Regolamento (UE) 2016/2134
Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza e riorganizza il regime UE volto a impedire che determinate merci siano impiegate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Introduce un sistema più articolato di divieti e autorizzazioni per esportazione, importazione, transito, intermediazione, assistenza tecnica, formazione e pubblicità, distinguendo tra merci legate alla tortura e merci potenzialmente usate per la pena di morte. Prevede inoltre un’autorizzazione generale UE per alcune esportazioni, nuovi allegati, un gruppo di coordinamento, obblighi di notifica e una disciplina rafforzata sullo scambio di informazioni e sul trattamento dei dati personali.
Modifica del regime UE sul commercio, transito e servizi relativi a merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi con i paesi terzi, al transito nel territorio doganale dell’Unione, nonché alla fornitura dall’interno dell’Unione di servizi di intermediazione, assistenza tecnica, formazione e pubblicità relativi alle merci disciplinate dal regolamento (CE) n. 1236/2005, come modificato. Coinvolge esportatori, importatori, intermediari, fornitori di assistenza tecnica, distributori, autorità competenti degli Stati membri, autorità doganali e musei. L’ambito territoriale segue i trattati, con estensione espressa al territorio doganale dell’Unione, a Ceuta, Melilla e Helgoland per talune disposizioni; sono previste esclusioni e coordinamenti con altri regimi UE di controllo (armi da fuoco, prodotti a duplice uso, tecnologia e attrezzature militari).
Regolamento (UE) 2016/2134 recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005
Il regolamento interviene sul quadro UE che vieta o controlla il commercio di merci potenzialmente impiegabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L’intervento è motivato dall’esigenza di aggiornare gli elenchi di merci, rafforzare i controlli e distinguere in modo più netto tra il rischio connesso alla tortura e quello connesso alla pena di morte.
Finalità e impostazione generale
La riforma amplia e precisa gli strumenti di prevenzione, introducendo una disciplina più dettagliata per esportazioni, importazioni, transito, intermediazione, assistenza tecnica, formazione e pubblicità. Viene inoltre chiarito che il sistema deve restare proporzionato e non impedire gli impieghi terapeutici legittimi dei prodotti medicinali.
Ambito oggettivo e definizioni
L’articolo 1 ridefinisce l’oggetto del regolamento, che si estende agli scambi con paesi terzi e ai servizi connessi relativi alle merci a rischio. L’articolo 2 riscrive le definizioni principali. In particolare:
- la "tortura" e gli "altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti" sono definiti con riferimento alla sofferenza intenzionalmente inflitta da funzionari pubblici o soggetti che agiscono con il loro consenso;
- in entrambi i casi il dolore derivante da "sanzioni legali" è escluso, ma la pena di morte non può mai essere considerata una sanzione legale;
- sono definiti con precisione esportatore, intermediario, fornitore di assistenza tecnica, transito, autorizzazione specifica e autorizzazione generale, oltre al territorio doganale dell’Unione.
Merci dell’allegato II: divieti assoluti
Per le merci dell’allegato II il regolamento adotta il regime più rigoroso. Sono vietate:
- tutte le esportazioni e tutte le importazioni;
- il transito, salvo un’eccezione strettissima per il passaggio verso un museo quando sia dimostrato l’uso esclusivo per esposizione pubblica in ragione del valore storico;
- i servizi di intermediazione verso paesi terzi;
- la fornitura o l’offerta di formazione sull’uso di tali merci;
- l’esposizione o messa in vendita in fiere o mostre nell’Unione, salvo prova che ciò non promuova né condizioni la vendita o fornitura verso paesi terzi;
- la pubblicità relativa a tali merci, incluse stampa, Internet, TV e radio.
Il regolamento consente agli Stati membri, nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di non discriminazione, di mantenere o adottare misure nazionali aggiuntive su trasporto, servizi finanziari, assicurazione/riassicurazione e pubblicità generica o promozione, con notifica alla Commissione. Le misure esistenti dovevano essere notificate entro il 17 febbraio 2017.
Merci dell’allegato III: autorizzazione per tortura e trattamenti inumani
Le merci dell’allegato III restano soggette a un sistema di autorizzazione per l’esportazione. L’allegato comprende soltanto:
- merci usate principalmente per finalità coercitive;
- merci che, per modello e caratteristiche tecniche, presentano un rischio concreto di uso per tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Sono escluse le merci già controllate dal regime UE sulle armi da fuoco, sui prodotti a duplice uso e sulle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.
Anche l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione relativi a tali merci richiedono autorizzazione preventiva. Restano però fuori dal divieto alcune ipotesi: informazioni di dominio pubblico, assistenza minima necessaria per installazione, funzionamento, manutenzione o riparazione, e talune attività svolte a favore di autorità pubbliche dell’Unione.
Nuovo capo III bis: merci utilizzabili per la pena di morte
La principale novità sostanziale è l’introduzione di un capo autonomo per le merci dell’allegato III bis, destinate al controllo delle esportazioni di merci che possono essere utilizzate per la pena di morte e che siano state approvate o effettivamente impiegate per tale scopo in paesi terzi non abolizionisti.
Per tali merci:
- l’esportazione è soggetta ad autorizzazione;
- il transito è vietato se si sa che una parte della spedizione è destinata a un uso per la pena di morte;
- l’assistenza tecnica e l’intermediazione richiedono autorizzazione;
- l’assistenza tecnica è esclusa solo se consiste in informazioni di dominio pubblico o nel minimo necessario per installazione, funzionamento, manutenzione o riparazione di merci già autorizzate.
Per i prodotti medicinali, se il commercio è già soggetto a requisiti autorizzativi in base a convenzioni internazionali su stupefacenti e sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per adempiere a entrambi i regimi.
Autorizzazione generale UE EU GEA 1236/2005
Per le merci dell’allegato III bis il regolamento istituisce un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, contenuta nell’allegato III ter. Essa copre esportazioni verso una lista tassativa di paesi e territori, ed è utilizzabile da tutti gli esportatori che rispettino le condizioni previste.
La procedura è subordinata, tra l’altro, a che:
- l’esportatore non sia stato escluso dall’uso dell’autorizzazione generale;
- non vi siano indicazioni di riesportazione o di uso per la pena di morte;
- non si tratti di esportazioni verso zone franche o depositi franchi nelle destinazioni coperte;
- per i produttori di medicinali esista un accordo giuridicamente vincolante con il distributore, con clausole idonee a impedire l’uso per la pena di morte;
- per i non produttori sia disponibile una dichiarazione di uso finale firmata;
- in alcuni casi l’esportatore sia vincolato da ulteriori accordi con distributore o utente finale, inclusa l’autorizzazione preventiva per determinate riesportazioni o forniture a forze di polizia di paesi non abolizionisti.
L’esportatore deve notificare il primo utilizzo entro 30 giorni all’autorità competente e indicare in dogana il codice della autorizzazione generale nel riquadro 44. Gli Stati membri possono richiedere la registrazione preventiva; questa è automatica e va comunicata entro dieci giorni lavorativi.
Criteri decisionali e valutazione del rischio
Le autorità competenti devono valutare tutte le considerazioni pertinenti, compresi eventuali dinieghi sostanzialmente identici adottati da altri Stati membri nei tre anni precedenti, l’uso finale previsto e il rischio di sviamento.
Per l’allegato III, la valutazione include:
- gli accordi contrattuali tra produttore e distributore;
- le misure adottate per evitare l’uso per tortura o trattamenti crudeli;
- la dichiarazione di uso finale, se presente;
- in mancanza di tale dichiarazione, l’onere dell’esportatore di dimostrare utente finale e destinazione d’uso.
Per l’allegato III bis, l’autorità competente non rilascia l’autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci possano essere utilizzate per la pena di morte.
Competenza delle autorità e contenuto delle domande
L’articolo 8 disciplina quale autorità rilascia l’autorizzazione a seconda dell’operazione:
- per esportazione/importazione/transito, l’autorità dello Stato membro in cui risiede o ha sede l’operatore rilevante;
- per il transito di merci dell’allegato II, l’autorizzazione è specifica;
- per i musei esistono regole particolari;
- per l’assistenza tecnica e l’intermediazione, la competenza è dello Stato membro di residenza/sede del fornitore o dell’intermediario, o, in mancanza, dello Stato membro di cittadinanza o di costituzione.
Le domande devono contenere informazioni complete su merci, quantità, terzi coinvolti, paese di destinazione, ubicazione delle merci, utente finale e uso finale. Per alcune esportazioni di merci dei punti 3.2 o 3.3 dell’allegato III e della sezione 1 dell’allegato III bis, il produttore deve fornire informazioni sugli accordi e sulle misure adottate contro l’uso illecito.
Autorizzazioni, durata e poteri di controllo
Le autorizzazioni sono rilasciate su formulari standardizzati:
- allegato V per esportazione/importazione/transito;
- allegato VI per intermediazione;
- allegato VII per assistenza tecnica.
La durata è di regola tra tre e dodici mesi, prorogabile fino a dodici mesi; per le autorizzazioni generali la validità va da uno a tre anni, con proroga fino a due anni. Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente. Le autorità possono imporre condizioni, rifiutare, sospendere, modificare o revocare i titoli già concessi.
Controlli doganali e scambio di informazioni
Se una dichiarazione doganale riguarda merci degli allegati II, III o III bis e non risulta rilasciata alcuna autorizzazione, le autorità doganali bloccano le merci e informano l’operatore della possibilità di richiedere l’autorizzazione. Se entro sei mesi non viene presentata domanda o se la domanda è respinta, le merci bloccate sono gestite secondo il diritto nazionale applicabile.
Gli Stati membri devono comunicare i dinieghi e le revoche entro 30 giorni. Se una nuova domanda ripropone un’operazione sostanzialmente identica a una già respinta nei tre anni precedenti, l’autorità competente deve consultare l’autorità che ha adottato il diniego, anche per via diplomatica se necessario. Le notifiche avvengono mediante sistema sicuro e criptato.
Aggiornamento degli allegati, urgenza e governance
La Commissione riceve il potere di modificare con atti delegati gli allegati I, II, III, III bis, III ter, IV, V, VI e VII. Il potere è conferito per cinque anni a decorrere dal 16 dicembre 2016, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. È prevista una procedura d’urgenza per le modifiche degli allegati II, III, III bis e III ter.
Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere merci agli allegati II, III o III bis, fornendo dati su concezione, caratteristiche, finalità e norme potenzialmente violate. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni entro tre mesi e deve poi avviare la procedura di modifica entro 20 settimane, o motivare il mancato seguito.
È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura, con funzioni di discussione sull’applicazione del regolamento, scambio di pratiche amministrative e consultazione degli operatori interessati. La Commissione presenta una relazione annuale sulle attività del gruppo e una relazione di riesame entro il 31 luglio 2020 e poi ogni cinque anni.
Dati personali, entrata in vigore e applicazione
Il trattamento e lo scambio di dati personali devono rispettare la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 9, e l’articolo 1, punto 10, nella parte in cui introduce l’articolo 7 sexies, si applicano dal 17 marzo 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento come disciplina degli scambi con paesi terzi e dei servizi collegati relativi a merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. L’articolo 2 riformula le definizioni chiave, chiarendo in particolare "tortura", "altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti", "autorità incaricata dell’applicazione della legge", "esportazione", "importazione", "intermediario", "fornitore di assistenza tecnica", "esportatore", "autorizzazione generale di esportazione dell’Unione", "autorizzazione specifica" e "autorizzazione generale".
Divieti assoluti per le merci dell’allegato II
Sono vietate tutte le esportazioni e importazioni delle merci elencate nell’allegato II, indipendentemente dall’origine. È vietato il transito di tali merci, salvo deroga per il transito autorizzato verso un museo quando sia dimostrato che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per esposizione pubblica in ragione del loro valore storico. Sono inoltre vietati i servizi di intermediazione, la fornitura o l’offerta di formazione sull’uso di tali merci verso paesi terzi, la promozione/esposizione in fiere nell’Unione salvo prova contraria, e la pubblicità relativa a tali merci. Per alcune attività, gli Stati membri possono mantenere o adottare misure nazionali restrittive aggiuntive, da notificare alla Commissione entro il 17 febbraio 2017 per le misure esistenti.
Regime autorizzatorio per le merci dell’allegato III
Le esportazioni delle merci dell’allegato III sono soggette ad autorizzazione, salvo il mero transito. L’allegato III comprende solo merci utilizzabili per la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, distinguendo tra merci usate principalmente per finalità coercitive e merci esposte a rischio concreto di uso illecito; sono escluse merci già soggette ai regimi UE su armi da fuoco, prodotti a duplice uso e tecnologia militare. Anche assistenza tecnica e servizi di intermediazione relativi a tali merci sono soggetti ad autorizzazione preventiva, con talune esclusioni per informazioni di dominio pubblico, assistenza minima necessaria all’installazione/uso/manutenzione/riparazione e assistenza a organi pubblici dell’UE.
Nuovo capo sulle merci utilizzabili per la pena di morte (allegato III bis)
Viene introdotto un regime autonomo per le merci dell’allegato III bis, che possono essere usate per la pena di morte e risultano approvate o effettivamente utilizzate da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. Le esportazioni di tali merci richiedono autorizzazione; per alcuni prodotti medicinali gli Stati membri possono usare una procedura unica di coordinamento con gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e sostanze psicotrope. Sono previsti anche divieti di transito e obblighi di autorizzazione per assistenza tecnica e servizi di intermediazione, con esclusioni limitate per informazioni pubbliche e assistenza minima all’installazione, funzionamento, manutenzione o riparazione.
Autorizzazione generale UE per alcune esportazioni
L’allegato III ter istituisce l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione EU GEA 1236/2005 per le merci dell’allegato III bis verso una lista predeterminata di destinazioni. L’autorizzazione è utilizzabile da tutti gli esportatori che rispettano le condizioni e i requisiti d’uso. Sono previsti divieti di utilizzo in caso di rischio di riesportazione o di uso per la pena di morte, obblighi di accordo vincolante con il distributore o l’utente finale, obblighi di notifica alla prima utilizzazione entro 30 giorni e, per alcuni Stati membri, obblighi di registrazione preventiva automatica.
Criteri di rilascio, controllo del rischio e divieto di transito
Le autorità competenti devono valutare, per le autorizzazioni relative alle merci degli allegati III e III bis, tutte le considerazioni pertinenti, compresi i dinieghi di altri Stati membri negli ultimi tre anni, l’uso finale previsto e il rischio di sviamento. Per l’allegato III bis, non si rilascia autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci possano essere utilizzate per la pena di morte. Sono disciplinate in dettaglio le verifiche su distributori, utenti finali, accordi contrattuali e dichiarazioni di uso finale, nonché il divieto di transito quando si sappia che parte della spedizione è destinata a un uso per tortura o pena di morte.
Competenza delle autorità e contenuto delle domande
L’articolo 8 disciplina quali autorità rilasciano le autorizzazioni a seconda del tipo di operazione e di soggetto interessato. Per le merci dell’allegato II occorre un’autorizzazione specifica; per le merci degli allegati III e III bis possono essere rilasciate autorizzazioni specifiche o generali nei casi previsti. Le domande devono contenere informazioni complete su utente finale, paese di destinazione, uso finale, ubicazione delle merci e terzi coinvolti; in taluni casi il rilascio può essere subordinato a una dichiarazione di uso finale. È inoltre prevista la possibilità di trasmettere talune informazioni a meccanismi nazionali di prevenzione della tortura.
Forma, durata e poteri sulle autorizzazioni
Le autorizzazioni per esportazione, importazione, transito, intermediazione e assistenza tecnica sono rilasciate su formulari standard degli allegati V, VI e VII. Le autorizzazioni ordinarie valgono da 3 a 12 mesi, prorogabili fino a 12 mesi; le autorizzazioni generali valgono da 1 a 3 anni, prorogabili di 2 anni. Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente secondo procedure nazionali. Le autorità competenti possono imporre condizioni, rifiutare, annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni.
Controlli doganali, notifiche e consultazioni
Se una dichiarazione doganale riguarda merci degli allegati II, III o III bis e non risulta alcuna autorizzazione, le autorità doganali bloccano le merci e informano l’operatore, concedendo la possibilità di richiedere l’autorizzazione; se entro sei mesi non viene richiesta o se la richiesta è respinta, le merci sono gestite secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri devono notificare entro 30 giorni i dinieghi e le revoche, e consultare le autorità che abbiano respinto operazioni sostanzialmente identiche nei tre anni precedenti. Tutte le notifiche avvengono tramite un sistema sicuro e criptato.
Atti delegati, urgenza e aggiornamento degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di modificare gli allegati I, II, III, III bis, III ter, IV, V, VI e VII mediante atti delegati, con durata quinquennale a decorrere dal 16 dicembre 2016 e rinnovo tacito, salvo opposizione. È prevista una procedura d’urgenza per modifiche di taluni allegati. Gli Stati membri possono proporre alla Commissione l’inserimento di nuove merci negli allegati II, III o III bis, fornendo le informazioni richieste; la Commissione deve valutare e, se del caso, avviare la procedura di modifica entro 20 settimane.
Gruppo di coordinamento, riesame e dati personali
È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura, presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri, incaricato di esaminare questioni applicative, pratiche amministrative e temi tecnici; può consultare operatori interessati. La Commissione presenta relazioni annuali e riesamina il regolamento entro il 31 luglio 2020 e poi ogni cinque anni, valutando anche l’eventuale inclusione delle attività dei cittadini dell’UE all’estero. Il trattamento e lo scambio di dati personali devono conformarsi alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2045
- Regolamento · 23 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2046
- Regolamento · 23 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2055
- Regolamento · 23 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2073
- Regolamento · 23 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2094
- Regolamento · 23 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2135
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →