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Ordinanza

Ordinanza n. 578/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Roma recante comunicazione del 17.04.2025 di restituzione della patente ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 c.d.s, che confermava l’obbligo di -OMISSIS- -OMISSIS- di sottoporsi alle analisi come disposto nel provvedimento del 31.01.2025 (ordinanza di sospensione della patente impugnata e resa nulla dal Giudice di pace di Velletri);

Giustizia amministrativa202515597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione della Prefettura di Roma del 17 aprile 2025 di restituzione della patente ai sensi dell'art. 128 c.d.s., con conferma dell'obbligo di sottoporsi ad analisi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione prefettizia del 17 aprile 2025, con la quale gli veniva restituita la patente ma veniva confermato l'obbligo di sottoporsi alle analisi già disposto con un precedente provvedimento del 31 gennaio 2025, relativo alla sospensione della patente. Tale precedente ordinanza era stata impugnata ed era stata dichiarata nulla dal Giudice di pace di Velletri. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali di illegittimità dell'atto, rilevando preliminarmente che il ricorso era stato notificato soltanto presso la sede reale dell'Amministrazione e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

La decisione

Il TAR ha rilevato l'irritualità della notificazione del ricorso, non sanata dalla costituzione dell'Amministrazione, rimasta non costituita in giudizio. Richiamati gli artt. 41, commi 2 e 3, e 44, commi 3 e 4, c.p.a., nonché la sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148, ha disposto la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Ha assegnato al ricorrente 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per effettuare la rinnovazione e ulteriori 15 giorni per depositare la relativa prova. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 aprile 2026; non è stata quindi adottata una decisione sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 128 c.d.s.

    restituzione della patente ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 c.d.s.

    La comunicazione impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 128 c.d.s. e confermava l'obbligo di sottoporsi ad analisi; il TAR non ne ha esaminato il contenuto sostanziale.

  • art. 41, commi 2 e 3, c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale fondamento della disciplina applicabile alla notificazione del ricorso.

  • art. 44, commi 3 e 4, c.p.a.

    artt. 44 commi 3 - 4 c.p.a.

    Richiamato dal TAR per disporre la rinnovazione della notificazione irregolare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Indicato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo contro un'amministrazione statale è notificato soltanto presso la sede reale dell'amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato, la notificazione è irrituale e deve essere rinnovata secondo la disciplina del c.p.a., se l'amministrazione non si costituisce e non determina così la sanatoria dell'irregolarità.
  • In presenza di una notificazione irrituale non sanata, il giudice amministrativo può assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione e un ulteriore termine per depositare la prova dell'adempimento, rinviando la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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