia invece a successive istruzioni sia per il termine di presentazione della domanda di condono, sia per le modalità di recupero delle somme dovute e non corrisposte in conseguenza della sospensione. Si precisa inoltre che i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al loro completo versamento, in quanto per artigiani e commercianti non opera il principio di automaticità delle prestazioni.
Lavoratori agricoli dipendenti e autonomi agricoli
La sospensione si applica anche ai contributi dovuti per gli operai agricoli dipendenti e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compresi i mezzadri e coloni reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria. Per questa categoria, tuttavia, non sono richiesti adempimenti alle sedi INPS, poiché l’attuazione della disposizione è affidata ai competenti Uffici provinciali del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati.
Cittadini non mutuati
Per effetto del combinato disposto dell’art. 1, punto 1, e dell’art. 4 dell’ordinanza, è sospeso il termine del 30 giugno 1991 entro il quale i cittadini non mutuati devono versare i contributi relativi all’anno 1990 per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
I beneficiari sono i cittadini non mutuati residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei Comuni dichiarati sinistrati. Per ottenere la sospensione, gli interessati devono presentare alla sede INPS competente il certificato di residenza con attestazione del Comune e una domanda di sospensione, che può essere redatta anche sul retro del certificato. Per esigenze organizzative, nella domanda deve essere indicato anche l’ammontare del contributo dovuto per il 1990. Le modalità di recupero dei contributi sospesi saranno comunicate successivamente.
Versamenti volontari
La sospensione opera anche sui termini per effettuare i versamenti volontari. Sono quindi sospesi i pagamenti con scadenza nel periodo 13 dicembre 1990 - 30 giugno 1991, cioè quelli relativi al terzo e quarto trimestre 1990 e al primo trimestre 1991. Anche in questo caso, le modalità di versamento dei contributi sospesi saranno oggetto di successive istruzioni.
Lavoro domestico e familiare
La sospensione dei termini interessa anche i contributi del lavoro domestico e familiare. Restano pertanto sospesi i termini per il versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 1990, da effettuarsi entro il 10 gennaio 1991, e al primo trimestre 1991, da effettuarsi entro il 10 aprile 1991.
La sospensione riguarda inoltre i termini per la regolarizzazione mediante condono ex art. 3 del D.L. 22 novembre 1990, sia con riferimento alla domanda, sia con riferimento ai versamenti dovuti entro il 14 dicembre 1990 e il 28 febbraio 1991. Anche per questo settore la circolare preannuncia ulteriori istruzioni sul recupero dei contributi sospesi.
Comunicazioni alle sedi e ai contribuenti
Le sedi sono invitate a dare comunicazione del contenuto della circolare ai soggetti interessati attraverso i consueti canali informativi. È inoltre richiesta la collaborazione delle organizzazioni di categoria, dei patronati e dei consulenti del lavoro per diffondere le istruzioni e favorire l’adempimento delle formalità necessarie.
Punti principali
Sospensione generale dei termini
Sono sospesi, dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, i termini di prescrizione e quelli che comportano decadenza da diritti, nonché i termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi. La sospensione riguarda anche i processi esecutivi mobiliari e immobiliari. L’INPS, non essendo beneficiario delle disposizioni, deve comunque rispettare i normali termini di prescrizione e decadenza, mentre le sedi devono evitare di iniziare o proseguire azioni legali contro persone fisiche residenti nei Comuni colpiti e persone giuridiche aventi sede in tali Comuni, limitatamente al periodo di sospensione.
Sospensione degli adempimenti contributivi e sanitari
Sono sospesi gli adempimenti connessi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, e dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale. La sospensione comprende anche i termini per la presentazione della modulistica collegata ai versamenti. Il periodo interessato è quello con scadenza legale dal 20 dicembre 1990 al 20 giugno 1991. Non si dà luogo a rimborsi o restituzioni delle somme già corrisposte a titolo di contributi.
Condono e regolarizzazione contributiva
L’ordinanza sospende anche i termini previsti dall’art. 3 del D.L. 22 novembre 1990, n. 338, sia per la presentazione della domanda sia per il versamento delle rate relative alla regolarizzazione contributiva. Restano pertanto sospesi anche gli adempimenti collegati al condono. Le modalità di recupero dei contributi sospesi, la gestione del credito e gli aspetti del condono saranno oggetto di successive istruzioni.
Soggetti beneficiari e criteri di individuazione
Possono beneficiare della sospensione i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei Comuni individuati da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché i soggetti che svolgono in tali Comuni attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, anche se residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni derivanti da tali attività. Ai fini applicativi rilevano la posizione del datore di lavoro e il luogo della prestazione lavorativa, non la residenza dei singoli dipendenti.
Domanda e documentazione per ottenere il beneficio
Gli interessati devono presentare all’INPS, entro il 1 luglio 1991, una domanda espressa per usufruire della sospensione. Alla domanda va allegata la documentazione idonea a dimostrare il diritto al beneficio: certificato di residenza con attestazione comunale per le persone fisiche; certificato della Camera di commercio o del Tribunale per i soggetti diversi dalle persone fisiche; dichiarazione sostitutiva per le aziende residenti altrove ma operanti nell’area colpita. La domanda può essere redatta anche sul retro dei documenti allegati ed è condizione necessaria per fruire dei benefici.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda i bollettini in scadenza al 25 gennaio 1990 e al 20 aprile 1991, il condono ex art. 3 del D.L. n. 338/1990, il conguaglio ex art. 1, comma 8, della legge n. 233/1990 e i versamenti volontari relativi al terzo e quarto trimestre 1990 e al primo trimestre 1991. La domanda va presentata entro il 1 luglio 1991, con la documentazione prevista dall’ordinanza. I contributi sospesi non sono utilizzabili fino al loro integrale versamento, in assenza del principio di automaticità delle prestazioni.
Lavoratori agricoli e autonomi agricoli
La sospensione si applica anche ai contributi dovuti per operai agricoli dipendenti e per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compresi quelli reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria. In questo settore non sono richiesti adempimenti alle sedi INPS, poiché l’attuazione è affidata ai competenti Uffici provinciali del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati.
Cittadini non mutuati
Per i cittadini non mutuati residenti da data anteriore al 13 dicembre 1990 nei Comuni sinistrati è sospeso il termine del 30 giugno 1991 per il pagamento dei contributi 1990 dovuti al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Per ottenere la sospensione occorre presentare alla sede INPS il certificato di residenza con attestazione del Comune e una domanda di sospensione, redigibile anche sul retro del certificato, indicando anche l’ammontare del contributo dovuto per il 1990.
Versamenti volontari
La sospensione opera anche per i termini di pagamento dei versamenti volontari con scadenza nel periodo 13 dicembre 1990 - 30 giugno 1991, ossia per il terzo e quarto trimestre 1990 e per il primo trimestre 1991. Le modalità di versamento dei contributi sospesi saranno comunicate con successive istruzioni.
Lavoro domestico e familiare
Sono sospesi i termini di versamento dei contributi per il lavoro domestico e familiare relativi al quarto trimestre 1990 e al primo trimestre 1991, nonché i termini per la regolarizzazione mediante condono prevista dall’art. 3 del D.L. 22 novembre 1990, sia per la domanda sia per i versamenti con scadenza al 14 dicembre 1990 e al 28 febbraio 1991. Anche per questo settore saranno emanate ulteriori istruzioni per il recupero dei contributi sospesi.
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