Regolamento (UE) 2016/2045
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2045 della Commissione, del 23 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gamitromicina» (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina europea sui limiti massimi di residui della gamitromicina negli alimenti di origine animale. In base al parere dell’EMA, la voce già esistente viene estesa a tutti i ruminanti eccetto i bovini, con conseguente modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Il testo è un atto di esecuzione tecnico, direttamente applicabile negli Stati membri, e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per aggiornare i limiti massimi di residui della gamitromicina negli alimenti di origine animale, estendendone l’applicazione a tutti i ruminanti eccetto i bovini.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri ed è direttamente applicabile. Riguarda le sostanze farmacologicamente attive utilizzate in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti, con effetti sulla classificazione e sui limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. La modifica concerne in particolare la voce "gamitromicina" nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, con estensione a tutti i ruminanti eccetto i bovini e conferma della disciplina già prevista per bovini e suini. È esclusa, per i ruminanti interessati, la somministrazione ad animali che producono latte destinato al consumo umano.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per la gamitromicina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2045 della Commissione interviene sulla disciplina dei limiti massimi di residui (LMR) della gamitromicina negli alimenti di origine animale. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009, che prevede la fissazione degli LMR per le sostanze farmacologicamente attive utilizzate nei medicinali veterinari destinati agli animali da produzione alimentare.
Contesto e motivazione dell’intervento
La gamitromicina era già presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, con una disciplina specifica per bovini e suini. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA), su richiesta di estensione alla specie ovina, ha ritenuto opportuno estendere la voce della sostanza a tutti i ruminanti eccetto i bovini, applicando il principio di estrapolazione previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009. La Commissione ha quindi modificato la tabella in coerenza con tale parere.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda le sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti e incide sulla classificazione dei residui negli alimenti di origine animale. La modifica si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Per i ruminanti interessati, è prevista l’esclusione dell’uso in animali che producono latte destinato al consumo umano.
Contenuto della modifica
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato sostituendo la voce relativa alla gamitromicina. La sostanza viene classificata come agente antinfettivo/antibiotico e vengono fissati i seguenti LMR:
- per tutti i ruminanti eccetto i bovini: 50 μg/kg nel muscolo, 50 μg/kg nel grasso, 300 μg/kg nel fegato, 200 μg/kg nel rene, con divieto di impiego in animali che producono latte destinato al consumo umano;
- per i bovini: 20 μg/kg nel grasso, 200 μg/kg nel fegato, 100 μg/kg nel rene;
- per i suini: 100 μg/kg nel muscolo, 100 μg/kg nella pelle e grasso in proporzioni naturali, 100 μg/kg nel fegato, 300 μg/kg nel rene.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17. La finalità è stabilire/modificare il limite massimo di residui (LMR) per una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare.
Modifica della tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato sostituendo la voce relativa alla gamitromicina. La modifica aggiorna la classificazione della sostanza e i relativi LMR per specie e tessuti campione.
Estensione ai ruminanti diversi dai bovini
La gamitromicina viene estesa a tutti i ruminanti eccetto i bovini. Per tale gruppo sono fissati LMR di 50 μg/kg nel muscolo, 50 μg/kg nel grasso, 300 μg/kg nel fegato e 200 μg/kg nel rene.
Condizione di esclusione per animali da latte
Per i ruminanti diversi dai bovini è espressamente previsto che la sostanza non deve essere utilizzata in animali che producono latte destinato al consumo umano.
Conferma dei limiti per bovini e suini
Per i bovini restano previsti LMR di 20 μg/kg nel grasso, 200 μg/kg nel fegato e 100 μg/kg nel rene. Per i suini restano previsti LMR di 100 μg/kg nel muscolo, nella pelle e grasso in proporzioni naturali, nel fegato e nel rene.
Classificazione terapeutica
La sostanza è classificata come appartenente agli "agenti antinfettivi/antibiotici".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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