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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1970, n. 723

Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni compiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto settembre e ottobre 1970.

Normativa italiana070U0723Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina sospensioni e agevolazioni fiscali, civili e creditizie per i comuni colpiti dalle alluvioni dell’ottobre 1970 in provincia di Genova e per altri comuni individuati con successivi decreti. Prevede contributi, sgravi, sospensioni di termini e finanziamenti per ricostruzione e ripristino. Molte misure sono legate a termini specifici del 1970-1973 e a domande da presentare entro scadenze prefissate.

Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del 1970

Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del 1970

Il provvedimento reca un ampio insieme di misure emergenziali a favore dei territori colpiti dalle calamità naturali verificatesi tra agosto e ottobre 1970, con particolare riferimento alla provincia di Genova. Le disposizioni incidono su termini processuali e tributari, sospensioni di riscossioni, contributi a fondo perduto, agevolazioni per la ricostruzione e finanziamenti per opere pubbliche e interventi abitativi.

Ambito territoriale e temporale

La disciplina principale si applica ai comuni della provincia di Genova elencati nell’articolo 1, in relazione alle alluvioni dell’ottobre 1970. Alcune misure sono estese ad altri comuni individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 16. È inoltre prevista l’applicazione delle disposizioni anche al comune di Mignano Montelungo, in provincia di Caserta.

Le norme contengono numerosi limiti temporali specifici:

  • sospensione di termini dal 7 ottobre 1970 al 30 giugno 1971;
  • domande o istanze da presentare entro il 31 dicembre 1970, entro 20 giorni dalla legge di conversione, entro 90 o 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, oppure entro il 15 gennaio 1971, a seconda del beneficio;
  • esenzione per materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1972;
  • proroga al 31 dicembre 1973 di una disciplina richiamata dall’articolo 24-bis.

Sospensione di termini, scadenze e adempimenti

Per i comuni indicati, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali che comportino decadenze da diritti, azioni o eccezioni, se scadenti nel periodo 7 ottobre 1970-30 giugno 1971.

La sospensione riguarda anche:

  • vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi forza esecutiva, purché emessi o pattuiti prima del 7 ottobre 1970 e già scaduti o in scadenza nel periodo indicato;
  • canoni di locazione di immobili urbani;
  • affitti di fondi rustici;
  • canoni demaniali per occupazione di zone lacuali e fluviali;
  • contributi consorziali scaduti o in scadenza nel medesimo periodo.

La sospensione si applica anche a favore di chi, pur residente nei comuni colpiti, avrebbe dovuto adempiere obbligazioni o esercitare diritti fuori dalle zone colpite.

Effetti sui processi esecutivi e sui protesti

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari promossi contro debitori domiciliati o residenti nei comuni colpiti, la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati non può essere disposta; se già disposta, resta sospesa di diritto per tutto il periodo in cui rimane sospeso il termine di scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Le camere di commercio devono curare pubblicazioni di rettifica, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, per i soggetti residenti o domiciliati nei comuni interessati che dimostrino di aver subito protesti relativi a cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione. Le rettifiche possono essere richieste anche da chi abbia domandato la levata del protesto.

Regime tributario e sospensione della riscossione

La sospensione dei termini produce effetti anche sugli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nei comuni interessati.

Il Ministro per le finanze può autorizzare la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1971, di numerosi tributi erariali e locali riscossi mediante ruoli, nonché di tributi riscuotibili con versamento diretto in Tesoreria, addizionali e contributi di miglioria.

Sono previste anche misure per soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all’imposta di ricchezza mobile nei comuni colpiti, anche se fiscalmente domiciliati altrove, purché il reddito prodotto nelle zone colpite rappresenti almeno il 70% del reddito mobiliare netto complessivo; per cooperative e loro consorzi la soglia scende al 50%.

Sono esclusi dalla sospensione alcuni redditi di lavoro dipendente già iscritti a carico dei datori di lavoro per anni anteriori al 1971, salvo la sola rata scadente nell’ottobre 1970.

Sgravi e verifiche sugli immobili danneggiati

Per i danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, per l’anno 1971 è riconosciuto, su richiesta dell’interessato, lo sgravio dell’imposta sul reddito dominicale dei terreni e dell’imposta sul reddito agrario, con le relative sovrimposte.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono provvedere allo sgravio, anche d’ufficio, dell’imposta sul reddito dei fabbricati e dell’imposta speciale sui fabbricati di lusso, nonché delle relative addizionali, nei comuni per i quali la sospensione sia stata generalizzata con decreto ministeriale; negli altri casi lo sgravio avviene su richiesta.

Gli uffici tecnici erariali effettuano le verifiche dei danni sui fabbricati. Le domande e i ricorsi relativi a queste misure sono esenti da imposta di bollo.

Regolarizzazione di atti e recupero delle imposte sospese

Nei comuni interessati è ammessa la registrazione di atti senza penalità per decorso dei termini quando la scadenza sia coincisa con la data della calamità o sia caduta nei 30 giorni successivi, purché la registrazione avvenga entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Per le imposte la cui riscossione sia stata sospesa, gli uffici provvedono alle liquidazioni di conguaglio sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1971 e 1972. È esclusa, per i soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, l’iscrizione provvisoria a ruolo per il 1971 delle imposte di ricchezza mobile e complementare; per i soggetti tassabili in base al bilancio non si procede alla corrispondente iscrizione provvisoria per l’imposta di ricchezza mobile relativa al bilancio chiuso nel 1970.

Gli enti locali devono rivedere entro il 31 dicembre 1971 la posizione fiscale dei contribuenti per cui sia stata concessa la sospensione, al fine di deliberare lo sgravio totale o parziale dei tributi non dovuti per gli ultimi due bimestri del 1970 e per l’intero 1971.

Perdite d’impresa e agevolazioni fiscali ulteriori

Le imprese che abbiano subito perdite per danneggiamenti o distruzioni nell’ottobre 1970 nei comuni interessati possono avvalersi della disciplina sulle perdite prevista dal testo unico delle imposte dirette, anche se non costituite in forma di società di capitali o comunque non tassabili in base al bilancio.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio, non si applica una delle condizioni previste dal richiamato articolo 112. Per la determinazione delle perdite, gli uffici si avvalgono di informazioni della Guardia di finanza, perizie degli uffici tecnici erariali, verifiche dirette e documentazione prodotta dagli interessati.

Ricostruzione, contributi e agevolazioni sugli immobili

Sono previste agevolazioni in favore della ricostruzione delle zone devastate e l’esenzione dall’imposta generale sull’entrata e relative addizionali per i corrispettivi degli appalti e per l’acquisto dei materiali destinati alla ricostruzione.

I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1972 per ricostruire o riparare opere distrutte o danneggiate sono esenti dall’imposta comunale di consumo.

Per i fabbricati privati danneggiati è previsto un contributo sulla spesa effettivamente necessaria:

  • 90% per alloggi fino a tre vani e accessori;
  • 80% per alloggi di quattro o cinque vani e accessori;
  • 70% negli altri casi.

Il contributo non può superare lire 5 milioni per unità immobiliare, salvo eccezioni per alloggi di enti pubblici operanti nell’edilizia economica e popolare e per edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Le domande di contributo devono essere presentate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, corredate dal computo metrico estimativo, in esenzione da bollo. Chi abbia già iniziato o eseguito il ripristino può chiedere l’accesso alle agevolazioni entro 90 giorni dalla legge di conversione, purché il danno sia stato accertato prima del completamento dei lavori.

Sono possibili anticipazioni sul contributo nella misura del 50% o del 60%, a seconda dell’importo delle spese.

Lavori pubblici, opere infrastrutturali e abitazioni

Sono autorizzati numerosi stanziamenti per interventi urgenti e per la ricostruzione o il ripristino di opere pubbliche, infrastrutture stradali, opere idrauliche, edilizia pubblica e abitazioni.

Tra gli interventi principali figurano:

  • spese per lavori urgenti ai sensi della normativa sui lavori pubblici e della protezione dalle calamità naturali;
  • interventi per il ripristino della viabilità statale e dei collegamenti provvisori;
  • ripristino di opere a difesa marittima e di opere nel demanio marittimo;
  • ripristino di opere pubbliche statali e di enti locali, edifici scolastici, case comunali, acquedotti, fognature, ospedali, edifici di culto e strade comunali e provinciali;
  • consolidamento di abitati, anche non compresi nelle tabelle della legge del 1908;
  • contributi per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani privati;
  • ripristino di opere in corso di esecuzione danneggiate dagli eventi.

È anche previsto che il ripristino possa avvenire in sede diversa e con dimensioni o strutture diverse, se necessario per esigenze idrauliche, idrogeologiche o tecniche.

I lavori sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Soggetti attuatori e competenze

L’esecuzione degli interventi è affidata, secondo competenza, al Magistrato alle acque, al Magistrato per il Po, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche e all’ANAS per la viabilità statale.

Gli uffici possono delegare ai comuni, alle province e ad altri enti pubblici l’esecuzione di lavori di loro competenza, purché essi ne facciano richiesta entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto e offrano adeguate garanzie tecniche. In tali casi, gli uffici del genio civile esercitano la vigilanza sull’esecuzione.

Sostegni a famiglie, imprese e lavoratori

È previsto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000 per i capifamiglia che abbiano perso vestiario, biancheria, mobili e suppellettili, a condizione che non risultino iscritti nei ruoli dell’imposta complementare 1970 per un imponibile superiore a lire 1.500.000. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 1970.

Per le imprese individuali e sociali del commercio, dell’artigianato e per le piccole industrie con massimo venti dipendenti è previsto un contributo a fondo perduto di lire 500.000, su domanda in carta libera entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto e con visto della camera di commercio.

Le imprese individuali e sociali, le cooperative, i consorzi e i professionisti dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, colpiti dagli eventi calamitosi e aventi sede o unità operative nei territori indicati, possono accedere ai benefici richiamati da altre disposizioni speciali; il termine per le domande di finanziamento agli istituti di credito è fissato al 31 dicembre 1970.

Fondi agevolati e sostegni al credito

È autorizzato un apporto annuo di lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1971 al 1980, al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi presso il Mediocredito centrale.

Per i finanziamenti agevolati alle imprese artigiane è previsto un incremento di lire 1 miliardo del fondo analogo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Interventi per l’edilizia popolare e la sistemazione degli alloggiati

La gestione case per lavoratori può reintegrare con fondi propri le costruzioni distrutte o danneggiate da calamità o altri sinistri di forza maggiore, anche se già riscattate o assegnate in proprietà.

Se gli assegnatari restano senza alloggio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare l’assegnazione di altri alloggi nella stessa località o in altre località del medesimo comprensorio. Può inoltre autorizzare sistemazioni provvisorie fino al ripristino o all’assegnazione definitiva.

È concessa una sovvenzione straordinaria all’Istituto autonomo per le case popolari di Genova per l’acquisto di edifici destinati agli alluvionati senza casa e per la manutenzione straordinaria di fabbricati dell’Istituto danneggiati.

Copertura finanziaria e proroghe

Il decreto stabilisce specifiche autorizzazioni di spesa a carico dei Ministeri competenti e indica le relative coperture mediante riduzioni di fondi di bilancio e variazioni disposte dal Ministro per il tesoro.

Le spese di parte corrente autorizzate e non utilizzate nel 1970 possono essere utilizzate nell’anno successivo.

È inoltre prorogata al 31 dicembre 1973 una disciplina richiamata dal titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.

Disciplina non più attuale

Il provvedimento è connotato da misure straordinariamente legate alle alluvioni del 1970, con scadenze già ampiamente esaurite e riferimenti a tributi, enti e istituti fiscali superati dall’ordinamento attuale. Si tratta quindi di una normativa storica, priva di concreta utilità applicativa odierna.

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