Sentenza del 22/04/2021 n. 2113 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giurisdizione in materia tributaria - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento - natura tributaria - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verteva sulla qualificazione giuridica dei contributi previsti dall'art. 10, commi 7‑ter e 7‑quater della l. n. 287/1990: il ricorrente contestava la natura tributaria di tali contributi e/o la corretta giurisdizione per contestarli, sostenendo implicitamente che si trattasse di voci non tributarie (es. corrispettivi o canoni) e che quindi la giurisdizione del giudice tributario non fosse applicabile
La decisione
La decisione ha affermato che i contributi per il funzionamento dell'AGCM hanno natura tributaria. Motivazioni: sono prestazioni patrimoniali imposte, caratterizzate da coattività, assenza di rapporto sinallagmatico con l'Autorità beneficiaria, collegamento a una pubblica spesa e riferibilità a un presupposto economicamente rilevante (commisurazione al volume di fatturato quale indice di capacità contributiva). Conseguenza pratica: per tali contributi sussiste la giurisdizione del giudice tributario
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 2
L'art. 2 definisce la competenza del giudice tributario; la norma è stata interpretata come applicabile ai contributi qualificati come tributi, confermando la giurisdizione tributaria sulla materia
l. 287/1990, art. 10, commi 7‑ter e 7‑quater
Queste disposizioni prevedono i contributi per il funzionamento dell'AGCM; sono state interpretate come fondamento normativo del prelievo che assume natura tributaria per le caratteristiche strutturali del contributo
Cass. 10577/2020
La giurisprudenza di legittimità citata conferma il criterio secondo cui prestazioni patrimoniali imposte, coattive, prive di sinallagma e collegate a spesa pubblica vanno considerate tributi, rafforzando la qualificazione tributaria dei contributi in esame
Massime di principio
- Un versamento è da considerare tributo quando è una prestazione patrimoniale imposta con carattere di coattività e senza rapporto sinallagmatico diretto con l'ente beneficiario
- Se il prelievo è collegato a una spesa pubblica e commisurato a un parametro economico (es. fatturato) come indice di capacità contributiva, ciò rafforza la qualificazione tributaria
- Quando una prestazione ha natura tributaria, le controversie relative spettano al giudice tributario (ai sensi delle norme di competenza), non al giudice amministrativo
- Per contributi o oneri simili va sempre valutata la presenza di elementi quali coattività, autonomia dalla prestazione di servizi specifici e correlazione con finalità pubbliche per determinarne la natura tributaria
- In situazioni analoghe il contribuente può dedurre davanti al giudice tributario vizî di legittimità o di quantificazione del prelievo destinato al finanziamento di autorità indipendenti
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