Cassazione Civile, Sentenza n. 16459/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale relativa ad avviso di accertamento ICI 2009 per omessa dichiarazione e omesso versamento su due fabbricati. La ricorrente ha dedotto sei motivi principali: inesistenza o invalida sottoscrizione dell'atto (mancata designazione del funzionario firmatario e assenza del relativo provvedimento), violazione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), carenza di motivazione dell'avviso (mancata indicazione del criterio di calcolo della base imponibile, coefficiente di rivalutazione e moltiplicatore), mancata pronuncia su tali censure e rifiuto della riduzione d'imposta per inagibilità dei fabbricati per mancata dichiarazione di variazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sottoscrizione mediante indicazione a stampa è valida per atti prodotti da sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. n. 549/1995 (e art. 1, co. 162, L. n. 296/2006), e ha ritenuto dimostrata la designazione del funzionario da parte del Comune con il provvedimento pubblicato all'albo. Ha inoltre ritenuto che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente, posto che la determinazione della base imponibile ICI è predeterminata dalla legge (richiamo a art. 5 D.Lgs. n.504/1992 e alla rivalutazione prevista dall'art. 3, co.48, L. n.662/1996) e quindi non era necessaria una esposizione ulteriore dei calcoli; ha respinto la richiesta di riduzione per inagibilità per mancata prova della tempestiva dichiarazione di variazione o della documentazione richiesta. Sono state confermate le statuizioni della CTR (compresa, in sede precedente, l'annullamento limitato delle sanzioni), condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 162, Legge n. 296/2006
Richiamata per il principio che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente; la Corte conferma che la sottoscrizione con indicazione a stampa è conforme se prevista dalla normativa speciale e dagli automatismi informatici.
art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995
"la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale"
Consente la sostituzione della firma autografa con la stampa del nominativo per atti emessi tramite sistemi automatizzati, a condizione che il responsabile sia individuato da adeguato provvedimento dirigenziale.
art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992
"con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi"
Norma speciale che attribuisce alla giunta la designazione del funzionario responsabile dell'ICI; la Corte conferma la rilevanza e la persistenza della disposizione rispetto al T.U. enti locali.
D.Lgs. n. 267/2000 (art. 107 e 109)
Richiamato per spiegare la ripartizione delle funzioni dirigenziali e la possibilità che, nei comuni privi di dirigenti, il sindaco attribuisca funzioni ai responsabili di ufficio; la Corte precisa che tale T.U. non abroga per incompatibilità le norme tributarie speciali del D.Lgs. 504/1992.
art. 5, D.Lgs. n. 504/1992
Stabilisce le modalità di determinazione della base imponibile ICI (rendita catastale rivalutata e moltiplicatori), motivo per cui l'avviso di accertamento non aveva necessità di ulteriore dettaglio del calcolo quando la metodologia è prevista dalla legge.
art. 3, comma 48, Legge n. 662/1996
Prevede la rivalutazione delle rendite catastali (5%), richiamata quale requisito normativo che determina il calcolo della base imponibile ICI.
art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
"l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15"
La riduzione per inagibilità è subordinata a specifica dichiarazione/documentazione o accertamento tecnico: l'onere della prova spetta al contribuente e la mancata presentazione impedisce il riconoscimento della agevolazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato che incombe sulla parte che allega fatti costitutivi della propria eccezione (qui, il contribuente che invoca l'inagibilità).
art. 384, ultimo comma, Codice di Procedura Civile
Utilizzato per precisare la correzione della motivazione della CTR su un punto procedurale, permettendo alla Cassazione di adeguare la motivazione senza riformare la decisione nel merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato in ordine al contributo unificato dovuto in caso di ricorso, con annotazione dell'ulteriore importo eventualmente dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- La sottoscrizione degli avvisi di accertamento prodotti tramite sistemi informativi automatizzati può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché tale nominativo sia individuato da un provvedimento dirigenziale o di livello equivalente.
- Le norme tributarie speciali (es. D.Lgs. n.504/1992) mantengono efficacia anche dopo l'entrata in vigore del T.U. degli enti locali (D.Lgs. n.267/2000) e non sono implicitamente abrogate se non espressamente previsto.
- La motivazione degli avvisi di accertamento deve porre il contribuente in condizione di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare la difesa; quando il criterio di calcolo è predeterminato dalla legge (es. determinazione ICI dalla rendita catastale, rivalutazione e moltiplicatori), l'atto impositivo non necessita di riprodurre integralmente quei calcoli per essere ritenuto sufficientemente motivato.
- L'onere della prova circa fatti costitutivi di agevolazioni o riduzioni d'imposta (come l'inagibilità) grava sul contribuente: è necessario aver presentato la dichiarazione di variazione o la documentazione/istanza per l'accertamento tecnico entro i termini e nelle forme previste dalla norma.
- In giudizio, la produzione in atti del provvedimento comunale di designazione del funzionario, anche se allegato in sede di controricorso o alle controdeduzioni, è idonea a dimostrare la legittimità della sottoscrizione; la mancata contestazione formale del contenuto di tale provvedimento da parte del contribuente implica accertamento del requisito soggettivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16351/2022 del 20/05/2022
- Sentenza civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16458/2022 del 20/05/2022
- Sentenza civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16461/2022 del 20/05/2022
- Sentenza civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16465/2022 del 20/05/2022
- Sentenza civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16467/2022 del 20/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16092/2022 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →