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Sentenza

Sentenza del 22/04/2021 n. 314 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito alla facoltà per gli Stati membri di applicare una o due aliquote IVA ridotte sulle operazioni di vendita di cibi e di pasti preparati per il consumo immediato in loco o da asporto. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98, paragrafo 2 - Facoltà per gli Stati membri di applicare una o due aliquote IVA ridotte a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - Qualificazione di un'attività commerciale come "prestazione di servizi" - Allegato III, punto 12 bis - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 6 - Nozione di "servizi di ristorazione e catering" - Pasti pronti per il consumo immediato in loco nei locali del venditore o in un'area di ristorazione - Pasti pronti per il consumo immediato da asporto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'applicazione dell'aliquota IVA alle vendite di cibi e pasti pronti per il consumo immediato: l'autorità tributaria aveva qualificato le cessioni come "servizi di ristorazione" (aliquota 8%) mentre il ricorrente le aveva dichiarate come "cessioni di piatti pronti" (aliquota 5%). L'attività consiste nella vendita, in vari modi (in loco, ai banchi, in aree ristorazione), di panini, insalate, patatine, gelati ecc., serviti su vassoio con tovaglioli e talvolta posate/cannuccia, preparati sul posto da semilavorati e consumabili in loco o da asporto.

La decisione

La Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 98(2) direttiva 2006/112 in combinato disposto con l'allegato III, punto 12 bis, e l'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 nel senso che rientra nella nozione di "servizi di ristorazione e catering" la fornitura di cibi quando è accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato; tale qualificazione va verificata dal giudice nazionale alla luce di criteri come la presenza di personale, l'esistenza di un servizio concreto (presa/trasmissione ordinazioni, presentazione, servizio al tavolo), locali dedicati, stoviglie/posate, guardaroba/toilette ecc. La Corte ha precisato che la mera preparazione o riscaldamento non è decisiva e che, se il cliente sceglie di non avvalersi dei mezzi materiali/umani messi a disposizione dal venditore, la fornitura deve essere considerata priva di servizi di supporto (quindi quale cessione di beni). La questione è stata dunque rimessa al giudice nazionale per l'accertamento fattuale: la Corte non ha deciso definitivamente a favore del ricorrente, ma ha fornito il quadro giuridico per la decisione nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 98, par. 2

    "Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III."

    La Corte richiama che l'allegato III elenca in modo esaustivo le categorie ammesse per aliquote ridotte; in particolare il punto 12 bis riguarda "servizi di ristorazione e catering". Spetta allo Stato membro individuare, nel rispetto della neutralità fiscale, quali operazioni interne rientrano nelle categorie dell'allegato.

  • Allegato III della direttiva 2006/112/CE - punto 12 bis

    "servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere la fornitura di bevande (alcoliche e/o non alcoliche)"

    Il punto identifica la categoria cui possono essere applicate aliquote ridotte; la Corte richiede un'interpretazione materiale basata sulla nozione di "servizi di ristorazione e catering" definita anche dal regolamento di esecuzione.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - art. 6

    "I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande... accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. ... La fornitura di cibi o bevande... senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering"

    La Corte applica questa definizione per stabilire il criterio chiave: la presenza di servizi di supporto sufficienti (quantitativi e qualitativi) è determinante per qualificare l'operazione come prestazione di servizi; se tali servizi mancano o non vengono effettivamente fruiti dal cliente, l'operazione è qualificabile come cessione di beni.

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 96

    "Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale... identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi."

    Principio generale: aliquota normale identica per beni e servizi; le aliquote ridotte sono eccezione e devono essere interpretate restrittivamente in base all'allegato III e al principio di neutralità fiscale.

  • Regole giurisprudenziali (Faaborg-Gelting, Bog, ecc.)

    La Corte conferma la sua giurisprudenza secondo cui in un'operazione complessa occorre valutare l'elemento predominante dal punto di vista del consumatore medio; la preparazione o il riscaldamento non bastano di per sé a qualificare la prestazione come servizio se tali attività sono sommarie, standardizzate e non preponderanti.

  • Diritto polacco - legge sull'IVA (art. 5a, art. 41 e allegati), PKWiU e relativi regolamenti

    "I beni o servizi... sono identificati... con l'ausilio di tali classificazioni" (art. 5a); allegato 10 punto 28 menziona "pasti e piatti pronti" per aliquota 5%; sezione ex 56 (PKWiU) indica "servizi di ristorazione" soggetti all'aliquota 8%

    La Corte osserva che lo Stato membro può usare classificazioni nazionali per delimitare le categorie soggette a aliquote ridotte, ma il rispetto dell'allegato III e del principio di neutralità fiscale resta obbligatorio; spetta al giudice nazionale verificare se il recepimento e l'applicazione nazionale rispettino i criteri dell'Unione.

Massime di principio

  • Una vendita di cibo rientra nei "servizi di ristorazione e catering" solo se è accompagnata da servizi di supporto sufficienti a consentire il consumo immediato: non conta solo la preparazione del cibo.
  • Per giudicare se i servizi di supporto sono "sufficienti" si valutano elementi qualitativi e quantitativi (presenza di personale, servizio di presa/trasmissione ordinazioni, presentazione e servizio, locali dedicati/climatizzati, stoviglie/mobili/posate, guardaroba/toilette ecc.).
  • La valutazione va fatta dal punto di vista del consumatore medio e considerando l'operazione nel suo complesso: l'elemento predominante determina la qualificazione (cessione di beni vs prestazione di servizi).
  • La semplice cottura, riscaldamento o confezionamento standardizzato non è, di per sé, decisivo per qualificare l'operazione come servizio se tali attività non predominano e sono standardizzate.
  • Se il cliente sceglie di non avvalersi dei mezzi materiali o umani forniti dal venditore, la fornitura di cibo va considerata priva di servizi di supporto e quindi come cessione di beni.
  • Gli Stati membri possono adottare classificazioni nazionali per applicare aliquote ridotte, ma devono rispettare l'allegato III e il principio di neutralità fiscale; operazioni simili in concorrenza non devono essere trattate diversamente senza giustificazione.
  • È compito del giudice nazionale accertare i fatti concreti (modalità di vendita, infrastrutture offerte, comportamento e aspettative del cliente) per applicare i criteri europei.

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