Ordinanza n. 578/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Roma recante comunicazione del 17.04.2025 di restituzione della patente ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 c.d.s, che confermava l’obbligo di -OMISSIS- -OMISSIS- di sottoporsi alle analisi come disposto nel provvedimento del 31.01.2025 (ordinanza di sospensione della patente impugnata e resa nulla dal Giudice di pace di Velletri);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione della Prefettura di Roma del 17 aprile 2025 di restituzione della patente ai sensi dell'art. 128 c.d.s., con conferma dell'obbligo di sottoporsi ad analisi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione prefettizia del 17 aprile 2025, con la quale gli veniva restituita la patente ma veniva confermato l'obbligo di sottoporsi alle analisi già disposto con un precedente provvedimento del 31 gennaio 2025, relativo alla sospensione della patente. Tale precedente ordinanza era stata impugnata ed era stata dichiarata nulla dal Giudice di pace di Velletri. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali di illegittimità dell'atto, rilevando preliminarmente che il ricorso era stato notificato soltanto presso la sede reale dell'Amministrazione e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
La decisione
Il TAR ha rilevato l'irritualità della notificazione del ricorso, non sanata dalla costituzione dell'Amministrazione, rimasta non costituita in giudizio. Richiamati gli artt. 41, commi 2 e 3, e 44, commi 3 e 4, c.p.a., nonché la sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148, ha disposto la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Ha assegnato al ricorrente 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per effettuare la rinnovazione e ulteriori 15 giorni per depositare la relativa prova. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 aprile 2026; non è stata quindi adottata una decisione sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 128 c.d.s.
restituzione della patente ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 c.d.s.
La comunicazione impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 128 c.d.s. e confermava l'obbligo di sottoporsi ad analisi; il TAR non ne ha esaminato il contenuto sostanziale.
art. 41, commi 2 e 3, c.p.a.
Richiamato dal TAR quale fondamento della disciplina applicabile alla notificazione del ricorso.
art. 44, commi 3 e 4, c.p.a.
artt. 44 commi 3 - 4 c.p.a.
Richiamato dal TAR per disporre la rinnovazione della notificazione irregolare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Indicato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo contro un'amministrazione statale è notificato soltanto presso la sede reale dell'amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato, la notificazione è irrituale e deve essere rinnovata secondo la disciplina del c.p.a., se l'amministrazione non si costituisce e non determina così la sanatoria dell'irregolarità.
- In presenza di una notificazione irrituale non sanata, il giudice amministrativo può assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione e un ulteriore termine per depositare la prova dell'adempimento, rinviando la decisione sul merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 10/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 11/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 12/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 13/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →