Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2073

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073 della Commissione, del 23 novembre 2016, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2016

Normativa europea32016R2073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento determina, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti FEAGA riportati dall'esercizio 2016 che possono essere utilizzati per rimborsare i beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2017. L'atto attua l'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga alla disciplina generale sui riporti del regolamento finanziario dell'Unione, e fissa anche una scadenza di pagamento per l'ammissibilità della spesa. Si applica dal 1° dicembre 2016 ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri.

Rimborso agli Stati membri degli stanziamenti FEAGA riportati dall'esercizio 2016 per il pagamento ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento della disciplina finanziaria nell'esercizio 2017.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e riguarda gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal FEAGA che sono riportati dall'esercizio 2016 all'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Gli importi sono destinati al rimborso dei beneficiari finali ai quali, nell'esercizio 2017, è stato applicato il tasso di adattamento della disciplina finanziaria. Il rimborso si applica soltanto negli Stati membri in cui la disciplina finanziaria è stata applicata nell'esercizio precedente; nel 2016 essa non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania. Le spese sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se i relativi importi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2017.

Rimborso degli stanziamenti FEAGA riportati dall'esercizio 2016

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073 della Commissione disciplina la quantificazione degli stanziamenti FEAGA non impegnati riportati dall'esercizio 2016 e la loro messa a disposizione degli Stati membri per rimborsare i beneficiari finali assoggettati al tasso di adattamento della disciplina finanziaria nell'esercizio 2017. L'atto si colloca nel quadro dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e coordina il rapporto tra il meccanismo di disciplina finanziaria dei pagamenti diretti e le regole di riporto degli stanziamenti del regolamento finanziario dell'Unione.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l'articolo 169, paragrafo 3, che consente il riporto all'esercizio successivo degli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal FEAGA, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali e dell'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti applicato nell'esercizio precedente. Richiama inoltre l'articolo 26, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che impone il rimborso agli agricoltori beneficiari finali quando, nell'esercizio cui gli stanziamenti sono riportati, è stato applicato il tasso di adattamento.

I considerando evidenziano anche che la riserva per le crisi nel settore agricolo, prevista dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013, non è stata utilizzata nell'esercizio 2016. Sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri per il periodo 16 ottobre 2015 - 15 ottobre 2016, la disciplina finanziaria effettivamente applicata nel 2016 ammonta a 435 milioni di EUR. Tale importo rientra nei limiti del riporto e consente di determinare gli stanziamenti disponibili per il rimborso.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'atto riguarda gli Stati membri che partecipano alla gestione concorrente del FEAGA e che, nell'esercizio precedente, hanno applicato la disciplina finanziaria ai pagamenti diretti. Il rimborso interessa i beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento nell'esercizio 2017.

Il regolamento segnala inoltre che nel 2016 la disciplina finanziaria non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Per questi Stati membri, quindi, il meccanismo di rimborso non opera nel medesimo modo degli altri Stati membri soggetti alla disciplina finanziaria.

Determinazione degli importi disponibili per il rimborso

L'articolo 1 stabilisce che gli importi degli stanziamenti da riportare dall'esercizio 2016 e resi disponibili agli Stati membri per il rimborso sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato elenca, per ciascuno Stato membro, gli importi in euro disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati, tra cui, a titolo esemplificativo, Italia 39.147.477 EUR, Francia 90.755.440 EUR, Germania 60.049.657 EUR e Spagna 55.869.779 EUR.

La Commissione precisa che tali importi sono definitivi, ma restano fatti salvi eventuali effetti derivanti da:

  • riduzioni ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
  • correzioni considerate nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese degli organismi pagatori per ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
  • eventuali deduzioni o pagamenti supplementari ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento;
  • decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

Regola di ammissibilità della spesa e termine finale

L'articolo 2 introduce una condizione temporale precisa: le spese sostenute dagli Stati membri per il rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se i relativi importi sono stati versati ai beneficiari finali prima del 16 ottobre 2017. La disposizione è coerente con l'esercizio finanziario agricolo definito dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e con la natura di riporto limitato all'esercizio successivo prevista dall'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° dicembre 2016. La scelta di applicazione anticipata è giustificata dall'esigenza di evitare che gli Stati membri debbano effettuare un pagamento supplementare per il rimborso dei beneficiari finali. Gli importi fissati sono quindi determinati in modo da consentire la concreta attuazione del meccanismo nel corso dell'esercizio 2017.

Effetti pratici per gli operatori

Per le amministrazioni pagatrici e per i consulenti che assistono organismi pagatori e beneficiari PAC, il regolamento ha rilievo essenzialmente operativo: individua le risorse disponibili per il rimborso, vincola la spesa a un termine di pagamento preciso e rende immediatamente applicabile la disciplina in tutti gli Stati membri. In termini pratici, il rispetto della scadenza del 16 ottobre 2017 è decisivo per la conservazione dell'ammissibilità al cofinanziamento UE dei rimborsi effettuati ai beneficiari finali.

Disposizioni principali

Determinazione degli importi riportati e rimborsabili

L'articolo 1 stabilisce che gli importi degli stanziamenti da riportare dall'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2017, sono quelli indicati nell'allegato. Il riporto è oggetto della decisione della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del medesimo regolamento finanziario.

Termine di ammissibilità della spesa

L'articolo 2 prevede che le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se gli importi corrispondenti sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2017.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° dicembre 2016. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criteri di calcolo

I considerando precisano che il rimborso riguarda gli stanziamenti non impegnati del FEAGA riportabili entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali e dell'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti applicato nell'esercizio precedente. Nel calcolo si tiene conto della riserva per le crisi nel settore agricolo non resa disponibile entro la fine dell'esercizio. Per l'esercizio 2016 la disciplina finanziaria è stata effettivamente applicata per 435 milioni di EUR, importo inferiore alla riserva di crisi di 441,6 milioni di EUR costituita per il 2015.

Come è indicizzato

Materieagricolturafinanziamenti uebilancio dell'unionepolitica agricola comuneaiuti diretti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.