Sentenza del 22/04/2021 n. 314 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla facoltà per gli Stati membri di applicare una o due aliquote IVA ridotte sulle operazioni di vendita di cibi e di pasti preparati per il consumo immediato in loco o da asporto. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98, paragrafo 2 - Facoltà per gli Stati membri di applicare una o due aliquote IVA ridotte a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - Qualificazione di un'attività commerciale come "prestazione di servizi" - Allegato III, punto 12 bis - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 6 - Nozione di "servizi di ristorazione e catering" - Pasti pronti per il consumo immediato in loco nei locali del venditore o in un'area di ristorazione - Pasti pronti per il consumo immediato da asporto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'aliquota IVA alle vendite di cibi e pasti pronti per il consumo immediato: l'autorità tributaria aveva qualificato le cessioni come "servizi di ristorazione" (aliquota 8%) mentre il ricorrente le aveva dichiarate come "cessioni di piatti pronti" (aliquota 5%). L'attività consiste nella vendita, in vari modi (in loco, ai banchi, in aree ristorazione), di panini, insalate, patatine, gelati ecc., serviti su vassoio con tovaglioli e talvolta posate/cannuccia, preparati sul posto da semilavorati e consumabili in loco o da asporto.
La decisione
La Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 98(2) direttiva 2006/112 in combinato disposto con l'allegato III, punto 12 bis, e l'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 nel senso che rientra nella nozione di "servizi di ristorazione e catering" la fornitura di cibi quando è accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato; tale qualificazione va verificata dal giudice nazionale alla luce di criteri come la presenza di personale, l'esistenza di un servizio concreto (presa/trasmissione ordinazioni, presentazione, servizio al tavolo), locali dedicati, stoviglie/posate, guardaroba/toilette ecc. La Corte ha precisato che la mera preparazione o riscaldamento non è decisiva e che, se il cliente sceglie di non avvalersi dei mezzi materiali/umani messi a disposizione dal venditore, la fornitura deve essere considerata priva di servizi di supporto (quindi quale cessione di beni). La questione è stata dunque rimessa al giudice nazionale per l'accertamento fattuale: la Corte non ha deciso definitivamente a favore del ricorrente, ma ha fornito il quadro giuridico per la decisione nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - art. 98, par. 2
"Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III."
La Corte richiama che l'allegato III elenca in modo esaustivo le categorie ammesse per aliquote ridotte; in particolare il punto 12 bis riguarda "servizi di ristorazione e catering". Spetta allo Stato membro individuare, nel rispetto della neutralità fiscale, quali operazioni interne rientrano nelle categorie dell'allegato.
Allegato III della direttiva 2006/112/CE - punto 12 bis
"servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere la fornitura di bevande (alcoliche e/o non alcoliche)"
Il punto identifica la categoria cui possono essere applicate aliquote ridotte; la Corte richiede un'interpretazione materiale basata sulla nozione di "servizi di ristorazione e catering" definita anche dal regolamento di esecuzione.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - art. 6
"I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande... accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. ... La fornitura di cibi o bevande... senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering"
La Corte applica questa definizione per stabilire il criterio chiave: la presenza di servizi di supporto sufficienti (quantitativi e qualitativi) è determinante per qualificare l'operazione come prestazione di servizi; se tali servizi mancano o non vengono effettivamente fruiti dal cliente, l'operazione è qualificabile come cessione di beni.
Direttiva 2006/112/CE - art. 96
"Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale... identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi."
Principio generale: aliquota normale identica per beni e servizi; le aliquote ridotte sono eccezione e devono essere interpretate restrittivamente in base all'allegato III e al principio di neutralità fiscale.
Regole giurisprudenziali (Faaborg-Gelting, Bog, ecc.)
La Corte conferma la sua giurisprudenza secondo cui in un'operazione complessa occorre valutare l'elemento predominante dal punto di vista del consumatore medio; la preparazione o il riscaldamento non bastano di per sé a qualificare la prestazione come servizio se tali attività sono sommarie, standardizzate e non preponderanti.
Diritto polacco - legge sull'IVA (art. 5a, art. 41 e allegati), PKWiU e relativi regolamenti
"I beni o servizi... sono identificati... con l'ausilio di tali classificazioni" (art. 5a); allegato 10 punto 28 menziona "pasti e piatti pronti" per aliquota 5%; sezione ex 56 (PKWiU) indica "servizi di ristorazione" soggetti all'aliquota 8%
La Corte osserva che lo Stato membro può usare classificazioni nazionali per delimitare le categorie soggette a aliquote ridotte, ma il rispetto dell'allegato III e del principio di neutralità fiscale resta obbligatorio; spetta al giudice nazionale verificare se il recepimento e l'applicazione nazionale rispettino i criteri dell'Unione.
Massime di principio
- Una vendita di cibo rientra nei "servizi di ristorazione e catering" solo se è accompagnata da servizi di supporto sufficienti a consentire il consumo immediato: non conta solo la preparazione del cibo.
- Per giudicare se i servizi di supporto sono "sufficienti" si valutano elementi qualitativi e quantitativi (presenza di personale, servizio di presa/trasmissione ordinazioni, presentazione e servizio, locali dedicati/climatizzati, stoviglie/mobili/posate, guardaroba/toilette ecc.).
- La valutazione va fatta dal punto di vista del consumatore medio e considerando l'operazione nel suo complesso: l'elemento predominante determina la qualificazione (cessione di beni vs prestazione di servizi).
- La semplice cottura, riscaldamento o confezionamento standardizzato non è, di per sé, decisivo per qualificare l'operazione come servizio se tali attività non predominano e sono standardizzate.
- Se il cliente sceglie di non avvalersi dei mezzi materiali o umani forniti dal venditore, la fornitura di cibo va considerata priva di servizi di supporto e quindi come cessione di beni.
- Gli Stati membri possono adottare classificazioni nazionali per applicare aliquote ridotte, ma devono rispettare l'allegato III e il principio di neutralità fiscale; operazioni simili in concorrenza non devono essere trattate diversamente senza giustificazione.
- È compito del giudice nazionale accertare i fatti concreti (modalità di vendita, infrastrutture offerte, comportamento e aspettative del cliente) per applicare i criteri europei.
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