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Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - appello - motivi di impugnazione - specificità - contenuto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso con cui il Comune aveva richiesto una maggiore ICI di euro 15.443,12, contestando principalmente la mancata notifica della rendita catastale e la conseguente impossibilità di conoscere e verificare il valore imponibile utilizzato. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione dell'avviso, l'illegittima determinazione del valore da parte del Comune e l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di consulenza tecnica e di coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate-Territorio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e, nel merito, ha sostenuto la correttezza della rendita derivante da procedura DOCFA presentata dall'Autorità Portuale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che dall'appello risultassero chiaramente sia la richiesta di riforma della sentenza sia le ragioni della doglianza, anche se in parte coincidenti con quelle già formulate in primo grado. Nel merito ha accolto l'appello: poiché la concessionaria era il soggetto passivo dell'ICI ma era rimasta estranea alla procedura DOCFA e non aveva ricevuto la notifica della rendita catastale, non poteva esserle opposta una rendita dalla quale dipendeva l'ammontare dell'imposta. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata, l'avviso di accertamento è stato annullato ed è stato riconosciuto il rimborso delle somme eventualmente versate. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 53 del d.lgs. 546/1992

    Il motivo specifico d'appello può essere ricavato anche per implicito dall'atto di impugnazione nel suo complesso, purché siano chiari la richiesta rivolta al giudice del gravame e le ragioni della doglianza.

    L'appello non è inammissibile per difetto di specificità quando, valutato complessivamente, consente di comprendere quale parte della sentenza viene contestata, perché viene contestata e quale decisione viene richiesta. Il motivo può anche riproporre la contestazione già formulata in primo grado.

  • Art. 74 della legge 342/2000

    La rendita catastale deve essere portata a conoscenza del soggetto interessato mediante notificazione quando produce effetti sulla determinazione dell'imposta.

    Quando il soggetto passivo dell'imposta non coincide con chi ha presentato la procedura DOCFA ed è rimasto estraneo alla determinazione della rendita, la rendita deve essergli notificata prima di poter essere utilizzata per la liquidazione dell'imposta.

  • Art. 3 della legge 241/1990

    È stato richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, che deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti e i criteri della pretesa tributaria.

  • Artt. 6 e 7 della legge 212/2000

    Sono stati richiamati in relazione agli obblighi di motivazione, trasparenza e conoscibilità degli atti tributari, così da permettere al contribuente un'effettiva difesa.

  • Artt. 1, 2, 5 e 11 del d.lgs. 504/1992

    Sono stati invocati per contestare la determinazione della base imponibile ICI da parte del Comune e la presunta sostituzione dell'ente impositore agli organi competenti in materia catastale.

  • Cassazione, sentenza n. 227/2016

    Il motivo specifico d'appello ex art. 53, d.lgs. 546/1992, può essere ricavato anche per implicito dall'atto di impugnazione nel suo complesso, purché sia chiara la richiesta rivolta al giudice del gravame e le ragioni della doglianza.

    La specificità dei motivi d'appello va valutata sostanzialmente e complessivamente, non con un formalismo che imponga necessariamente una riproduzione separata e letterale di ogni censura.

  • Cassazione, sentenze nn. 8380/2017 e 8381/2017

    In caso di procedura DOCFA, il Comune può richiamare la rendita catastale validata senza ulteriori adempimenti quando il soggetto passivo dell'imposta coincide con il soggetto che ha presentato la DOCFA.

  • Cassazione, sentenza n. 807/2018

    Quando il soggetto passivo dell'imposta, pur essendo intestatario della posizione catastale o titolare del diritto imponibile, è rimasto estraneo alla procedura DOCFA, egli ha diritto a ricevere la notifica dell'atto attributivo della rendita.

Massime di principio

  • Un appello tributario è generalmente ammissibile se, anche senza una formulazione tecnica perfetta, individua la decisione contestata, espone le ragioni della critica e indica chiaramente la richiesta di riforma o annullamento.
  • La riproposizione in appello delle contestazioni già formulate in primo grado non comporta automaticamente genericità, purché sia chiaro che tali contestazioni sono rivolte contro la motivazione della sentenza impugnata.
  • La rendita catastale utilizzata per determinare l'imposta deve essere conoscibile dal soggetto passivo, soprattutto quando questi non coincide con il soggetto che ha presentato la DOCFA ed è rimasto estraneo al procedimento catastale.
  • Il semplice richiamo a una rendita presente negli archivi catastali può essere sufficiente soltanto quando il contribuente era già coinvolto nella procedura di determinazione o conosceva formalmente la rendita; altrimenti la mancata notifica può impedire l'utilizzo della rendita ai fini dell'accertamento.
  • Se l'avviso di accertamento si fonda su una rendita non notificata al soggetto passivo e non consente di ricostruire adeguatamente i criteri della pretesa, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto e il rimborso delle somme eventualmente pagate.

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