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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I857C n. 31593 del 24/06/2025

ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024 - RIDETERMINAZIONE DURATA DELL'INFRAZIONE

AGCMI857C

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento non decide nuovamente nel merito dell’intesa TIM-Dazn, già accertata con il provvedimento n. 30699/2023, ma interviene nella fase di riesercizio del potere dopo gli annullamenti parziali del Tar Lazio e del Consiglio di Stato. L’Autorità avvia il subprocedimento I857C per rideterminare la durata dell’infrazione alla luce delle indicazioni dei giudici amministrativi, in particolare sulla necessità di verificare l’effettiva incidenza del "Deal Memo" sulle vendite dirette DAZN. Con la delibera del 24 giugno 2025 l’AGCM proroga il termine di conclusione dell’istruttoria dal 30 giugno 2025 al 31 dicembre 2025.

TIM e Dazn: rideterminazione della durata dell’infrazione sull’accordo per i diritti Serie A 2021/2024; proroga del termine del procedimento I857C al 31 dicembre 2025

TIM-Dazn Serie A 2021/2024: rideterminazione della durata dell’infrazione e proroga del procedimento

Il provvedimento concerne il subprocedimento I857C, instaurato dall’AGCM per rideterminare la durata dell’infrazione già accertata nel caso relativo all’accordo TIM-Dazn sui diritti audiovisivi della Serie A 2021/2024. Si tratta quindi di un atto consequenziale a una precedente decisione sanzionatoria, intervenuto a seguito delle pronunce del Tar Lazio e del Consiglio di Stato che hanno imposto all’Autorità di riesercitare il potere con specifiche verifiche istruttorie.

Precedente accertamento e contesto contenzioso

Con il provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023 l’AGCM aveva accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101, comma 1, TFUE, posta in essere da Telecom Italia S.p.A. e da Dazn Limited/Dazn Media Services S.r.l. Il successivo contenzioso ha portato a un esito differenziato: il Tar Lazio, con sentenza n. 9315/2024, ha rigettato integralmente i ricorsi di TIM e delle società DAZN, ma ha accolto parzialmente quelli di Fastweb S.p.A. e Sky Italia S.r.l. limitatamente alla determinazione della durata dell’infrazione, disponendo il riavvio del procedimento istruttorio.

Garanzie procedurali e riedizione del procedimento

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3669/2024, ha chiarito che la riadozione del provvedimento richiede la riedizione del procedimento, con le conseguenti garanzie partecipative. In questo quadro l’AGCM, con delibera n. 31372 del 12 novembre 2024, ha avviato il procedimento I857C per la nuova determinazione della durata dell’infrazione, coinvolgendo, oltre a TIM e alle società DAZN, anche Fastweb, Vodafone Italia, Wind Tre, Sky Italia, Open Fiber, Colt Technology Services, Retelit Digital Services (già Irideos), Iliad Italia, Tiscali Italia, l’Associazione italiana internet provider, Federconsumatori - APS e Codacons.

Intervento del Consiglio di Stato del 19 giugno 2025

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025 ha integralmente respinto il ricorso di TIM contro la sentenza del Tar Lazio, mentre ha accolto il ricorso di Dazn Media Services S.r.l. e, in parte, quello di Dazn Limited. In particolare, il giudice ha ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui l’Autorità aveva ricondotto integralmente le vendite dirette di DAZN al "Deal Memo" senza verificare quale quota di tali vendite fosse effettivamente collegabile alla parte contestata dell’accordo, relativa all’incidenza della provvista finanziaria di Telecom per la partecipazione alla gara e l’aggiudicazione dei diritti. Ne è derivato l’obbligo per l’AGCM di verificare se e in quale misura il Deal Memo abbia inciso sulle vendite dirette, ovvero di scomputarle integralmente qualora non sia possibile una chiara stima degli incrementi derivanti dall’apporto finanziario di Telecom.

Decisione dell’Autorità e proroga del termine

Preso atto delle indicazioni giurisdizionali e della documentazione agli atti dei fascicoli I857 e I857C, l’AGCM ha ritenuto necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento, inizialmente fissato al 30 giugno 2025. Con il provvedimento del 24 giugno 2025 il termine è stato esteso al 31 dicembre 2025, al fine di consentire il completamento dell’istruttoria e la corretta rideterminazione della durata dell’infrazione nel rispetto delle statuizioni del Consiglio di Stato.

Punti principali

Origine del procedimento e contesto giurisdizionale

Il provvedimento si colloca nel seguito del caso I857 relativo all’accordo TIM-Dazn per i diritti Serie A 2021/2024. Il provvedimento originario n. 30699/2023 aveva accertato un’intesa restrittiva ai sensi dell’art. 101, comma 1, TFUE tra Telecom Italia S.p.A. e Dazn Limited/Dazn Media Services S.r.l. Successivamente, il Tar Lazio ha rigettato i ricorsi di TIM e delle società DAZN, ma ha accolto parzialmente i ricorsi di Fastweb e Sky Italia limitatamente alla durata dell’infrazione, con obbligo per l’Autorità di riavviare il procedimento. Il Consiglio di Stato ha poi ribadito la necessità di una riedizione del procedimento con le relative garanzie partecipative.

Oggetto del subprocedimento I857C

L’AGCM ha avviato il procedimento I857C per la nuova determinazione della durata dell’infrazione accertata nel caso TIM-Dazn. Il procedimento riguarda TIM, Dazn Limited e Dazn Media Services S.r.l., nonché le altre parti già coinvolte nel procedimento originario: Fastweb, Vodafone Italia, Wind Tre, Sky Italia, Open Fiber, Colt Technology Services, Retelit Digital Services, Iliad Italia, Tiscali Italia, Associazione italiana internet provider, Federconsumatori e Codacons.

Indicazioni dei giudici amministrativi

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025 ha rilevato un difetto di istruttoria e motivazione nella ricostruzione delle vendite dirette DAZN, in quanto l’Autorità avrebbe ricompreso integralmente tali vendite senza verificare quale parte fosse effettivamente riconducibile al "Deal Memo" nella sola parte contestata. Il giudice ha quindi annullato in parte qua il provvedimento gravato e ha imposto all’AGCM di verificare se e in quale misura il Deal Memo abbia inciso sulle vendite dirette, scomputando tali vendite ove non sia possibile una chiara stima degli incrementi derivanti dall’apporto finanziario di Telecom alla gara.

Esito del provvedimento del 24 giugno 2025

L’Autorità, preso atto delle statuizioni del Consiglio di Stato e della documentazione presente nei fascicoli I857 e I857C, ha ritenuto necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento per completare il riesercizio del potere. Il termine, originariamente fissato al 30 giugno 2025, è stato esteso al 31 dicembre 2025.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuemercato dei diritti audiovisivi sportividurata dell’infrazioneriesercizio del potereprocedimento istruttorio

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