DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1971, n. 2
Modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il diritto dei difensori di assistere all’interrogatorio dell’imputato e ad altri atti istruttori (esperimenti giudiziari, perizie, perquisizioni domiciliari, ricognizioni), salvo eccezioni di legge. Consente al giudice di autorizzare anche la presenza dell’imputato e della persona offesa. È efficace dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è un decreto del 1971, poi sostituito nella normativa processuale successiva.
Assistenza dei difensori agli atti istruttori
Assistenza dei difensori agli atti istruttori
Il decreto interviene sul codice di procedura penale per riconoscere ai difensori delle parti il diritto di assistere ad alcuni atti del procedimento, in particolare all’interrogatorio dell’imputato. La disciplina amplia la partecipazione difensiva agli atti istruttori e stabilisce alcune regole di comportamento durante il loro svolgimento.
Atti ai quali i difensori possono assistere
I difensori delle parti hanno diritto di assistere:
- all’interrogatorio dell’imputato;
- agli esperimenti giudiziari;
- alle perizie;
- alle perquisizioni domiciliari;
- alle ricognizioni.
Tale diritto opera salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Presenza dell’imputato e della persona offesa
Il giudice può autorizzare la presenza dell’imputato e della persona offesa dal reato agli atti indicati, quando lo ritenga necessario. L’autorizzazione può essere concessa anche su richiesta del pubblico ministero o dei difensori.
Facoltà delle parti durante gli atti
Mentre assistono agli atti, le parti private e i difensori possono:
- presentare istanze al giudice;
- formulare osservazioni;
- formulare riserve.
Di tali attività deve essere fatta menzione nel processo verbale, con indicazione del provvedimento adottato.
Divieti durante il compimento degli atti
Alle persone che intervengono agli atti è vietato:
- fare segni di approvazione o disapprovazione;
- rivolgere la parola ai periti, ai testimoni o alle parti;
- fare cenni agli stessi soggetti.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge.
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