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Sentenza

Sentenza del 01/08/2023 n. 569 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

IMU - accertamento - società estinta - notificazione - liquidatore - bilancio di liquidazione - riscossione di somme - Comune - onere della prova - incombenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica di un avviso di liquidazione IMU 2014 relativo a due immobili intestati alla società F s.r.l., già cessata e cancellata; l'avviso fu notificato a R Z quale legale rappresentante/liquidatore della società estinta. Questione principale: la legittimità della pretesa tributaria e della notifica al liquidatore di una società estinta, con particolare riferimento all'onere probatorio dell'Ufficio di dimostrare che dal bilancio di liquidazione siano state riscosse somme rilevanti ai fini della responsabilità dei soci/liquidatore (art. 2495 c.c.) e alla disposizione che consente notifiche alla società cancellata entro cinque anni (art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014).

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria della Liguria ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto che l'Ufficio non abbia assolto all'onere di provare che il liquidatore avesse riscosso somme in esito alla cessazione della società (o che i soci avessero percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione), prova necessaria ai sensi dell'art. 2495 c.c.; perciò la pretesa impositiva è illegittima. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del grado e di quelle del primo grado.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione

    La responsabilità dei soci della società dissolta è limitata alle somme effettivamente riscosse in seguito alla liquidazione; pertanto l'Amministrazione che intende agire deve provare l'effettiva percezione di tali somme.

  • art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014

    consente la notificazione alla società cancellata di atti di recupero d'imposta entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione

    La norma mantiene fittiziamente in vita la società per permettere notifiche di atti impositivi entro il termine quinquennale, ma non elimina la necessità di rispettare i limiti di responsabilità posti dal codice civile (es. art. 2495).

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamata in relazione alla liquidazione delle spese di lite: norma che regola la condanna alle spese processuali in funzione della soccombenza.

Massime di principio

  • Se la pretesa tributaria è rivolta a una società estinta, l'Amministrazione può notificare atti nei termini previsti dall'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, ma deve comunque rispettare i limiti di responsabilità previsti dal codice civile.
  • L'onere della prova circa l'esistenza di somme riscosse in sede di liquidazione grava sull'Ufficio: senza la prova del pagamento ai soci o al liquidatore non può essere imposta responsabilità personale per debiti della società estinta.
  • Ai sensi dell'art. 2495 c.c., i creditori possono rivalersi sui soci soltanto nella misura di quanto questi ultimi abbiano effettivamente percepito dal bilancio finale di liquidazione; pertanto occorre produrre il bilancio di liquidazione o altra idonea documentazione che attesti le distribuzioni.
  • La cancellazione della società dal Registro delle imprese non trasforma automaticamente il liquidatore o i soci in soggetti passivi illimitati: in caso di illeciti o colpa del liquidatore è possibile un'azione di responsabilità separata, ma ciò richiede prova di colpa e/o danno.
  • In ipotesi di domande di rimborso o di azioni in diritto da parte dei soci dopo la cancellazione, è opportuno verificare la titolarità formale e sostanziale del credito e l'eventuale necessità di azione congiunta da parte di tutti i soci secondo la normativa fiscale applicabile.

Testo integrale

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