Sentenza del 22/09/2021 n. 4193 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Finanza locale - Tasse automobilistiche - Notifica dell'atto presupposto - Dipendenza dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo dal difetto di notifica delle cartelle esattoriali - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil tribunale ha ritenuto inammissibile l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo perché le cartelle esattoriali, che costituiscono l'atto presupposto dell'estratto, erano state ritualmente notificate; essendo regolari le notifiche delle cartelle non sussisteva motivo per impugnare separatamente l'estratto di ruolo
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a tasse automobilistiche contestando la validità della notifica degli atti presupposti (cartelle esattoriali). Il ricorrente sosteneva che l'estratto fosse annullabile per difetto di notifica delle cartelle che ne erano il presupposto
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
l'impugnabilità dell'estratto di ruolo è subordinata al difetto di notifica degli atti presupposti; se le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate, l'estratto non può essere autonomamente impugnato
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere impugnato autonomamente solo se è dimostrabile un vizio nella notifica degli atti presupposti (es. cartelle esattoriali). Se le notifiche degli atti presupposti risultano regolari, l'impugnazione dell'estratto è inammissibile.
- In caso di contestazione della notifica, il contribuente deve concentrarsi sull'impugnazione delle cartelle esattoriali o sulla dimostrazione del vizio nella notifica: la censura dell'estratto senza aver valorizzato il difetto di notifica tende a non essere accolta.
- Prima di proporre ricorso avverso un estratto di ruolo è necessario verificare la documentazione di notifica delle cartelle (ricevute, relata, modalità di notifica) e, se carente, sollevare formalmente il vizio entro i termini previsti.
- L'onere di fornire prova dell'avvenuta notifica compete all'ente che ha emesso o notificato gli atti; tuttavia, se tale prova è idonea e completa, il ricorso del privato sarà presumibilmente inammissibile se limitato all'estratto.
- Se esistono dubbi sulla regolarità della notifica, è consigliabile impugnare le cartelle entro i termini di legge e non solo l'estratto di ruolo; talvolta va valutata anche l'azione contro il concessionario della riscossione per vizi formali nella notifica.
- La strategia difensiva in situazioni analoghe dovrebbe prevedere: raccolta documentale completa, verifica dei termini di impugnazione, contestazione specifica delle modalità di notifica e, se necessario, ricorso avverso le cartelle presupposte invece che soltanto contro l'estratto di ruolo.
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