Cassazione Civile, Sentenza n. 16461/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI anno 2011 per omessa dichiarazione e omesso versamento relativo a due fabbricati. Contestazione della validità della sottoscrizione e della legittimazione del funzionario sottoscrittore, carenza di motivazione dell'atto (mancata indicazione del criterio di calcolo della base imponibile, coefficienti e moltiplicatori), richiesta di riduzione dell'imposta per inagibilità degli immobili e contestazione di errore nell'indicazione del totale dell'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la sottoscrizione effettuata mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario quando l'atto è prodotto da sistemi informativi automatizzati (ai sensi dell'art. 1, co. 87, L. 549/1995) e ha accertato che il Comune ha prodotto il provvedimento di designazione del funzionario (pubblicato all'albo pretorio), dimostrando così il possesso dei requisiti soggettivi. Ha dichiarato corretta la motivazione dell'avviso in quanto il metodo di calcolo della base imponibile è predeterminato dalla legge (art. 5 D.Lgs. 504/1992 e norme correlate, con rivalutazione delle rendite catastali del 5%), per cui non era necessaria l'enunciazione dettagliata dei coefficienti nell'atto. Ha respinto la richiesta di riduzione per inagibilità perché il contribuente non ha provato di aver presentato la dichiarazione/istanza prevista né la documentazione richiesta dall'ufficio tecnico comunale. Ha inoltre ritenuto comprensibile la ripartizione degli importi (totale comprensivo di imposte per i due fabbricati, sanzioni e interessi). Spese di giudizio a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 162, Legge n. 296/2006
Riferimento normativo invocato dalla ricorrente relativo alle regole sugli atti impositivi locali; la Corte lo considera nel contesto delle altre norme specifiche sulla sottoscrizione degli atti.
art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995
"la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale"
La Corte conferma che, per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile individuato con apposito provvedimento dirigenziale; norma speciale ancora efficace rispetto alla disciplina generale.
art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992
"con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi"
La designazione del funzionario mediante delibera di giunta è strumento valido per attribuire il potere di sottoscrizione degli atti ICI; la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione del provvedimento pubblicato all'albo pretorio per dimostrare la legittimazione.
art. 5, D.Lgs. n. 504/1992
Stabilisce le modalità di determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati (rendita catastale rivalutata e applicazione dei moltiplicatori previsti dalla legge); la Corte ha ritenuto che, essendo il calcolo predeterminato dalla norma, l'avviso non era tenuto a esporre nuovamente i coefficienti per essere valido e motivato.
art. 3, comma 48, Legge n. 662/1996
"le rendite catastali ... devono essere rivalutate del 5%"
La Corte ricorda la prevista rivalutazione del 5% delle rendite catastali, confermando che il criterio di calcolo è normativamente definito e non richiede enunciazione dettagliata nell'avviso.
art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
"l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ... L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione."
La riduzione per inagibilità è subordinata alla preventiva dichiarazione e alla documentazione/accertamento tecnico; l'onere di fornire tale prova spetta al contribuente e la mancata produzione impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: chi allega un fatto deve provarlo. La Corte ha richiamato che spettava al Comune dimostrare la legittimità della sottoscrizione e al contribuente dimostrare l'avvenuta dichiarazione di inagibilità quando invocata; nel caso il Comune ha prodotto il provvedimento e il contribuente non ha prodotto la dichiarazione.
art. 107 e art. 109, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali)
Norme di carattere generale sull'attribuzione delle funzioni dirigenziali e dei poteri nei comuni; la Corte ha chiarito che tali disposizioni non abrogano implicitamente le norme speciali tributarie (come l'art.11 del D.Lgs. 504/1992) che prevedono la designazione con delibera di giunta del funzionario responsabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma amministrativa sui contributi unificati; la Corte ha dato atto dell'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso in cassazione quando dovuto.
Massime di principio
- La sottoscrizione di avvisi di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché il nominativo e la fonte dei dati risultino da apposito provvedimento (determinazione dirigenziale o atto equipollente).
- Per i tributi locali rimane rilevante la normativa speciale (es. D.Lgs. n. 504/1992) che può prevedere forme specifiche di designazione del funzionario; le norme generali sull'ordinamento degli enti locali non abrogano automaticamente tali disposizioni speciali.
- Quando il metodo di determinazione della base imponibile è fissato dalla legge (es. rendita catastale rivalutata e moltiplicatori per ICI), l'avviso di accertamento non è tenuto a ripetere in dettaglio i coefficienti legislativi per risultare sufficientemente motivato; è però necessaria una informazione chiara che permetta al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa.
- La richiesta di benefici o riduzioni d'imposta (es. riduzione per inagibilità) richiede l'adempimento preventivo di specifici obblighi dichiarativi e probatori; l'onere di fornire la documentazione e di attivare la procedura di accertamento spetta al contribuente.
- La pubblicazione o la produzione in giudizio del provvedimento di designazione del funzionario (anche se allegata come documento pubblicato all'albo pretorio) può essere sufficiente a dimostrare la legittimazione dell'ufficiale sottoscrittore, salvo contestazioni specifiche sul contenuto del provvedimento.
- In caso di contestazioni sulla quantificazione degli importi, un avviso che riporti la ripartizione (imposte per singoli immobili più sanzioni e interessi) è generalmente ritenuto comprensibile se il totale è spiegato dalla somma delle voci riepilogate.
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