DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1012
Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adegua la normativa italiana ai regolamenti CEE su ortofrutticoli e materie grasse vegetali, disciplinando interventi AIMA, contributi ai ritiri dal mercato, restituzioni all’esportazione, controlli doganali e regole specifiche per l’olio d’oliva e la sansa. Molte misure sono legate a campagne e date precise (1970-71, 1° marzo 1970 e termini successivi).
Adeguamento della disciplina italiana agli interventi e alle restituzioni CEE per ortofrutticoli e oli vegetali
Adeguamento alla disciplina CEE su ortofrutticoli e oli vegetali
Il provvedimento modifica diverse norme nazionali per allinearle ai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati, con particolare attenzione ai prodotti ortofrutticoli e alle materie grasse di origine vegetale. La disciplina riguarda sia interventi di mercato sia agevolazioni all’esportazione, oltre a specifiche regole fiscali e di controllo per il settore oleario.
Interventi nel settore ortofrutticolo e gestione delle crisi di mercato
La disciplina sugli interventi nel settore ortofrutticolo viene aggiornata prevedendo che, quando gli organi competenti delle Comunità economiche europee accertano una situazione di grave crisi di mercato per un prodotto ortofrutticolo, l’AIMA provveda all’acquisto dei prodotti di origine comunitaria offerti e alla loro successiva destinazione secondo i regolamenti comunitari e la legge istitutiva dell’ente.
Viene inoltre eliminato il limite temporale originariamente previsto fino al 31 dicembre 1969 per una parte della disciplina e viene abrogato l’articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 1967.
Contributi, prestiti e assistenza alle organizzazioni di produttori
Per i prodotti ortofrutticoli oggetto di operazioni di ritiro dalla vendita effettuate dalle organizzazioni dei produttori, il Ministro per l’agricoltura e le foreste dispone, se le operazioni sono conformi ai regolamenti comunitari, un contributo tramite l’AIMA a favore delle stesse organizzazioni, calcolato secondo i criteri stabiliti dai regolamenti.
È previsto che le modalità applicative e i controlli relativi a una specifica disciplina comunitaria siano determinati con decreto ministeriale in conformità alle norme CEE.
Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati a estendere l’assistenza economico-finanziaria alle associazioni dei produttori iscritte nell’elenco nazionale anche fuori dalle zone di specifica competenza, e possono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa richiamata. Se l’assistenza è prestata mediante fideiussione su anticipazioni ai soci, si applica una regola di responsabilità finanziaria specifica; fino al limite delle prestazioni concesse, gli enti di sviluppo diventano creditori verso l’AIMA.
Ai fini di altra normativa fiscale richiamata, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell’elenco nazionale sono equiparate alle cooperative frutticole a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge richiamata.
Restituzioni all’esportazione per prodotti ortofrutticoli
Dal 1° marzo 1970 sono riconosciute restituzioni all’esportazione per i prodotti indicati dalla disciplina comunitaria richiamata, nei limiti, nelle misure e secondo i criteri previsti dai regolamenti CEE applicabili e dalle relative norme di esecuzione, nonché dalle successive modifiche.
Le condizioni e le disposizioni operative per ottenere l’agevolazione sono demandate a decreto ministeriale.
Per altri prodotti ortofrutticoli contemplati dal regolamento comunitario richiamato, il decreto sostituisce la disciplina previgente stabilendo che possano essere accordate restituzioni all’esportazione secondo i principi e i criteri comunitari. L’elenco dei prodotti ammessi, le condizioni, le modalità e la misura dell’agevolazione sono fissati con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentiti gli altri Ministri competenti, con possibilità di successive variazioni tramite la medesima procedura.
Regole doganali, classificazione e controlli
Per le restituzioni previste dal decreto si applicano le norme doganali vigenti in materia di restituzione dei dazi. I prelievi e le imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari sono considerati diritti di confine.
La domanda documentata di restituzione va presentata all’intendenza di finanza competente entro sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione. Per alcuni prodotti, se alla data di entrata in vigore del decreto il termine è già scaduto, la domanda può essere presentata entro novanta giorni da tale data.
Il Ministero delle finanze può disporre controlli doganali sulle merci agevolate, sui prodotti impiegati nella lavorazione, sulle lavorazioni stesse e sui beni ottenuti, fissandone condizioni e modalità.
La classificazione dei prodotti segue la tariffa doganale vigente, con conseguenti modifiche tariffarie da adottare con decreto ministeriale per recepire la nomenclatura comunitaria.
Temporanea importazione, benefici doganali e altre abrogazioni
In deroga alla disciplina vigente, il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l’estero, può escludere totalmente o parzialmente la temporanea importazione, ai soli effetti di dazi, prelievi e tasse equivalenti, per i prodotti soggetti alla disciplina agricola comunitaria, se ciò è conforme a disposizioni comunitarie.
Con la stessa procedura può essere esclusa l’applicazione di un ulteriore beneficio richiamato dalla normativa nazionale. Sono inoltre abrogati specifici articoli di precedenti decreti-legge in materia.
Regime di importazione e esportazione tra Stati membri
Per i prodotti interessati dalla disciplina comunitaria, l’importazione in Italia consente l’accesso ai benefici relativi all’abolizione o riduzione progressiva di dazi o altre imposizioni negli scambi tra Stati membri, previa esibizione della documentazione comunitaria richiesta. Le dogane possono chiedere prove supplementari e negare il beneficio se la prova dell’identità della merce non è sufficiente. Restano ferme le altre formalità previste dalla legge doganale.
All’esportazione verso un altro Stato membro, gli esportatori ottengono dall’ufficio doganale il documento comunitario necessario per l’applicazione del regime nel Paese di destinazione, se ricorrono le condizioni previste dai regolamenti comunitari.
Disciplina speciale per il settore oleario: integrazione di prezzo dell’olio di oliva
Per l’olio di oliva prodotto dalla campagna 1970-71 in poi si applica la disciplina dell’integrazione di prezzo prevista dal decreto richiamato, nel rispetto delle norme comunitarie. Il Ministro per l’agricoltura e le foreste deve stabilire, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, termini e modalità per la denuncia di coltivazione e per la domanda di integrazione, oltre alle regole per i registri di lavorazione e di carico-scarico degli stabilimenti.
Per le campagne successive, i medesimi provvedimenti vanno emanati entro 15 giorni dalla pubblicazione delle norme comunitarie che fissano le modalità di concessione, oppure, in mancanza, entro il 30 novembre di ogni anno.
Sono previste norme transitorie per le domande della campagna 1969-70 ancora in istruttoria, nonché regole per la validità delle denunce di coltivazione già presentate per la campagna 1969-70 ai fini della 1970-71 e successive, con obbligo di dichiarazione nella domanda di integrazione.
Determinazione delle quantità e controlli sulle integrazioni
Nel caso previsto dalla normativa comunitaria, le quantità di olive da considerare per determinare l’olio ammissibile all’integrazione sono fissate dalle commissioni provinciali competenti. Quando il produttore non ha molito per conto proprio né conferito direttamente agli oleifici, ma ha venduto a terzi, e non è possibile verificare la corrispondenza tra olive e olio estratto, le commissioni determinano quantità e quantitativi ammissibili entro i limiti delle rese indicative per le zone di produzione.
Se dai controlli risulta che la quantità di olio grezzo di sansa indicata è superiore a quella desumibile dalle rese medie ponderate, la quantità ammissibile all’integrazione è fissata, previa indagine e sentita la ditta interessata, dalle medesime commissioni.
Termini, ritardi e ricorsi nelle integrazioni oleicole
Le determinazioni sulle rese indicative per zone e per periodi di lavorazione dovevano essere adottate entro il 15 giugno 1971; per le campagne successive, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza della domanda di integrazione, salvo diversa previsione comunitaria.
Il Ministro per l’agricoltura e le foreste può accettare domande e denunce presentate tardivamente in presenza di gravi motivi comprovati o forza maggiore, per la campagna 1970-71 e successive, e la stessa possibilità si applica anche alla campagna 1969-70.
È ammesso ricorso contro i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo, anche se l’importo è già stato riscosso.
Integrazioni per semi di colza, ravizzone e girasole
Per la campagna 1970-71 si applicano le disposizioni già previste per l’integrazione ordinaria dei semi di colza, ravizzone e girasole, nonché per l’integrazione supplementare dei semi di colza e ravizzone disoleati in Italia, con il richiamo alla normativa comunitaria specifica.
L’ammontare dell’integrazione supplementare per le imprese nazionali che hanno eseguito la disoleazione di semi comunitari, insieme a criteri e modalità di liquidazione, è demandato a determinazione interministeriale.
Disciplina fiscale e di vigilanza per oleifici e impianti di estrazione dalla sansa
La normativa modifica in profondità la disciplina degli oleifici che producono olio di oliva di pressione, lampante e lavato. Gli esercenti devono presentare una dichiarazione bimestrale all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi 10 giorni del mese successivo, indicando quantità lavorate e prodotte, consumo energetico o ore di lavoro, e imposta dovuta. Il pagamento avviene in due rate uguali nei due mesi successivi.
Chi lavora per conto terzi ha diritto di rivalsa sui proprietari delle olive.
Per chi intende estrarre olio dalla sansa di oliva è introdotto l’obbligo di denuncia preventiva almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività, con specifiche indicazioni su impianti, locali, processo produttivo, solventi e capacità massima di stoccaggio. Chi già esercisce tali stabilimenti deve presentare la denuncia entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Prima di ogni lavorazione, le imprese devono presentare una dichiarazione mensile di lavoro almeno 5 giorni prima, indicando periodo di attività e quantitativi di sansa e olio previsti; a fine lavorazione l’agente di finanza appone i suggelli agli apparecchi.
È vietato introdurre materie grasse estranee negli stabilimenti di estrazione dalla sansa e nelle raffinerie di olio di oliva; nelle raffinerie e locali annessi è inoltre vietata la detenzione di coloranti e prodotti coloranti idonei a colorare oli di semi o di oliva, compresi alcuni prodotti vitaminici e provitaminici con potere colorante.
Rimborso di imposte, cauzioni e tutela fiscale
È previsto il rimborso dell’imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per specifici oli e acidi grassi di oliva impiegati in Italia, sotto vigilanza continua della Finanza, nella fabbricazione di prodotti per i quali non sia possibile determinare chimicamente, se importati, la quantità di componenti soggetti a sovrimposta. Le modalità applicative sono demandate a decreto del Ministro per le finanze.
L’Amministrazione finanziaria può prescrivere, a spese del fabbricante, opere e misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi fiscali.
Le ditte che estraggono olio dalla sansa di oliva devono prestare una cauzione pari al 10% dell’imposta corrispondente alla quantità massima di olio che intendono detenere nei locali o serbatoi vincolati. La mancata prestazione della cauzione nei termini fissati è punita con pena pecuniaria.
Le somme dovute e non pagate nei termini possono essere riscosse con procedura esecutiva doganale o tramite esattorie secondo le regole per le imposte dirette. Sono previste anche sanzioni pecuniarie per omessa, tardiva o inesatta dichiarazione bimestrale da parte degli esercenti oleifici.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Diverse disposizioni hanno però decorrenze specifiche: alcune si applicano dal 1° marzo 1970, altre dalla campagna 1970-71 o dalle campagne successive, altre ancora dalla data di entrata in vigore del decreto o entro termini amministrativi precisi.
Abrogazioni e attualità della disciplina
Il testo interviene su molte norme di fine anni Sessanta e primi anni Settanta, alcune delle quali riferite a campagne agricole ormai esaurite e a meccanismi fiscali e doganali storici. Nel complesso, pur essendo stato importante per l’adeguamento allora vigente alla normativa CEE, il provvedimento ha oggi un rilievo sostanzialmente storico e non operativo nella pratica attuale.
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