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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2094

Regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

Normativa europea32016R2094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo mirato il quadro del 2008 sul merluzzo bianco, per allinearlo alla politica comune della pesca introdotta dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’obbligo di sbarco. Elimina il regime di gestione dello sforzo di pesca, sostituisce o sopprime diverse disposizioni obsolete e mantiene un sistema di autorizzazioni e limiti di capacità per evitare effetti destabilizzanti sugli stock. Introduce inoltre criteri più coerenti per obiettivi di rendimento massimo sostenibile e per la fissazione dei TAC in assenza di dati sufficienti, in un contesto transitorio in attesa di nuovi piani pluriennali multispecifici.

Modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 sul piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca connesse, in coerenza con la politica comune della pesca e l’obbligo di sbarco.

Ambito di applicazione

Si applica agli stock di merluzzo bianco e alle attività di pesca che li sfruttano nelle aree già coperte dal regolamento (CE) n. 1342/2008: Kattegat, Mare del Nord, Skagerrak, Manica orientale, acque della Scozia occidentale e Mare d’Irlanda. Incide sugli Stati membri interessati e, in particolare, su navi battenti bandiera di uno Stato membro che operano in tali zone con gli attrezzi elencati dall’articolo 10, nonché sulle amministrazioni nazionali competenti al rilascio delle autorizzazioni e alla gestione della capacità. Si applica dal 1° gennaio 2017; entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 sul piano per il merluzzo bianco

Il regolamento (UE) 2016/2094 interviene sul piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e sulle attività di pesca che li sfruttano, originariamente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1342/2008. L’intervento è motivato dalla necessità di adeguare il quadro esistente alla politica comune della pesca riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013, all’introduzione dell’obbligo di sbarco e al superamento, in prospettiva, dei vecchi meccanismi di gestione dello sforzo di pesca.

Contesto e finalità della riforma

I considerando evidenziano che il vecchio piano del 2008 aveva come obiettivo lo sfruttamento sostenibile degli stock fino al livello del rendimento massimo sostenibile (MSY), ma la valutazione scientifica del CSTEP e le osservazioni del CIEM hanno mostrato criticità applicative e la necessità di riesaminare la strategia di gestione, soprattutto per lo stock del Mare del Nord. Il legislatore riconosce inoltre che il nuovo contesto normativo della PCP, vigente dal 1° gennaio 2014, ha profondamente mutato la disciplina di settore, rendendo necessario un aggiornamento urgente e transitorio in attesa dei nuovi piani pluriennali multispecifici.

Ambito di applicazione materiale e territoriale

Il regolamento riguarda gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda, nonché le attività di pesca che sfruttano tali stock. Le misure incidono in particolare sugli Stati membri interessati e sulle navi che battono la loro bandiera e operano nelle zone geografiche richiamate con gli attrezzi indicati dalla disciplina sulle autorizzazioni.

Definizioni e coordinamento con la politica comune della pesca

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1342/2008 è sostituito in modo da far rinvio alle definizioni della PCP contenute nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Anche l’articolo 5 è riscritto per chiarire che il piano deve assicurare il ripristino degli stock e il loro mantenimento al di sopra dei livelli capaci di produrre il MSY, mentre ogni misura di gestione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi generali della PCP, inclusi i requisiti dell’articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Biomassa, approccio precauzionale e fissazione dei TAC

Il nuovo articolo 6 prevede che i livelli minimi e di precauzione della biomassa per ciascuno stock siano definiti in coerenza con gli obiettivi della PCP. L’articolo 9 disciplina la fissazione delle possibilità di pesca quando manchino dati sufficientemente accurati e rappresentativi: in tal caso si applica l’approccio precauzionale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto delle tendenze degli stock e delle attività di pesca e garantendo almeno un livello comparabile di conservazione. I considerando aggiungono che, se gli stock scendono al di sotto dei livelli di salvaguardia della biomassa (MSY Btrigger), devono essere adottate tutte le misure necessarie.

Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità

Il nuovo articolo 10 mantiene un sistema di autorizzazioni di pesca per le navi degli Stati membri che operano nelle zone interessate con specifiche categorie di attrezzi: reti a strascico e sciabiche con diverse classi di maglia, sfogliare, reti da imbrocco/reti da posta impiglianti, tramagli e palangari. La capacità totale delle navi autorizzate, espressa in kW, non può superare la capacità massima delle navi che hanno pescato nel 2006 o nel 2007 con tali attrezzi nella medesima zona, fermo restando il rispetto dei limiti di capacità dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri devono inoltre mantenere un elenco aggiornato delle navi autorizzate e renderlo accessibile sul proprio sito Internet alla Commissione e agli altri Stati membri.

Abrogazioni e semplificazione del quadro normativo

Il regolamento sopprime il precedente articolo 4, gli articoli 7 e 8, il capo III, gli articoli 30 e 31 e gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 1342/2008. Questa scelta risponde all’esigenza di eliminare il regime di gestione dello sforzo di pesca, ritenuto un ostacolo all’attuazione dell’obbligo di sbarco, e di rimuovere allegati resi obsoleti dall’evoluzione del diritto unionale, in particolare dal regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca.

Disposizioni finali

Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2017. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento del quadro normativo e definizioni

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1342/2008 è sostituito per rinviare alle definizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Viene così uniformato il lessico del piano al diritto vigente della politica comune della pesca.

Obiettivo del piano e coerenza con la PCP

L’articolo 5 è sostituito: il piano mira a ripristinare e mantenere gli stock di merluzzo bianco al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Ogni misura di gestione deve rispettare l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché i suoi principi e obiettivi.

Livelli minimi e di precauzione della biomassa

L’articolo 6 stabilisce che, nell’adozione delle misure di gestione, i livelli minimi e di precauzione della biomassa per ciascuno stock devono essere conformi agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il considerando richiama l’esigenza di adottare misure di salvaguardia se gli stock scendono sotto i livelli di trigger della biomassa (MSY Btrigger).

Fissazione delle possibilità di pesca in assenza di dati completi

L’articolo 9 prevede che, quando manchino informazioni sufficientemente accurate e rappresentative per determinare le possibilità di pesca in conformità dell’obiettivo MSY, la fissazione dei TAC segua l’approccio precauzionale dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto delle tendenze degli stock e delle attività di pesca e garantendo almeno un livello comparabile di conservazione.

Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità

È introdotto un nuovo articolo 10. Ogni Stato membro deve rilasciare autorizzazioni di pesca, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009, alle navi battenti la propria bandiera che operano nelle zone interessate con specifici attrezzi: reti a strascico e sciabiche con determinate maglie, sfogliare, reti da imbrocco/reti da posta impiglianti, tramagli e palangari. La capacità totale, espressa in kW, delle navi autorizzate non può superare la capacità massima delle navi che pescavano nel 2006 o 2007 con tali attrezzi nella zona interessata, fatti salvi i limiti di capacità dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013. Ogni Stato membro deve inoltre mantenere aggiornato e accessibile sul proprio sito un elenco delle navi autorizzate.

Soppressione del regime di sforzo di pesca e di disposizioni obsolete

Sono soppressi l’articolo 4, gli articoli 7 e 8, il capo III, gli articoli 30 e 31 e gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 1342/2008. Il considerando spiega che il regime di gestione dello sforzo di pesca è divenuto un ostacolo all’attuazione dell’obbligo di sbarco e che gli allegati soppressi erano divenuti obsoleti anche per effetto del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Contesto transitorio e mantenimento di misure nazionali

Il regolamento si inserisce in una fase transitoria, in attesa dei nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica. I considerando sottolineano che gli Stati membri con un interesse diretto nella pesca devono proseguire o sviluppare ulteriormente le misure nazionali volte a evitare la cattura di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti, in coerenza con il calendario di introduzione dell’obbligo di sbarco del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marinegestione degli stock itticicontrolli e autorizzazioni di pesca

Testo integrale

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