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Sentenza

Sentenza del 01/08/2023 n. 769 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune contestava la mancata accatastamento e la mancata dichiarazione IMU degli impianti fotovoltaici installati in copertura sui fabbricati (anni 2014-2015), ritenendoli non integrati e quindi autonomi e soggetti a tassazione in capo alla società realizzatrice. La società ricorrente sosteneva che gli impianti sono integrati nel tetto dei capannoni, per cui non devono essere accatastati come unità immobiliari autonome; l'obbligo di variazione catastale e di dichiarazione IMU ricadeva sui proprietari degli immobili (i fratelli TIZIO e CAIO), i quali avevano effettivamente aggiornato i dati catastali tramite tecnico. La controversia ha riguardato la qualificazione dell'impianto (integrato o autonomo) e la conseguente individuazione del soggetto obbligato alla dichiarazione IMU.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. La Corte ha ritenuto, sulla base della documentazione e delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, che gli impianti fossero integrati nella copertura dei capannoni e dunque non dovessero essere accatastati come unità autonome dalla società che li ha realizzati. L'obbligo di dichiarazione/aggiornamento catastale spettava ai titolari dei diritti reali sugli immobili, i quali avevano già provveduto all'aggiornamento. Per tali ragioni la società non è stata ritenuta soggetta all'imposizione richiesta dal Comune. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • Circolare Agenzia delle Entrate 39/E del 2013

    con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ... non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome ... necessario procedere alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato quando l'impianto incrementa il valore capitale di una percentuale pari al 15% o superiore

    Le installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate con l'edificio non vanno censite come unità autonome e l'obbligo di variazione catastale e relativa dichiarazione spetta ai titolari dei diritti reali sull'immobile; la soglia del 15% è il criterio per valutare la necessità di rideterminazione della rendita.

  • Documento Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Verona 04/07/2012

    con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate ... non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome

    Nel caso specifico di impianti integrati su edifici la prassi territoriale conferma che non vi è obbligo di autonoma imputazione catastale a carico del soggetto che ha realizzato l'impianto; eventualmente l'obbligo grava sui titolari dell'immobile.

  • Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, art. 2 (definizione di impianto fotovoltaico integrato)

    Definisce i criteri tecnici per distinguere installazioni fotovoltaiche integrate o parzialmente integrate, riferimento usato per qualificare l'intervento come parte integrante dell'immobile.

  • Risoluzione Agenzia del Territorio 3/T del 2008

    Principi generali sulla valutazione catastale e sulla possibilità di assimilare impianti integrati agli impianti di pertinenza dell'immobile, evitando autonoma imputazione catastale.

Massime di principio

  • Verificare se l'impianto è architettonicamente integrato: la qualificazione tecnica (montaggio direttamente sulla copertura, inerente alla struttura del fabbricato) orienta verso l'assimilazione all'immobile e non alla autonoma unità immobiliare.
  • Se l'impianto è integrato, l'obbligo di aggiornamento catastale e la relativa dichiarazione IMU gravano sui titolari dei diritti reali sull'immobile (proprietari), non sul soggetto che ha eseguito l'installazione a meno che non ne sia titolare del diritto reale.
  • Applicare il criterio del valore: solo se l'impianto aumenta il valore capitale dell'unità immobiliare di una percentuale pari o superiore al 15% si procede alla rideterminazione della rendita; altrimenti non è obbligatorio accatastare autonomamente l'impianto.
  • Documentare e conservare prova dell'integrazione (fotografie, relazione tecnica, pratica di aggiornamento catastale a nome del proprietario) per difendere la qualificazione in caso di contestazioni.
  • Nel calcolo del valore da considerare per la rideterminazione della rendita escludere costi estranei all'incremento di valore dell'impianto (es. opere di bonifica come rimozione amianto), salvo che tali costi non incidano effettivamente sul valore dell'immobile secondo la prassi estimativa.
  • In caso di dubbi, far rilasciare o acquisire pareri/posizioni formali dall'Ufficio Provinciale del Catasto o dall'Agenzia delle Entrate per evitare contestazioni, e verificare chi ha formalmente presentato la variazione catastale.

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