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Sentenza

Sentenza n. 7714/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, Sez. III, n. 8620 dell'11 maggio 2026 (notificata il 13 maggio 2026), con la quale è stato accolto il ricorso promosso dal Comune di Montalto di Castro per l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.176 del 2 aprile 2025, contenente il «giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del "progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Montalto Pescia" della potenza nominale di 65,29 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR)", ivi compresa la verifica positiva del Piano preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, presentato ai sensi del D.P.R. 120/2017 subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2».

Giustizia amministrativa202604990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 8620 dell'11 maggio 2026, che aveva annullato il decreto ministeriale del 2 aprile 2025 recante VIA favorevole per un impianto fotovoltaico da 65,29 MWp e le relative opere di connessione; in primo grado, il decreto di VIA favorevole, comprensivo della verifica positiva del Piano preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società proponente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso del Comune contro la VIA favorevole. Con il primo motivo ha lamentato che il TAR non avesse esaminato le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso comunale, per genericità dei motivi e sconfinamento nel merito amministrativo. Con il secondo ha contestato l'accertamento del vizio di istruttoria e motivazione: il Ministero dell'ambiente non avrebbe ignorato il parere contrario del Ministero della cultura, ma lo avrebbe superato sulla base della diversa valutazione paesaggistica della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, richiamata nel decreto; secondo l'appellante non era necessaria una motivazione rafforzata né la confutazione analitica di ogni rilievo del parere contrario. Il Comune aveva sostenuto che l'Amministrazione avesse trascurato il parere paesaggistico e si fosse affidata a un aprioristico favor per le energie rinnovabili; aveva inoltre prospettato l'elusione di una precedente procedura regionale di VIA, ma senza formulare o riproporre una specifica censura al provvedimento su tale profilo. La Regione Lazio, cointeressata in primo grado, aveva anch'essa espresso parere negativo sul progetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello per la fondatezza del secondo motivo, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso comunale di primo grado; ha quindi confermato la VIA favorevole. Ha ritenuto assorbito l'esame del primo motivo sulle eccezioni preliminari di inammissibilità. Ha rilevato che l'impianto ricadeva in un'area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021, e che il parere paesaggistico era obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell'art. 22 dello stesso decreto. La non vincolatività, da sola, non bastava a sorreggere la VIA, ma non era richiesta una motivazione rafforzata né la confutazione puntuale di ciascun rilievo del parere contrario. Il Ministero aveva preso atto di tale parere e lo aveva superato sulla base delle valutazioni opposte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, richiamate per relationem nel decreto. La Commissione aveva esaminato l'impatto visivo, l'integrazione nel contesto, l'interferenza con beni e visuali paesaggistiche e l'effetto cumulativo, formulando prescrizioni, tra cui una siepe perimetrale larga almeno 5 metri e una misura compensativa per il consumo di suolo. Tali valutazioni e prescrizioni dimostravano che gli aspetti critici erano stati considerati e che vi era stato un bilanciamento degli interessi. Il richiamo alla massima diffusione delle fonti rinnovabili era una considerazione di sistema di rafforzamento, non il fondamento aprioristico della decisione. La questione dell'identità tra il progetto sottoposto alla precedente procedura regionale, poi abbandonata, e quello oggetto della VIA statale è stata ritenuta irrilevante, in assenza di una specifica censura, e comunque riferita a procedimenti autonomi. La causa è stata decisa sulla base dei documenti di primo grado, senza necessità di valutare l'ammissibilità della documentazione depositata dal Comune in appello. Spese del doppio grado compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021

    È incontestato in giudizio che l'impianto progettato dalla società appellante sia destinato a insistere su un'area qualificata ex lege come idonea all'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, applicabile ratione temporis alla fattispecie.

    La qualificazione dell'area come idonea ai sensi della disposizione è il presupposto per applicare il regime di non vincolatività del parere paesaggistico previsto dall'art. 22 dello stesso decreto.

  • art. 22 d.lgs. 199/2021

    Di conseguenza, il parere dell'autorità preposta alla tutela del paesaggio è obbligatorio ma non vincolante, in virtù dell'art. 22 d.lgs. 199 del 2021, ugualmente applicabile ratione temporis (fermo restando che la non vincolatività del parere sui progetti in aree idonee è confermata dal vigente art. 11-quater d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190).

    Per i progetti di impianti di energia rinnovabile collocati in aree idonee, il parere dell'autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante; il suo superamento non esige, in assenza di specifiche disposizioni, una motivazione rafforzata o la confutazione analitica di ogni rilievo, purché il provvedimento si fondi su una valutazione amministrativa effettiva.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    Inoltre, in difetto di speciali previsioni di rafforzamento dell'obbligo motivazionale, trova applicazione la regola generale secondo cui i provvedimenti amministrativi possono essere motivati per relationem, richiamando il contenuto di altri atti (art. 3, co. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241).

    In assenza di una specifica previsione che rafforzi l'obbligo motivazionale, l'Amministrazione può motivare il provvedimento richiamando per relationem le valutazioni contenute in un altro atto, come il parere della Commissione tecnica.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    In rito, si precisa che la causa è suscettibile di definizione sulla base dei documenti già prodotti in primo grado, con conseguente ininfluenza della documentazione depositata dal Comune in appello, a prescindere dalla questione di ammissibilità di tale deposito ex art. 104, co. 2, cod. proc. amm.

    Quando la controversia può essere definita sulla base dei documenti già acquisiti in primo grado, la documentazione prodotta in appello è ininfluente ai fini della decisione, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ammissibilità.

Massime di principio

  • Per i progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili localizzati in aree qualificate come idonee, il parere dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante. La sua natura non vincolante non costituisce, da sola, motivazione sufficiente per discostarsene, ma non comporta l'obbligo di una motivazione rafforzata o di una confutazione puntuale di ogni rilievo, quando il provvedimento esponga una valutazione effettiva basata su opposte considerazioni istruttorie.
  • In assenza di una previsione normativa che imponga una motivazione rafforzata, il provvedimento che supera un parere paesaggistico non vincolante può essere motivato per relationem mediante richiamo a un altro atto istruttorio, purché questo contenga valutazioni pertinenti e concrete sugli aspetti controversi.
  • Il bilanciamento tra l'interesse alla realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili e la tutela paesaggistica può risultare anche dalle prescrizioni ambientali imposte per ridurre o compensare gli impatti del progetto; il richiamo al principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili non rende di per sé aprioristica la valutazione, se la motivazione si fonda anche su autonome valutazioni tecniche.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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