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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23096/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2013, emesso dalla Regione Campania per un’autovettura. La controversia era già passata per un precedente giudizio di legittimità con rinvio; dopo la riassunzione, il giudice di appello in sede di rinvio aveva accolto il ricorso della contribuente, ma aveva liquidato solo le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione, omettendo di provvedere espressamente sulle spese del giudizio di rinvio. La ricorrente ha quindi denunciato: 1) violazione delle norme processuali del processo tributario e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che, pur avendo il giudice dichiarato accolto il ricorso in riassunzione, non aveva liquidato in dispositivo le spese del giudizio di rinvio; 2) violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c., per omessa pronuncia sulla liquidazione di tali spese. La Corte ha ritenuto i motivi fondati, osservando che il giudice del rinvio deve applicare il principio della soccombenza in relazione all’esito globale della lite e può quindi provvedere anche sulle spese del rinvio; nel caso concreto, essendo stata riconosciuta la soccombenza virtuale, l’omessa liquidazione delle spese del giudizio di rinvio era erronea. Poiché non servivano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e ha deciso nel merito, condannando l’intimata a rifondere le spese del giudizio di rinvio e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha aggiunto alla statuizione già resa sulle spese dei giudizi di merito e di legittimità anche la condanna della resistente alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore della ricorrente, liquidandole in euro 540,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Ha inoltre condannato la resistente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 536,00 per compensi oltre accessori, anch’esse distratte al difensore antistatario. Non vi è rinvio ad altro giudice perché la causa è stata decisa direttamente nel merito.

Norme richiamate

  • artt. 1, 15, 44, 45 e 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    sono richiamati quale parametro di disciplina processuale tributaria nel motivo di ricorso, ma la decisione ruota soprattutto sulla corretta regolazione delle spese nel giudizio di rinvio

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione e compensazione delle spese processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sull’obbligo di pronuncia del giudice sulla domanda o eccezione relativa alle spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale norma base sulla soccombenza e sulla condanna alle spese

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    indicato come vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    indicato come vizio denunciato per nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 384 c.p.c.

    art. 384, primo comma, ultima parte

    consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, anche liquidando le spese

  • art. 111 Cost.

    richiamato come fondamento del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    usato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve essere compiuta con riferimento all’esito complessivo della lite e non separatamente per ciascuna fase del processo.
  • Il giudice del rinvio, se investito anche delle spese, può porre a carico della parte complessivamente soccombente le spese di tutte le fasi, compresa quella di rinvio, oppure disporne la compensazione totale o parziale.
  • L’omessa liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, quando dovute in base all’esito finale della controversia, integra un vizio denunciabile in cassazione.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e liquidare direttamente le spese, evitando un ulteriore rinvio per una mera operazione di quantificazione ancorata a parametri legali.
  • La liquidazione delle spese può essere effettuata in base ai parametri normativi applicabili, quando il quantum non richiede valutazioni fattuali aggiuntive.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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