DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1971, n. 5
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga dal 1° gennaio 1971 l’applicazione delle norme della legge n. 625/1966, come modificate nel 1969 e 1970, per garantire la continuità delle provvidenze ai mutilati e invalidi civili fino a nuove disposizioni. Prevede stanziamenti per il 1971, coperture di spesa, un’autorizzazione straordinaria per arretrati e una deroga ai limiti sulle aperture di credito ai funzionari delegati.
Proroga delle provvidenze per mutilati e invalidi civili
Proroga delle provvidenze per mutilati e invalidi civili
Il provvedimento assicura la continuità delle misure assistenziali in favore dei mutilati e invalidi civili, mantenendo provvisoriamente in vigore la disciplina previgente fino all’adozione di nuove disposizioni. Accanto alla proroga normativa, interviene anche sul piano finanziario per garantire la copertura delle spese e il pagamento di arretrati.
Ambito di applicazione e durata
Le norme della legge 6 agosto 1966, n. 625, come modificate e integrate dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e dalla legge 11 marzo 1970, n. 74, continuano ad applicarsi:
- fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di provvidenze per mutilati e invalidi civili;
- con effetto dal 1° gennaio 1971.
Regime delle autorizzazioni di spesa
Per l’anno 1971 restano confermate, negli stessi importi previsti per il 1969, le autorizzazioni di spesa contenute negli articoli 6 e 7 della legge n. 743 del 1969. Le somme stanziate sono imputate in conto delle future autorizzazioni di spesa che saranno previste dalle nuove disposizioni.
Copertura finanziaria
L’onere derivante dall’applicazione del decreto è valutato in complessive lire 14.800 milioni. La copertura è assicurata mediante riduzione di una quota parte dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1971, destinato a far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Spesa straordinaria per arretrati di assistenza
È autorizzata una spesa straordinaria di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, per il pagamento di assegni mensili arretrati di assistenza. La relativa copertura è posta a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 del Ministero del tesoro per l’anno 1970. Anche in questo caso il Ministro per il tesoro può disporre le occorrenti variazioni di bilancio.
Contabilità e procedure di tesoreria
In deroga alla disciplina ordinaria, le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall’art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
Testo integrale
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