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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12685/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso, presentata nel 2008, della differenza tra quanto versato a titolo di IRPEF per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004 e 2005 e quanto ritenuto dovuto in base a una disciplina agevolativa collegata al cosiddetto regime degli aiuti di Stato 'de minimis' e alla normativa speciale per il sisma Sicilia 1990. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo in sostanza non sufficiente la documentazione prodotta e tardiva l'autocertificazione sulla mancata percezione di altri aiuti di Stato, oltre a porre a carico del contribuente l'onere di specifica allegazione e prova dei versamenti oggetto di rimborso. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e della decisione della Commissione UE 2015/5549, sostenendo che, verificato il rispetto del limite 'de minimis', non sarebbe stato necessario dimostrare anche il nesso causale tra danno e aiuto; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., della normativa unionale e dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, nonché omesso esame di fatti decisivi, censurando l'affermazione di inidoneità della certificazione di mancata percezione di altri aiuti e la sua pretesa non contestazione da parte dell'Ufficio; 3) violazione degli artt. 32 e 58 del d.lgs. n. 546/1992 e della decisione della Commissione UE 2015/5549, per avere la CTR ritenuto tardivo il deposito dell'autocertificazione; 4) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 342 c.p.c., dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, e omesso esame di fatti decisivi, per avere la CTR preteso un'indicazione specifica e documentata dei singoli versamenti ai fini dell'ammissibilità della domanda di rimborso. La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, ritenendoli fondati, richiamando la possibilità di prova mediante autocertificazione nel periodo anteriore all'operatività del Registro nazionale aiuti di Stato, nonché il principio per cui il periodo triennale 'de minimis' decorre dal momento di concessione del primo aiuto e va valutato su base mobile. Ha quindi ritenuto erronea la motivazione della CTR nella parte in cui aveva escluso l'esame delle prove tempestivamente prodotte e aveva reputato inammissibile l'autodichiarazione depositata in corso di giudizio. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 107 TFUE

    richiamato per inquadrare la compatibilità degli aiuti di Stato e il regime degli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturali.

  • art. 108 TFUE

    richiamato insieme all'art. 107 TFUE nella censura del contribuente e nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    indicato come fonte del regime 'de minimis'; la Corte richiama il limite quantitativo e la regola del periodo triennale mobile, nonché la possibilità di autodichiarazione ex art. 6, par. 2, nel periodo antecedente al Registro nazionale aiuti.

  • Decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015

    considerata ius superveniens rilevante per l'assetto probatorio e per la possibilità di produrre documenti e fatti prima non necessari.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    richiamati in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nelle domande di rimborso tributario.

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006

    richiamato quale base normativa dell'istanza di rimborso del contribuente.

  • artt. 32 e 58 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamati a sostegno della censura sulla tempestività del deposito documentale nel processo tributario.

  • art. 53 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel quarto motivo con riferimento ai requisiti dell'appello e alla disciplina processuale tributaria.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per la domanda di rimborso delle imposte versate.

  • art. 52 L. n. 234/2012

    richiamato come base normativa del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

  • art. 6, par. 2, Regolamento (UE) n. 1407/2013

    interpretato come previsione che consentiva, nel periodo transitorio, la prova del rispetto del limite 'de minimis' anche mediante autodichiarazione.

  • d.m. 31 maggio 2017, n. 115

    richiamato per il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato e per il momento dal quale opera la disciplina di registrazione.

  • d.P.R. n. 445/2000

    ritenuto applicabile, in via eccezionale e nei limiti indicati, per la resa dell'autocertificazione sulla mancata percezione di aiuti di Stato.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per distinguere l'autocertificazione consentita dalla prova scritta di provenienza del contribuente vietata nel processo tributario.

  • art. 316-ter c.p.

    citato per evidenziare il presidio penale contro indebiti vantaggi ottenuti mediante dichiarazioni false o mendaci.

  • art. 640-bis c.p.

    richiamato insieme all'art. 316-ter c.p. nel medesimo contesto di tutela penale contro indebite erogazioni pubbliche.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato per il criterio di coordinamento tra norme speciali e generali.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. n. 445/2000

    richiamato per affermare l'utilizzabilità di dichiarazioni sostitutive anche in applicazione di convenzioni internazionali; richiamo usato in via analogica di sistema.

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso tributario, il contribuente che agisce contro il silenzio-rifiuto è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
  • Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non impedisce al giudice di esaminare compiutamente il thema decidendum quando l'Ufficio abbia comunque contestato l'an debeatur e chiesto il rigetto integrale della domanda.
  • In materia di aiuti di Stato 'de minimis', il contribuente deve provare il rispetto del limite quantitativo applicabile e, nei regimi di compensazione per calamità naturali, l'assenza di sovracompensazione rispetto al danno subito.
  • Per il periodo anteriore all'operatività del Registro nazionale aiuti di Stato, l'autodichiarazione del contribuente può essere ammessa come mezzo di prova del fatto negativo relativo al mancato superamento dei limiti 'de minimis', secondo la disciplina speciale eurounitaria e nazionale richiamata dalla Corte.
  • Il triennio rilevante ai fini del controllo 'de minimis' decorre dal momento di concessione del primo aiuto ed è valutato su base mobile, dovendosi considerare gli aiuti concessi nell'esercizio in questione e nei due esercizi precedenti.
  • Quando lo ius superveniens incide sui presupposti dell'agevolazione, il giudice deve verificare la compatibilità del beneficio individuale con la disciplina sopravvenuta e valutare le prove anche se divenute rilevanti solo successivamente, purché ammissibili secondo la disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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