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Sentenza

Sentenza del 22/04/2021 n. 2113 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Giurisdizione in materia tributaria - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento - natura tributaria - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia verteva sulla qualificazione giuridica dei contributi previsti dall'art. 10, commi 7‑ter e 7‑quater della l. n. 287/1990: il ricorrente contestava la natura tributaria di tali contributi e/o la corretta giurisdizione per contestarli, sostenendo implicitamente che si trattasse di voci non tributarie (es. corrispettivi o canoni) e che quindi la giurisdizione del giudice tributario non fosse applicabile

La decisione

La decisione ha affermato che i contributi per il funzionamento dell'AGCM hanno natura tributaria. Motivazioni: sono prestazioni patrimoniali imposte, caratterizzate da coattività, assenza di rapporto sinallagmatico con l'Autorità beneficiaria, collegamento a una pubblica spesa e riferibilità a un presupposto economicamente rilevante (commisurazione al volume di fatturato quale indice di capacità contributiva). Conseguenza pratica: per tali contributi sussiste la giurisdizione del giudice tributario

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 2

    L'art. 2 definisce la competenza del giudice tributario; la norma è stata interpretata come applicabile ai contributi qualificati come tributi, confermando la giurisdizione tributaria sulla materia

  • l. 287/1990, art. 10, commi 7‑ter e 7‑quater

    Queste disposizioni prevedono i contributi per il funzionamento dell'AGCM; sono state interpretate come fondamento normativo del prelievo che assume natura tributaria per le caratteristiche strutturali del contributo

  • Cass. 10577/2020

    La giurisprudenza di legittimità citata conferma il criterio secondo cui prestazioni patrimoniali imposte, coattive, prive di sinallagma e collegate a spesa pubblica vanno considerate tributi, rafforzando la qualificazione tributaria dei contributi in esame

Massime di principio

  • Un versamento è da considerare tributo quando è una prestazione patrimoniale imposta con carattere di coattività e senza rapporto sinallagmatico diretto con l'ente beneficiario
  • Se il prelievo è collegato a una spesa pubblica e commisurato a un parametro economico (es. fatturato) come indice di capacità contributiva, ciò rafforza la qualificazione tributaria
  • Quando una prestazione ha natura tributaria, le controversie relative spettano al giudice tributario (ai sensi delle norme di competenza), non al giudice amministrativo
  • Per contributi o oneri simili va sempre valutata la presenza di elementi quali coattività, autonomia dalla prestazione di servizi specifici e correlazione con finalità pubbliche per determinarne la natura tributaria
  • In situazioni analoghe il contribuente può dedurre davanti al giudice tributario vizî di legittimità o di quantificazione del prelievo destinato al finanziamento di autorità indipendenti

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