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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1288

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1288 della Commissione, del 6 maggio 2024, che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno (crudi, cotti e congelati), le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello

Normativa europea32024R1288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle regole di origine preferenziale dell’SPG per alcune conserve di tonno, sgombro e tombarello ottenute da pesce non originario. La misura ha durata limitata, è subordinata a controlli quantitativi, obblighi di rendicontazione e cooperazione amministrativa, e può essere sospesa in caso di mancato rispetto degli obblighi informativi. I quantitativi sono gestiti come contingenti tariffari e la deroga si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024.

Deroga temporanea per Cabo Verde alle norme di origine preferenziale dell’SPG per talune preparazioni o conserve di filetti di tonno, sgombro e tombarello.

Ambito di applicazione

Si applica alle esportazioni da Cabo Verde verso l’Unione di specifiche preparazioni o conserve di filetti di tonno, sgombro e tombarello, dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. La deroga opera entro limiti quantitativi annui predeterminati e solo a condizione del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Sono escluse, in pratica, le merci eccedenti i contingenti o non rientranti nelle voci/codici TARIC e NC indicati negli allegati.

Deroga temporanea per Cabo Verde alle norme di origine preferenziale per talune conserve di pesce

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1288 concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle regole di origine preferenziale dell’SPG previste dal regolamento delegato (UE) 2015/2446. La misura riguarda preparazioni o conserve di filetti di tonno, sgombro e tombarello ottenute da pesce non originario, e risponde all’esigenza di sostenere un settore ittico che, secondo la Commissione, non dispone ancora di una base produttiva sufficiente per rispettare integralmente le regole ordinarie di origine.

Contesto e motivazione della misura

La Commissione richiama la posizione di Cabo Verde nell’ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG+) e la precedente concessione di deroghe temporanee per prodotti analoghi. Il nuovo intervento è giustificato dalle difficoltà strutturali del settore della pesca, dalla limitata disponibilità di pesce originario, dai vincoli stagionali di pesca e dal fatto che l’accordo di partenariato economico con l’Africa occidentale non è ancora applicato in via provvisoria. La deroga è tuttavia configurata come misura eccezionale e temporanea, non come soluzione strutturale di lungo periodo.

Oggetto della deroga e base giuridica

L’articolo 1 deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, stabilendo che i prodotti elencati negli allegati I e II, se ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario, sono considerati originari di Cabo Verde ai fini del regolamento. La base giuridica richiamata nel preambolo è l’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), che consente deroghe temporanee alle regole di origine preferenziale.

Ambito di applicazione temporale e quantitativo

La deroga si applica alle merci esportate da Cabo Verde e dichiarate per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. L’agevolazione è quantitativamente limitata e articolata per categorie merceologiche: l’allegato I disciplina il tonno, mentre l’allegato II disciplina sgombro e tombarello. I volumi annui per ciascun periodo sono stabiliti in modo tassativo e la fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Gestione come contingenti tariffari

L’articolo 3 prevede che i quantitativi concessi siano gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo il meccanismo di gestione dei contingenti tariffari. Ciò implica un monitoraggio amministrativo dei volumi importabili in regime di deroga e la necessità di coordinare le attestazioni di origine con i quantitativi effettivamente disponibili.

Obblighi delle autorità di Cabo Verde

Le autorità doganali capoverdiane devono adottare tutte le misure necessarie per controllare quantitativamente le esportazioni dei prodotti oggetto della deroga. Inoltre, le attestazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati devono riportare la formula obbligatoria «Derogation — Commission Implementing Regulation (UE) 2024/1288».

Le autorità competenti devono anche trasmettere alla Commissione:

  • una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
  • le copie dei documenti probatori;
  • una relazione sulle misure adottate per garantire il rispetto delle norme di origine e delle relative procedure, nonché la cooperazione amministrativa richiesta nel quadro dell’SPG.

Calendario delle relazioni e contenuti richiesti

Le relazioni quantitative devono essere inviate in quattro momenti:

  • tra il 1° luglio e il 1° settembre 2024;
  • tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2025;
  • tra il 1° agosto e il 1° ottobre 2025;
  • una relazione supplementare sul periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2025, da trasmettere entro due mesi dalla fine del periodo di applicazione.

La relazione sulle misure di conformità, da presentare contestualmente, deve aggiornare le informazioni già fornite e descrivere in modo dettagliato le misure adottate per:

  • garantire il rispetto delle norme di origine preferenziale e delle relative procedure;
  • assicurare la cooperazione amministrativa con l’Unione.

L’allegato III specifica il contenuto minimo della relazione: controllo delle richieste di verifica dell’origine provenienti dagli Stati membri, controlli sui prodotti della pesca marittima, verifiche sugli esportatori basate su analisi del rischio, e azioni di formazione/informazione rivolte a esportatori e funzionari pubblici.

Meccanismo di sospensione

Se Cabo Verde non rispetta gli obblighi di comunicazione nei termini stabiliti, la Commissione deve inviare un sollecito concedendo 10 giorni lavorativi per regolarizzare la situazione. In mancanza di risposta, la Commissione può sospendere la deroga. La sospensione non estende la durata della misura e deve essere notificata alle autorità capoverdiane e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1° gennaio 2024. Per gli operatori, ciò consente di applicare la deroga anche alle operazioni avvenute dall’inizio del 2024, nei limiti quantitativi e alle condizioni previste dal testo.

Disposizioni principali

Oggetto della deroga

In deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i prodotti elencati negli allegati I e II ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario sono considerati originari di Cabo Verde ai fini del presente regolamento (art. 1).

Periodo di applicazione e limiti quantitativi

La deroga si applica ai prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. È circoscritta ai quantitativi annui indicati negli allegati I e II, distinti per tonno, sgombro e tombarello (art. 2).

Gestione dei quantitativi

I quantitativi ammessi sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ossia secondo le regole di gestione dei contingenti tariffari (art. 3).

Condizioni operative e documentazione

Le autorità doganali di Cabo Verde devono adottare le misure necessarie per i controlli quantitativi delle esportazioni. Le attestazioni di origine degli esportatori registrati devono riportare la dicitura obbligatoria «Derogation — Commission Implementing Regulation (UE) 2024/1288». Inoltre, le autorità competenti devono trasmettere alla Commissione relazioni periodiche sui quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine e sui documenti probatori, nonché relazioni sulle misure adottate per garantire il rispetto delle norme di origine e la cooperazione amministrativa (art. 4).

Scadenze delle relazioni periodiche

Le relazioni quantitative vanno trasmesse per quattro finestre: 1) tra il 1° luglio e il 1° settembre 2024; 2) tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2025; 3) tra il 1° agosto e il 1° ottobre 2025; 4) una relazione supplementare sul periodo residuo 1° agosto-31 dicembre 2025, entro due mesi dalla fine del periodo di applicazione. Le relazioni sulle misure di conformità devono essere presentate contestualmente (art. 4, par. 3 e 4).

Sospensione per mancata comunicazione

Se Cabo Verde non rispetta gli obblighi di comunicazione entro i termini, la Commissione invia un sollecito concedendo 10 giorni lavorativi per integrare le informazioni. In caso di ulteriore inadempimento, la Commissione può sospendere la deroga; la sospensione non proroga il periodo di validità della misura ed è notificata a Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale UE, serie C (art. 5).

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024 (art. 6).

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliorigine delle merciregime di preferenze generalizzatecommercio internazionalecontingenti tariffari

Testo integrale

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