DECRETO-LEGGE 30 novembre 1970, n. 870
Attuazione del Regolamento C.E.E. sulla politica agricola comune del tabacco greggio e integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto abolisce, dal raccolto 1970, il monopolio statale sulla coltivazione, prima trasformazione, importazione e vendita del tabacco greggio, assoggettando il settore alla disciplina comunitaria del regolamento CEE n. 727/70. Istituisce e regola il ruolo dell’AIMA per gli interventi nel settore, disciplina aspetti organizzativi e finanziari e abroga numerose disposizioni previgenti. Molte norme operative sono poi state sostituite dalla L. 14 agosto 1982, n. 610.
Abolizione del monopolio del tabacco greggio e attuazione dell'OCM comunitaria
Abolizione del monopolio del tabacco greggio e attuazione della disciplina comunitaria
Il provvedimento interviene sul settore del tabacco greggio per adeguarlo all’organizzazione comune dei mercati prevista dal regolamento CEE n. 727/70. Viene eliminato il precedente monopolio statale e ridisegnata la struttura degli interventi pubblici, con un ruolo centrale dell’AIMA.
Ambito di applicazione e disciplina generale
Dal raccolto della campagna agricola 1970 il tabacco greggio è assoggettato alla disciplina comunitaria sull’organizzazione comune dei mercati. Il decreto prevede inoltre che le modalità applicative dei provvedimenti comunitari siano definite con successivi decreti del Ministro per l’agricoltura e le foreste, sentite le amministrazioni interessate.
Abolizione del monopolio e conseguenze sul settore
È abolito il monopolio della coltivazione, della prima trasformazione, dell’importazione e della vendita dei tabacchi greggi previsto dalla normativa previgente sul monopolio dei sali e dei tabacchi. Il provvedimento opera quindi una liberalizzazione del segmento del tabacco greggio, sostituendo il vecchio sistema monopolistico con il quadro comunitario.
Acquisti da parte dell’Amministrazione dei monopoli di Stato
Per l’acquisto del tabacco greggio necessario alle proprie fabbricazioni, l’Amministrazione dei monopoli di Stato può procedere direttamente nei luoghi di produzione nazionale. L’acquisto avviene con le stesse modalità previste per i tabacchi esteri dall’art. 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Regime fiscale delle somme derivanti dalle vendite e dalle importazioni
Le somme introitate dalla vendita del tabacco allo stato verde, sciolto e greggio non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762. Un analogo regime di esenzione si applica anche all’importazione dall’estero del medesimo prodotto.
Abrogazioni e coordinamento della normativa previgente
Il decreto abroga numerose disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, della legge 3 gennaio 1951, n. 27, nonché vari atti regolamentari e ministeriali precedenti, compreso il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il nuovo assetto. Vengono soppressi anche alcuni riferimenti testuali contenuti in articoli della normativa previgente.
Nuova definizione di “tabacco” nelle norme sul monopolio
Nei testi relativi al monopolio dei tabacchi, il termine “tabacco” va riferito al tabacco lavorato secondo la classificazione doganale italiana, voce 24.02 della tariffa dei dazi d’importazione. Il decreto sostituisce inoltre l’art. 3 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, in materia di multa per la detenzione di meccanismi preordinati alla fabbricazione di manufatti di tabacco.
Deroga a norme generali
Le disposizioni del decreto si applicano in deroga all’art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Organizzazione dell’intervento pubblico: istituzione della Sezione specializzata presso l’AIMA
Presso l’AIMA è istituita una Sezione specializzata per l’esercizio dei compiti di organismo di intervento previsti dal regolamento comunitario sul tabacco greggio. La Sezione provvede all’acquisto, prima manipolazione, condizionamento, deposito, conservazione e commercializzazione dei tabacchi greggi, sia sciolti sia manipolati, nonché alla corresponsione dei premi e a quanto necessario per l’attuazione dei provvedimenti comunitari.
Organi di amministrazione e composizione tecnica
Per gli affari relativi alla Sezione specializzata, il consiglio di amministrazione dell’AIMA include, con diritto di voto quando si tratti di materie attinenti all’applicazione del regolamento comunitario sul tabacco, un rappresentante del Ministero delle finanze e tre esperti del settore. Il consiglio può delegare, per la durata della campagna di commercializzazione, la trattazione degli affari a un comitato tecnico nominato con decreto ministeriale.
Il comitato tecnico è presieduto dal Presidente dell’AIMA ed è composto da:
- un Sottosegretario di Stato per l’agricoltura e le foreste, eventualmente delegato alla presidenza dal Ministro;
- due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e il rappresentante del Ministero del tesoro già membri del consiglio di amministrazione;
- un rappresentante del Ministero delle finanze;
- tre esperti del settore del tabacco.
Il Sottosegretario che presiede il comitato partecipa anche al consiglio di amministrazione dell’AIMA quando vengono trattati problemi del settore del tabacco. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell’agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Il direttore generale dell’AIMA partecipa senza diritto di voto per esigenze di coordinamento.
Personale, trattamento economico e spese di funzionamento
Per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto, l’AIMA si avvale soltanto del personale impiegato e operaio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il personale destinato a tali compiti conserva il trattamento economico e i benefici previsti per la propria carriera, inclusi i premi incentivanti e il premio per il prolungamento d’orario, salvo il trattamento più favorevole applicabile ai corrispondenti profili del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Per le missioni fuori sede si applicano le norme sul trattamento di missione anche oraria, in deroga alla disciplina ordinaria richiamata. La durata settimanale del lavoro non può comunque superare il limite previsto dalla legge 10 novembre 1970, n. 869. Le spese di funzionamento della Sezione specializzata e degli uffici periferici restano a carico del bilancio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con obbligo di rimborso per la parte relativa all’organizzazione dell’intervento; anche gli oneri del personale continuano a gravare su tale Amministrazione.
Strutture operative e risorse materiali
Per assolvere i propri compiti, la Sezione specializzata utilizza di regola i locali, i magazzini, gli stabilimenti e le attrezzature resi disponibili dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conseguenza dell’abolizione del monopolio. Per il raccolto 1970 può inoltre affidare i compiti all’Azienda stessa. In caso di necessità può avvalersi di cooperative, consorzi di cooperative ed enti di sviluppo mediante contratti anche a trattativa privata, nonché di altri operatori economici secondo la procedura prevista dalla legge 13 maggio 1966, n. 303.
Copertura finanziaria e mutui AIMA
Gli oneri delle campagne di commercializzazione del tabacco greggio gravano sul fondo di rotazione previsto dal decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, secondo le modalità ivi stabilite. L’AIMA è inoltre autorizzata a contrarre ulteriori mutui fino a venti miliardi di lire.
Per fronteggiare gli oneri di finanziamento è autorizzata una spesa di lire 2.000 milioni per l’anno finanziario 1971, da versare su un conto corrente infruttifero intestato all’AIMA presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le somme vengono poi fatte affluire al bilancio dell’AIMA secondo le esigenze. La copertura avviene mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1259 del bilancio del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, con autorizzazione al Ministro per il tesoro ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Decorrenza e profili di attualità
Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è stato emanato come decreto-legge nel 1970. Tuttavia, le disposizioni operative relative agli articoli 6, 7 e 8 risultano successivamente sostituite dalla L. 14 agosto 1982, n. 610. Nel complesso, il provvedimento ha oggi rilievo soprattutto storico e di coordinamento normativo, essendo legato a un assetto del settore del tabacco ormai superato.
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