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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27306 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di un'eccedenza IRPEG di circa 20,2 milioni di euro, derivante principalmente da un credito formatosi nel 1998 e riportato negli anni successivi. L'Agenzia aveva negato il rimborso, contestando la reale sussistenza dell'eccedenza in quanto collegata a componenti negativi di reddito, tra cui una rilevante svalutazione di partecipazioni ritenuta fittizia. La società sosteneva che il credito fosse ormai certo, liquido ed esigibile perché l'accertamento relativo al 1998 era stato annullato per un vizio formale e non era stato rinnovato entro i termini di decadenza. L'Agenzia contestava inoltre che il giudicato sull'accertamento del 1998 potesse estendersi alla domanda di rimborso e sosteneva che la scadenza dei termini di accertamento non impedisse di eccepire l'inesistenza del credito in sede di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia e dichiarato inammissibile il terzo. Ha stabilito che il giudicato sull'annullamento per vizi formali dell'accertamento relativo al 1998 non rendeva incontestabile il credito, perché i due giudizi avevano oggetti diversi e l'annullamento formale non aveva accertato la fondatezza sostanziale dei costi dichiarati. Inoltre, l'Amministrazione può contestare l'esistenza del credito richiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, quando la contestazione riguarda il fatto costitutivo dell'eccedenza e non un autonomo controcredito. La domanda di condono non impediva alla società di chiedere il rimborso, ma non sottraeva il credito ai controlli dell'Ufficio. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito della reale sussistenza dell'eccedenza e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 cod. civ.

    Il giudicato opera solo quando vi sia identità soggettiva e oggettiva tra le controversie, valutata mediante petitum, causa petendi e ragioni effettive della decisione. L'annullamento formale di un accertamento non accerta necessariamente la fondatezza sostanziale della dichiarazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    I termini di decadenza limitano il potere dell'Amministrazione di esercitare l'azione di accertamento in rettifica, ma non impediscono all'Ufficio di contestare, in un giudizio di rimborso, l'esistenza del fatto costitutivo del credito vantato dal contribuente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 80

    Consente il riporto delle eccedenze d'imposta negli esercizi successivi. Tuttavia, l'eccedenza riportata e poi chiesta a rimborso deve essere effettivamente esistente e può essere verificata dall'Amministrazione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 14, commi 1 e 5, nel testo ratione temporis applicabile

    La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti.

    Il credito d'imposta sui dividendi non costituisce di per sé un credito pecuniario immediatamente rimborsabile, ma un elemento da portare in detrazione dall'imposta lorda. Solo il saldo eccedente risultante dopo il calcolo dell'imposta può costituire oggetto di rimborso.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 22, comma 2

    La possibilità di ottenere il rimborso dipende dall'esistenza di un'eccedenza rispetto all'imposta netta effettivamente dovuta; un credito d'imposta può anche limitarsi a ridurre o azzerare l'imposta senza generare somme rimborsabili.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 9

    La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate.

    Il condono incide sul debito fiscale relativo alle annualità definite, ma non consolida automaticamente i crediti dichiarati né impedisce all'Amministrazione di contestarne l'effettiva sussistenza.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 5069 del 15 marzo 2016

    In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento.

    Il principio 'quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum' consente all'Amministrazione di opporre senza limiti decadenziali l'inesistenza del credito, quando agisce in via difensiva contro una richiesta di rimborso.

Massime di principio

  • L'annullamento di un avviso di accertamento per vizi formali non equivale a un accertamento positivo della correttezza della dichiarazione e non impedisce, di regola, di contestare successivamente la sostanza del credito.
  • I termini decadenziali per l'accertamento impediscono all'Amministrazione di recuperare attivamente maggiori imposte, ma non necessariamente di difendersi contro una richiesta di rimborso contestando il fatto costitutivo del credito.
  • Nel giudizio di rimborso occorre distinguere tra il credito utilizzato come detrazione e l'eccedenza finale risultante dalla dichiarazione: solo quest'ultima è oggetto della domanda di rimborso.
  • La contestazione dell'Amministrazione non costituisce necessariamente una compensazione con un controcredito; può essere una mera difesa diretta a negare che il credito sia mai sorto.
  • L'adesione a un condono fiscale non comporta automaticamente la rinuncia ai rimborsi, ma neppure rende incontestabili i crediti indicati nelle dichiarazioni.
  • In una situazione analoga, il giudice del rimborso deve esaminare nel merito la documentazione e i calcoli che dimostrano l'effettiva formazione dell'eccedenza, anche se l'originario accertamento è stato annullato per ragioni formali o i termini ordinari di accertamento sono scaduti.

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