Regolamento (UE) 2016/2046
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2046 della Commissione, del 23 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM agricola. La Commissione adotta questi valori sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e di dati giornalieri variabili. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, limitatamente ai codici NC elencati e alle relative origini paesi terzi indicate mediante i codici paese. I valori forfettari servono come base per la determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE sul mercato ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2046 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro della normativa sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua le modalità operative previste per il settore degli ortofrutticoli freschi.
Quadro normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono fissati secondo criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni da paesi terzi di prodotti ortofrutticoli freschi per i quali l'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede il ricorso al valore forfettario all'importazione. I valori sono articolati per specifici codici NC e per determinate origini, indicate mediante i codici paese della nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e coprono, tra gli altri, i seguenti gruppi di prodotti:
- 0702 00 00, con valori per MA, TR e ZZ;
- 0707 00 05, con valori per TR e ZZ;
- 0709 93 10, con valori per MA, TR e ZZ;
- 0805 20 10;
- 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90;
- 0805 50 10;
- 0808 10 80;
- 0808 30 90.
Per ciascun codice NC l'allegato riporta il corrispondente importo, differenziato per origine, ad esempio MA, TR, JM, PE, AR, CL, NZ, ZA, CN e ZZ.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato dal 24 novembre 2016.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, nel quale sono stabiliti i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e, ove previsto, per codice di paese terzo o per il codice "ZZ" relativo ad "altre origini".
Base normativa e calcolo giornaliero
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, secondo i dati giornalieri variabili e in conformità dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per specifici codici NC
L'allegato elenca i valori forfettari per diversi prodotti ortofrutticoli identificati dai codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per origini come MA, TR, JM, PE, AR, CL, NZ, ZA, CN e ZZ.
Come è indicizzato
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