Sentenza del 22/04/2021 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Poste Italiane - "freccia" stradale - funzione pubblicitaria - assoggettamento ad imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione dell'applicabilità dell'imposta comunale sulla pubblicità a una "freccia" stradale direzionale indicante "Poste Italiane": Poste sosteneva che si trattava di avviso al pubblico esente; il Comune riteneva che la freccia avesse natura sostanziale di insegna con funzione pubblicitaria ed fosse quindi assoggettabile a tassazione.
La decisione
La freccia direzionale è stata qualificata come insegna con funzione pubblicitaria e quindi assoggettata all'imposta comunale sulla pubblicità. L'esenzione prevista per gli "avvisi al pubblico" non si applica in questo caso: tale esenzione opera solo se il mezzo è esposto nelle vetrine, sulle porte d'ingresso o nelle immediate vicinanze, rientrando nelle ipotesi tipiche e tassative della norma speciale e derogatoria, che non ammette interpretazioni estensive o analogiche.
Norme richiamate
Imposta comunale sulla pubblicità
La norma impositiva si applica anche ai soggetti che svolgono servizi in regime di impresa quando l'attività non rientra tra quelle di pubblico interesse; la qualificazione sostanziale dell'elemento (insegna vs avviso) determina l'assoggettamento.
Esenzione per avvisi al pubblico (norma speciale e derogatoria)
L'esenzione opera esclusivamente nelle ipotesi tipiche e tassative (vetrine, porte d'ingresso, immediate vicinanze) e non può essere interpretata estensivamente o per analogia a segnaletica direzionale stradale.
Massime di principio
- Per determinare l'assoggettabilità all'imposta sulla pubblicità conta la natura sostanziale dell'elemento (funzione pubblicitaria) più che la sua forma o denominazione.
- Segnaletica direzionale esterna che promuove o segnala un'attività commerciale/servizio può essere qualificata come insegna e tassata.
- Le esenzioni previste come derogatorie e speciali (es. avvisi al pubblico in vetrina/ingresso) vanno interpretate restrittivamente e non si estendono a casi non espressamente previsti.
- I servizi forniti da soggetti pubblici che operano in regime di mercato e non in funzione di pubblico interesse possono essere trattati come attività private ai fini tributari.
- In presenza di dubbi sulla qualificazione (insegna vs avviso), occorre valutare funzionalmente l'effetto comunicativo e la collocazione del mezzo rispetto alle ipotesi agevolate.
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