Sentenza del 30/09/2019 n. 24293 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo al 2005, con cui l'Agenzia aveva ridotto le rimanenze iniziali della società di Euro 11.702.882,00, ritenendo inesistenti i costi di ristrutturazione indicati in una fattura emessa da ICC Srl. La società sosteneva che la rettifica fosse errata perché la minore componente negativa derivante dalla riduzione delle rimanenze iniziali sarebbe stata compensata da una corrispondente maggiore componente positiva nelle rimanenze finali dello stesso esercizio. Contestava inoltre l'errata ripartizione dell'onere della prova, poiché spettava all'Agenzia dimostrare quali immobili fossero stati effettivamente ceduti nel 2005 e quindi quali costi dovessero essere recuperati a tassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quinto motivo, ritenendo corretta la motivazione della CTR e negando sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia l'inutilizzabilità delle prove provenienti dal procedimento penale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva considerato la possibile compensazione tra la riduzione delle rimanenze iniziali e l'incremento delle rimanenze finali e aveva erroneamente posto sulla contribuente l'onere di dimostrare la mancata vendita degli immobili. L'onere di provare l'effettivo trasferimento degli immobili nel 2005 spettava all'Agenzia delle Entrate. Il terzo e il quarto motivo, relativi allo ius superveniens su imposte, sanzioni e interessi, sono stati dichiarati assorbiti, con possibilità di riproporre la questione nel giudizio di rinvio. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 110, comma 8, TUIR
principio di continuità dei valori contabili
La continuità dei valori contabili deve essere applicata considerando correttamente il collegamento tra rimanenze finali di un esercizio e rimanenze iniziali dell'esercizio successivo; la rettifica di una posta non può essere valutata isolatamente.
Art. 109 TUIR
Rileva ai fini della corretta imputazione temporale e della determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
Disciplinano i poteri e i criteri dell'Amministrazione finanziaria nella rettifica del reddito; l'accertamento deve essere sostenuto da elementi idonei e coerenti con la pretesa fiscale.
Art. 2697 c.c.
Chi pretende un maggior tributo deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa. Nel caso concreto spettava all'Agenzia provare quali immobili fossero stati effettivamente ceduti nel 2005.
Artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti e risultare gravi, precise e concordanti; non è sufficiente presumere la vendita di tutti gli immobili senza adeguati elementi probatori.
Art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La mancata pronuncia su una domanda o eccezione integra un error in procedendo, ma nel caso concreto la CTR aveva esaminato i motivi d'appello, sebbene li avesse risolti in senso sfavorevole alla contribuente.
Art. 3, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 472 del 1997
principio di legalità in materia sanzionatoria
Le questioni relative all'applicazione di disposizioni sopravvenute più favorevoli in materia di sanzioni sono state dichiarate assorbite e potranno essere esaminate nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione rettifica costi inesistenti che incidono sulle rimanenze, deve considerare l'effetto complessivo sul conto economico e verificare l'eventuale compensazione tra rimanenze iniziali e finali dello stesso esercizio.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare il fatto concreto che determina la maggiore imposta, come la vendita, totale o parziale, degli immobili cui si riferiscono i costi contestati; non può trasferire automaticamente tale onere sul contribuente.
- La continuità dei valori contabili impone di coordinare le rettifiche delle rimanenze finali di un esercizio con le rimanenze iniziali dell'esercizio successivo.
- In presenza di costi ritenuti fittizi, il recupero fiscale deve essere imputato agli esercizi in cui si verifica l'effettiva cessione dei beni, salvo prova di una diversa modalità di imputazione.
- Una sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario, ma gli elementi probatori acquisiti nel processo penale possono essere valutati nel giudizio fiscale secondo le regole proprie di quest'ultimo.
- Il giudice tributario deve esaminare la concreta dinamica economica dell'operazione e non può fondare la ripresa su una rettifica meramente matematica o astratta, priva della dimostrazione dei beni effettivamente trasferiti.
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