Cassazione Civile, Sentenza n. 16458/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la rinuncia notificata dall'Agenzia delle Entrate non era stata accettata dalla controparte; secondo la giurisprudenza, in mancanza dell'accettazione la rinuncia non estingue il processo ma rende il ricorso inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti. Non è disposto alcun ulteriore versamento del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva accolto l'appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado. La controversia riguardava la qualificazione fiscale di una complessa operazione (atto di sottoscrizione di aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione della partecipazione) che l'Amministrazione aveva riqualificato come cessione di ramo d'azienda e, di conseguenza, aveva emesso avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione favorevole alla contribuente, ma ha poi depositato istanza di rinuncia al ricorso dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2021 relativa alla riqualificazione degli atti in relazione all'art. 20 TUIR.
Norme richiamate
art. 20, d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico Imposte di Registro)
La Corte territoriale aveva interpretato che la tassazione deve tener conto del contenuto effettivo dell'atto e non di atti presupposti o collegati, escludendo la qualificazione dell'operazione come cessione di ramo d'azienda ai fini delle imposte indirette.
art. 20 TUIR (richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2021)
La pronuncia costituzionale ha influito sulla possibilità di riqualificare gli atti ai fini fiscali, inducendo l'Agenzia a rinunciare al ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale decisione abbia determinato il venir meno dell'interesse al ricorso.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite oppure comunicato agli avvocati con il visto di accettazione; in assenza dell'accettazione la rinuncia non estingue il processo ma incide sull'ammissibilità del ricorso (inammissibile).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
La disposizione sanzionatoria che prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato per impugnazioni pretestuose o dilatorie non è applicabile nel caso di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia; la Corte esclude l'obbligo di ulteriore versamento nella fattispecie.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata dalla controparte secondo le forme previste (visto/accettazione), non estingue il processo ma determina comunque l'inammissibilità del ricorso.
- Le modifiche o pronunce intervenute nel corso del giudizio (es. sentenze della Corte Costituzionale) possono far venir meno l'interesse all'impugnazione e portare l'Amministrazione a rinunciare al ricorso; il giudice di legittimità valuta l'effetto di tale sopravvenuta perdita di interesse.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate alla luce della sopravvenuta situazione normativa o giurisprudenziale.
- Le norme volte a scoraggiare impugnazioni pretestuose (es. maggiori contributi) non si applicano quando l'inammissibilità deriva da ragioni sopravvenute e non da comportamento dilatorio dell'attore.
- Nelle contestazioni di riqualificazione fiscale (es. qualificazione come cessione di ramo d'azienda), i giudici devono valutare il contenuto effettivo dell'atto rispetto agli atti collegati, tenendo conto anche degli orientamenti costituzionali e di legittimità intervenuti.
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