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Sentenza

Sentenza del 22/04/2021 n. 320 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito alla individuazione e fissazione del valore in dogana delle merci importate. Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 29, paragrafo 1 - Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i) - Codice doganale dell'Unione - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Articolo 70, paragrafo 1 - Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i) - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione - Rettifica - Prezzo comprendente la consegna alla frontiera.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le autorità doganali hanno rettificato il valore in dogana dichiarato dall'importatore aggiungendo le spese di trasporto effettivamente sostenute dal produttore bielorusso fino al valico di frontiera, ritenendo che tali spese dovessero essere incluse nel valore in dogana. L'importatore aveva dichiarato il prezzo fatturato dall'intermediario (incoterm DAF - Reso frontiera, per cui il produttore sosteneva il trasporto) e sosteneva che tale prezzo corrispondeva al valore reale delle merci anche se era inferiore alle spese di trasporto sostenute dal produttore.

La decisione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, ai fini della determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione, non è necessario aggiungere al valore di transazione le spese di trasporto effettivamente sostenute dal produttore fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale dell'Unione quando le condizioni di consegna (es. DAF) attribuiscono tale onere al produttore e il prezzo effettivamente pagato dall'importatore corrisponde al valore reale delle merci. La Corte ha precisato che spetta al giudice nazionale verificare che il prezzo dichiarato rifletta effettivamente il valore reale e non sia fittizio o frutto di abuso; ha inoltre richiamato disposizioni di esecuzione che consentono di aggiungere le spese solo se il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) - Articolo 29, paragrafo 1

    Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33...

    Il valore di transazione è la base primaria per il valore in dogana e deve riflettere le condizioni reali della vendita; eventuali rettifiche sono eccezionali e mirate a evitare valori arbitrari o fittizi.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) - Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i)

    Per determinare il valore in dogana ... e) i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate ... fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

    Le spese di trasporto possono essere aggiunte al prezzo effettivamente pagato solo se non sono già comprese in tale prezzo; l'aggiunta richiede dati oggettivi e quantificabili.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) - Articolo 70, paragrafo 1

    La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

    Conferma la priorità del valore di transazione come criterio principale e la necessità di considerare le condizioni concrete della vendita.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) - Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i)

    Per determinare il valore in dogana ... e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione: i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate;

    Analogamente al codice precedente, le spese di trasporto si aggiungono al prezzo solo se non sono già incluse e devono basarsi su elementi oggettivi.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 164, lettera c)

    Quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

    Le norme di esecuzione prevedono l'aggiunta delle spese di trasporto al valore in dogana soltanto se il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente; non autorizzano l'aggiunta quando il prezzo pattuito già comprende le spese sostenute dal venditore.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 - Articolo 138, paragrafo 3

    Se il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, le spese di trasporto da includere nel valore in dogana delle merci devono essere calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

    Riafferma il principio operativo che l'inclusione delle spese di trasporto è prevista quando il compratore sostiene il costo del trasporto; non giustifica l'aggiunta se il prezzo riflette già tali spese a carico del venditore.

Massime di principio

  • Il valore di transazione è la base primaria per il valore in dogana; vanno considerate le condizioni concrete di vendita per valutare se il prezzo corrisponde al valore reale delle merci.
  • Non si devono aggiungere al valore di transazione spese di trasporto che, secondo gli accordi di consegna, sono a carico del venditore se tale costo è già incluso nel prezzo e il prezzo riflette il valore reale della merce.
  • Le autorità doganali possono rettificare il valore solo per evitare valori arbitrari o fittizi: spetta a loro dimostrare che il prezzo è fittizio o non corrisponde al valore reale se intendono aggiungere costi non dichiarati.
  • Le norme di esecuzione precisano che le spese di trasporto si aggiungono quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente; in tali casi vanno calcolate su tariffe normalmente applicate e su dati oggettivi e quantificabili.
  • In presenza di condizioni di consegna atipiche o insolite (es. prezzi molto bassi rispetto ai costi sostenuti dal venditore), il giudice nazionale deve verificare la realtà economica del prezzo prima di autorizzare integrazioni al valore in dogana.
  • L'interpretazione evita la doppia imposizione sul compratore: non si può imporre al dichiarante l'obbligo di pagare due volte spese già comprese nel prezzo pattuito.

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