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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2135

Regolamento (UE) 2016/2135 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

Normativa europea32016R2135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro dei fondi SIE disciplinato dal regolamento (UE) n. 1303/2013 per attenuare l’impatto finanziario sui bilanci nazionali di alcuni Stati membri sottoposti a programmi di aggiustamento macroeconomico o che ne siano appena usciti. Introduce una disciplina più favorevole per l’aumento dei pagamenti intermedi e proroga, per Cipro, il limite dell’85 % al tasso di cofinanziamento dei programmi operativi FESR e FSE. L’obiettivo è favorire la continuità dei finanziamenti e accelerare gli investimenti in Stati membri ancora esposti a gravi difficoltà di stabilità finanziaria.

Modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per prorogare e precisare l’aumento dei pagamenti intermedi e il tasso massimo di cofinanziamento per taluni Stati membri in gravi difficoltà di stabilità finanziaria, con particolare riferimento a Grecia e Cipro.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che, dopo il 21 dicembre 2013, abbiano ricevuto un prestito dell’Unione ex regolamento (UE) n. 407/2010, un sostegno finanziario a medio termine ex regolamento (CE) n. 332/2002 o un sostegno finanziario ex regolamento (UE) n. 472/2013 subordinato a un programma di aggiustamento macroeconomico. Incide sui pagamenti intermedi dei programmi sostenuti dal FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP, ma non si applica ai programmi nell’ambito del regolamento CTE. Per Cipro, la norma proroga il tasso di cofinanziamento massimo dell’85 % per tutti i programmi operativi FESR/FSE fino alla chiusura del programma operativo. Le nuove regole si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento in Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per Stati membri in difficoltà finanziaria

Il regolamento interviene sul regime di gestione finanziaria dei fondi SIE previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, alla luce delle esigenze di alcuni Stati membri sottoposti a programmi di aggiustamento macroeconomico o ancora esposti a gravi difficoltà di stabilità finanziaria. Dai considerando emerge l’intento di prorogare un sostegno già previsto per Romania, Irlanda, Portogallo, Cipro e Grecia, tenendo conto del fatto che alcuni programmi sono terminati mentre la Grecia permane nel percorso di assistenza e Cipro, pur avendo concluso il programma, presenta ancora fragilità economiche.

Aumento dei pagamenti intermedi

La nuova formulazione dell’articolo 24 disciplina l’aumento dei pagamenti intermedi di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità del FESR, dell’FSE e del Fondo di coesione, oppure a ciascuna misura del FEASR e del FEAMP. L’aumento opera su richiesta dello Stato membro interessato e il tasso complessivo non può superare il 100 %.

Il beneficio è riservato agli Stati membri che, dopo il 21 dicembre 2013, ricevano:

  • un prestito dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010;
  • un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002, subordinato a un programma di aggiustamento macroeconomico;
  • un sostegno finanziario ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013, subordinato a un programma di aggiustamento macroeconomico.

Se una di tali condizioni si verifica dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il sostegno finanziario termina.

Limiti all’intensità del sostegno

Il regolamento precisa che, fermo restando il meccanismo di maggiorazione, il sostegno dell’Unione tramite pagamenti intermedi e saldo finale non può comunque superare:

  • la spesa pubblica;
  • oppure, se inferiore, l’importo massimo del sostegno dei fondi SIE per ciascuna priorità o misura, come stabilito nella decisione della Commissione di approvazione del programma.

È inoltre espressamente esclusa l’applicazione ai programmi nell’ambito del regolamento CTE.

Proroga del tasso di cofinanziamento per Cipro

Per Cipro, l’articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 viene modificato in senso favorevole: dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo, il tasso di cofinanziamento a livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi non può essere superiore all’85 % per i programmi sostenuti dal FESR e dall’FSE.

La ratio, secondo i considerando, è di attenuare la pressione sul bilancio nazionale e favorire investimenti urgenti in un contesto economico ancora fragile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aumento dei pagamenti intermedi per Stati membri in difficoltà

L’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è sostituito. Su richiesta dello Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per FESR, FSE e Fondo di coesione, ovvero a ciascuna misura per FEASR e FEAMP. Il tasso maggiorato non può superare il 100 %.

Condizioni e durata dell’aumento

L’aumento si applica agli Stati membri che, dopo il 21 dicembre 2013, ricevano un prestito dell’Unione ex regolamento (UE) n. 407/2010, un sostegno finanziario a medio termine ex regolamento (CE) n. 332/2002 o un sostegno finanziario ex regolamento (UE) n. 472/2013, subordinati a un programma di aggiustamento macroeconomico. Se tali condizioni si verificano dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui termina il relativo sostegno finanziario.

Limiti e esclusioni

Il sostegno dell’Unione mediante pagamenti intermedi e saldo finale non può superare né la spesa pubblica né l’importo massimo del sostegno dei fondi SIE per ciascuna priorità o misura, se inferiore. Il meccanismo non si applica ai programmi nell’ambito del regolamento CTE.

Proroga del cofinanziamento per Cipro

L’articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è modificato per stabilire che, dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo, il tasso di cofinanziamento a livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all’85 %.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalipolitica di coesionegestione finanziariasostegno finanziario agli stati membriprogrammi operativi

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