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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1971, n. 1

Variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

Normativa italiana071U0001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge sostituisce le tabelle allegate alla legge n. 825/1965 sui prodotti di monopolio di Stato, per aggiornare l’imposta di consumo, le quote di distribuzione e la struttura di alcune tabelle. Il Ministro delle finanze deve poi fissare con proprio decreto i nuovi prezzi al pubblico delle marche che risultano variati. È efficace dal giorno della pubblicazione.

Revisione delle tabelle dei generi di monopolio e dei relativi prezzi

Revisione delle tabelle dei generi di monopolio

Il decreto-legge interviene sul regime fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, disponendo la sostituzione delle tabelle allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. L’obiettivo è aggiornare l’imposta di consumo sui generi di monopolio, le quote spettanti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per le spese di distribuzione e la struttura di alcune tabelle, anche con riferimento alle scale dei prezzi richiesti dai fornitori.

Ambito di applicazione

La sostituzione riguarda le tabelle allegate indicate come “A, B, C, D, E, F” annesse alla legge n. 825/1965. Le nuove tabelle annesse al decreto-legge prendono il posto di quelle previgenti, con effetti sulle marche di prodotti interessate dalle variazioni conseguenti alla nuova disciplina.

Adeguamento dei prezzi al pubblico

A seguito delle modifiche tabellari, il Ministro per le finanze è incaricato di stabilire, con proprio decreto, i nuovi prezzi di vendita al pubblico delle marche di prodotti che, in applicazione delle nuove tabelle, subiscono variazioni di prezzo. Il testo non indica ulteriori criteri procedurali o termini specifici per l’adozione di tale decreto.

Decorrenza ed efficacia

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È inoltre previsto che sia presentato alle Camere per la conversione in legge. Non risultano dal testo ulteriori regimi transitori o limiti temporali di applicazione.

Testo integrale

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