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Sentenza

Sentenza del 01/08/2023 n. 23323 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Rhodia, società holding francese non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, aveva realizzato nel 2011 una plusvalenza di Euro 4.280.232 dalla cessione di partecipazioni in una società italiana. Pur avendo dichiarato e versato l'imposta in Italia, la società ha chiesto il rimborso sostenendo che la disciplina fiscale interna trattava in modo meno favorevole i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione rispetto ai residenti (o ai non residenti con stabile organizzazione) perché solo questi ultimi potevano beneficiare del regime PEX (esenzione al 95% ai sensi dell'art. 87 TUIR), mentre i non residenti senza stabile organizzazione godevano di una esenzione minore (nel 2011 pari al 50,28%). Rhodia eccepiva la violazione delle libertà del Trattato (art. 49 e 63 TFUE). L'Agenzia contestava invece che la Convenzione Italia-Francia e il meccanismo del credito d'imposta eliminassero il problema della doppia imposizione e che la giurisprudenza su dividendi (C-540/07) non fosse applicabile alle plusvalenze.

La decisione

Le Commissioni tributarie di merito avevano accolto il ricorso di Rhodia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole a Rhodia. La Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale riguardante le plusvalenze da cessione di partecipazioni non poteva essere mantenuta nella forma che produceva una disparità di trattamento rispetto ai residenti (o ai non residenti con stabile organizzazione) e ha richiamato la ratio che accomuna il regime dei dividendi e quello delle plusvalenze (evitare la doppia imposizione economica). Ha inoltre escluso che la mera esistenza di una convenzione e di un credito di imposta in capo allo Stato di residenza possa automaticamente sanare la discriminazione: occorre verificare se il contribuente abbia effettivamente goduto di un credito compensativo, verifica che in questo caso risultava negativa. Pertanto il rigetto del ricorso dell'Agenzia conferma il diritto della società al rimborso della maggiore imposta versata.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - art. 49 (libertà di stabilimento)

    Richiamato come principio generale di non discriminazione tra operatori nazionali e stabiliti in altri Stati membri; la Corte ha considerato la problematica di compatibilità della normativa fiscale interna rispetto a tale libertà.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - art. 63 (libertà di circolazione dei capitali)

    Principale fondamento utilizzato per censurare la disparità di trattamento fiscale: la normativa nazionale che limita l'applicazione del regime di esenzione alle sole imprese residenti o con stabile organizzazione può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali tra Stati membri.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - art. 65

    Richiamato nel quadro dei motivi di impugnazione; la Corte ha valutato la compatibilità della normativa nazionale anche rispetto alle disposizioni complementari in materia di flussi di capitale.

  • T.U.I.R. - art. 87 (regime PEX)

    Prevede l'esenzione (nella misura del 95%) per le plusvalenze da cessione di partecipazioni per le imprese che soddisfano specifici requisiti. La questione centrale è se tale regime debba essere esteso anche ai non residenti privi di stabile organizzazione che soddisfano i medesimi requisiti sostanziali.

  • T.U.I.R. - art. 152, comma 2 e art. 68, comma 3

    Norme che, in combinato disposto, disciplinavano il trattamento dei non residenti privi di stabile organizzazione e determinavano un'esenzione inferiore (nel 2011 pari al 50,28%), fonte della presunta disparità di trattamento.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia - art. 24

    Gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono parimenti imponibili in Francia allorchè sono ricevuti da un residente della Francia. L'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi.

    La Convenzione prevede la tassazione in entrambi gli Stati con meccanismo del credito d'imposta in Francia. Tuttavia la Corte ha affermato che l'esistenza della Convenzione e del meccanismo del credito non esclude automaticamente la necessità di verificare la compatibilità della normativa nazionale con il TFUE: se il contribuente non ha potuto beneficiare effettivamente di un credito compensativo nello Stato di residenza, permane la discriminazione.

  • Protocollo 8 della Convenzione Italia-Francia - art. 13, par. 4, lettera b)

    Richiamato dall'Agenzia come elemento della disciplina convenzionale; la Corte ha comunque rigettato l'argomento che la Convenzione basti a eliminare qualsiasi problema di compatibilità con il Trattato.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia - causa C-540/07

    Decisione sui dividendi usata come riferimento ma non traslata automaticamente alle plusvalenze: la Corte di Cassazione ha osservato che la ratio tra regime dei dividendi e delle plusvalenze è analoga e ha ritenuto applicabile la stessa logica di tutela contro discriminazioni in presenza di analoghe fattispecie.

  • Cassazione civile - sentenza n. 12138/2019

    Richiamata per affermare l'assimilazione tra disciplina delle plusvalenze e dei dividendi e per sostenere che la riforma del regime (PEX e esclusione parziale dei dividendi) persegue la medesima finalità di evitare una doppia imposizione economica.

Massime di principio

  • La semplice esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni e del relativo meccanismo di credito d'imposta nello Stato di residenza non elimina automaticamente una violazione del TFUE: il giudice deve verificare se il contribuente ha effettivamente potuto beneficiare del credito nel suo Stato di residenza.
  • Norme fiscali nazionali che riservano regimi di favore (es. PEX) ai soli residenti o ai soli soggetti con stabile organizzazione possono integrare una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) quando trattano in modo meno favorevole società residenti in altri Stati membri che soddisfano requisiti sostanziali analoghi.
  • La ratio che sottende il regime di esenzione delle plusvalenze e quella relativa all'esclusione parziale dei dividendi è la medesima (evitare la doppia imposizione economica): in presenza di analoghe condizioni sostanziali, il trattamento fiscale non dovrebbe discriminare in base alla residenza o all'assenza di stabile organizzazione.
  • In giudizio il contribuente deve dimostrare l'effettiva mancanza del rimedio nel suo Stato di residenza (ad es. l'inesistenza o l'impossibilità di utilizzare il credito d'imposta); l'Amministrazione finanziaria, invece, deve provare che il rimedio convenzionale ha eliminato la disparità concreta.
  • Quando la normativa nazionale produce effetti discriminatori nei confronti di operatori UE/SEE, il giudice nazionale è tenuto a verificare la compatibilità con il TFUE e non può essere sollevato dalla verifica dalla mera esistenza di norme convenzionali: l'interpretazione e l'adeguamento della norma nazionale possono essere necessari.
  • Nel contenzioso sulle plusvalenze transfrontaliere, è utile basare le istanze di rimborso su prove relative all'impossibilità di ottenere il credito nello Stato di residenza e sulla dimostrazione che si soddisfano i medesimi requisiti sostanziali previsti per i beneficiati residenti.

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