Sentenza del 03/02/2017 n. 2880 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito della società per il 2003, contestando la mancata contabilizzazione di corrispettivi per Euro 4.725.980, connessi alla cessione di un'area e al trasferimento di oneri di urbanizzazione ritenuti sproporzionati, nonché la contabilizzazione di operazioni inesistenti per Euro 805.230, relative a fatture per opere edilizie i cui permessi di costruire erano stati rilasciati successivamente e che non erano poi state eseguite. La società ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale, deducendo, tra l'altro, omessa pronuncia sulla carenza di motivazione dell'avviso, insufficiente motivazione sulla valutazione dei corrispettivi e sulla fittizietà delle operazioni, ultrapetizione e applicazione del regime sanzionatorio più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione sulla motivazione dell'avviso, espressamente respinta in primo grado, avrebbe dovuto essere riproposta mediante appello incidentale e non con una mera riproposizione nelle controdeduzioni. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: il giudice tributario può valorizzare ulteriori elementi già acquisiti, purché resti entro il perimetro dei fatti costitutivi indicati nell'avviso di accertamento. È stata inoltre respinta la richiesta di applicare automaticamente le sanzioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015, poiché il principio del favor rei non opera in modo generalizzato e il contribuente deve allegare e dimostrare i presupposti concreti per la riduzione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.130 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice resta nell'ambito dei fatti costitutivi indicati nell'avviso di accertamento, anche se utilizza ulteriori argomentazioni o valorizza elementi già acquisiti per sostenere la medesima pretesa fiscale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove. La censura è ammissibile solo in presenza dell'omessa considerazione di un fatto decisivo o di una motivazione radicalmente carente o illogica.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.
La mera riproposizione di una questione nelle controdeduzioni non è sufficiente quando il giudice di primo grado si sia pronunciato espressamente respingendola; in tal caso è necessario proporre appello incidentale per evitare il giudicato interno.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Divieto di proporre nuove eccezioni in appello.
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, relative a vizi dell'atto o a fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, ma non impedisce mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi del credito tributario.
Art. 3, comma 3, e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997
Applicazione della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Il principio del favor rei può applicarsi alle modifiche sanzionatorie, ma non automaticamente e non necessariamente in senso favorevole per ogni violazione. Il contribuente deve indicare e, se necessario, provare i presupposti per l'applicazione concreta della disciplina sopravvenuta.
D.Lgs. n. 158 del 2015
Revisione del sistema sanzionatorio tributario.
La riforma ha ridotto alcune sanzioni, ma ne ha anche introdotte o aumentate altre per condotte fraudolente o per l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. Pertanto, non può essere invocata in modo astratto come disciplina sempre più favorevole.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte che ha ottenuto una decisione favorevole nel merito ma sfavorevole su una specifica questione deve proporre appello incidentale; la semplice riproposizione della questione nelle controdeduzioni non evita il giudicato interno.
- Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di riconsiderare il peso delle prove o sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice tributario, salvo omissioni decisive o vizi logici radicali della motivazione.
- Il giudice può fondare la decisione su ulteriori argomentazioni e su elementi già presenti nel processo senza incorrere in ultrapetizione, purché non introduca fatti costitutivi nuovi e rimanga nell'ambito della contestazione contenuta nell'avviso di accertamento.
- Per contestare fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione può valorizzare un insieme di indizi convergenti, tra cui la cronologia dei permessi edilizi, la mancata esecuzione delle opere, la perdita degli acconti e i rapporti tra i soggetti coinvolti.
- L'invocazione di una riforma sanzionatoria sopravvenuta non comporta automaticamente la riduzione della sanzione: occorre verificare la specifica fattispecie, perché la nuova disciplina può essere più favorevole, equivalente o persino più severa.
- Un giudicato formatosi in un diverso procedimento o per un'altra annualità è opponibile soltanto se riguarda il medesimo elemento comune, costituisce una premessa logica necessaria e risulta effettivamente definitivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 230 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 2865 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 2869 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 2870 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 2871 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →