Cassazione Penale, Sentenza n. 12653/2026 del 03/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. e rideterminato la pena a 5 mesi di reclusione. I motivi di ricorso erano: (i) violazione dell'art. 633 c.p. e vizio di motivazione per assenza di elementi che dimostrassero che la presenza dell'imputato nell'edificio pubblico non fosse occasionale e temporanea ma protratta e con dolo idoneo a integrare l'occupazione abusiva; (ii) erronea applicazione dell'art. 99, comma 5, c.p. (recidiva), per aver confermato l'aumento basandosi sul mero riscontro formale dei precedenti senza verificare il rapporto qualificato tra i precedenti e il nuovo illecito come richiesto dalla giurisprudenza e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché esso reiterava censure di merito già valutate e disattese dalla Corte d'Appello, la quale aveva motivatamente riscontrato elementi (materassi e masserizie nel locale) indicativi della destinazione abitativa e della durata della presenza. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva richiamando la pluralità di precedenti e valutando, conformemente all'art. 133 c.p. e alla giurisprudenza, il rapporto fra le condanne pregresse e il nuovo reato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma che punisce l'abusiva occupazione di edifici; la Corte ha ritenuto che per integrare la fattispecie occorra evidenza di protrazione temporale e destinazione stabile, elementi che la Corte d'appello ha ritenuto dimostrati dagli accertamenti di P.G.
art. 639-bis cod. pen.
Articolo menzionato quale parte della fattispecie contestata; citato nel quadro delle imputazioni ritenute dalla Corte di merito.
art. 99, comma 5, cod. pen.
Disciplina l'aumento per recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione purché il giudice abbia svolto un accertamento concreto e motivato del nesso tra precedenti e reato attuale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 185/2015
Ha escluso l'automaticità dell'aumento per recidiva basata sul mero riscontro formale dei precedenti e richiede la verifica di una relazione qualificata fra precedenti e nuovo illecito; la Corte di merito è stata ritenuta conforme a tali principi.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e la valutazione dell'attinenza tra precedenti e comportamento attuale; la Corte d'appello ha fatto riferimento a questi criteri per giustificare l'aggravamento.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti e la forma della motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso è stato presentato nei termini di motivazione consentiti ma il primo motivo è stato comunque ritenuto inammissibile perché ricalcava questioni di fatto già decise.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per rinnovare questioni di fatto: censure che ripropongono valutazioni probatorie già affrontate dalla Corte d'appello sono spesso dichiarate inammissibili.
- Per il reato di occupazione abusiva (art. 633 c.p.) è necessario dimostrare elementi di protrazione temporale e destinazione stabile dell'immobile; la mera presenza occasionale non integra il reato.
- L'aumento per recidiva non è automatico: il giudice deve verificare concretamente, in base ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla giurisprudenza/Corte Costituzionale, se i precedenti indicano una perdurante inclinazione criminosa che abbia inciso sul reato attuale.
- Se la motivazione della Corte d'appello è logica, coerente e richiama elementi concreti, la Cassazione tende a confermare le valutazioni di merito.
- In sede di impugnazione è importante che la difesa presenti allegazioni e mezzi probatori specifici quando contesta la qualificazione fattuale (es. occasionalità della presenza), altrimenti tali censure rischiano di essere respinte come generiche.
- Quando si impugna, distinguere chiaramente censure di diritto (più idonee ad essere esaminate in Cassazione) da critiche di merito; le prime hanno maggiori probabilità di essere valutate.
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