Circolare numero 78 del 28-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali innovazioni introdotte dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480 sul Fondo di previdenza per il personale di volo, con chiarimenti su iscrizione obbligatoria, ambito di applicazione, retribuzione imponibile, minimali contributivi e misura del contributo. Vengono precisati i criteri per distinguere tra soggetti iscritti al Fondo speciale e lavoratori da ricondurre all’assicurazione generale obbligatoria, nonché la ripartizione degli oneri contributivi a seguito delle variazioni normative intervenute tra il 1988 e il 1989.
Disciplina del Fondo di previdenza per il personale di volo: iscrizione, base imponibile e contribuzione
Disciplina contributiva del Fondo di previdenza per il personale di volo
La circolare esamina le modifiche introdotte dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480, in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo, soffermandosi sugli effetti sul regime di iscrizione, sull’ambito soggettivo di applicazione, sulla base imponibile contributiva e sulla misura del contributo. L’intervento normativo viene letto in coordinamento con la disciplina previgente di cui alle leggi n. 859/1965 e n. 484/1973 e con i successivi adeguamenti dell’aliquota IVS intervenuti nel 1989.
Obbligo di iscrizione e condizioni soggettive
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 480/1988, l’iscrizione al Fondo è obbligatoria per gli appartenenti alle categorie del personale di volo di cui all’art. 732 del codice della navigazione, come modificato dalla legge n. 213/1983, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- svolgimento del servizio in via prevalente a bordo dell’aeromobile;
- età inferiore a 60 anni;
- iscrizione negli albi e registri dell’Ente nazionale della gente dell’aria;
- possesso di brevetti aeronautici, licenza o attestato, con sottoposizione ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell’aeronautica militare;
- rapporto di lavoro alle dipendenze di aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche, con contratto disciplinato dagli artt. 900 e seguenti del codice della navigazione.
La circolare precisa che i nuovi requisiti dell’età inferiore a 60 anni e della prevalenza del servizio a bordo si applicano soltanto ai soggetti iscritti per la prima volta dopo il 27 novembre 1988. Per i soggetti già iscritti al Fondo a tale data, o comunque iscrivibili in base all’art. 4 della legge n. 859/1965, resta operante la disciplina transitoria dell’art. 1, comma 2, della legge n. 480/1988, con la possibilità di derogare al limite anagrafico quando ciò sia consentito dalla normativa professionale relativa a licenze e attestati di volo.
Quanto al criterio della prevalenza, esso assume funzione di elemento identificativo del diritto all’iscrizione al Fondo, ma viene ritenuto applicabile solo ai rapporti di lavoro a contenuto misto, cioè comprensivi sia di attività di volo sia di prestazioni a terra, sorti dopo il 26 novembre 1988. Se il rapporto ha come contenuto esclusivo l’attività di volo, la condizione si considera comunque integrata.
Ambito di applicazione e soggetti esclusi
La nuova disciplina, rispetto all’art. 4 della legge n. 859/1965, restringe il campo di applicazione della tutela speciale al personale dipendente da aziende esercenti servizi di linea, non di linea e di costruzioni aeronautiche, limitatamente ai soggetti iscritti per la prima volta successivamente al 26 novembre 1988.
Restano esclusi dalla tutela speciale:
- il lavoro aereo;
- le scuole di pilotaggio, anche se l’esercizio richiede licenza ai sensi dell’art. 788 del codice della navigazione;
- le attività aeree a carattere privato, esercitabili senza necessità di licenza.
Per tali categorie, ove i dipendenti appartengano al personale di volo ma non siano mai stati iscritti al Fondo ai sensi della legge n. 859/1965, le aziende devono provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva nell’assicurazione generale obbligatoria. La circolare precisa inoltre che continuano a rimanere iscritti al Fondo speciale tutti coloro che avevano titolo alla iscrizione secondo la precedente normativa e che risultavano già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 480/1988, se assunti alle dipendenze di aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche.
Retribuzione soggetta a contribuzione
L’art. 3 della legge n. 480/1988 individua in modo espresso e tassativo la retribuzione imponibile ai fini del Fondo. Sono inclusi:
- stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e dell’indennità di contingenza;
- indennità di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali o di quelli derivanti dai contratti collettivi e individuali;
- tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive;
- compensi in percentuale sulle vendite a bordo;
- indennità accessorie e speciali;
- ogni altro emolumento assoggettabile a contributo secondo le vigenti norme sull’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.
Sono invece escluse dalla contribuzione le seguenti somme:
- indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
- indennità per ferie e riposi non goduti;
- diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% dell’importo;
- indennità di alloggio e indennità di rappresentanza;
- maggiorazione del servizio all’estero e indennità integrativa di trasferta, limitatamente al 50% dell’importo;
- indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa, limitatamente al 50% dell’importo.
Minimali di retribuzione ai fini contributivi
In attuazione dell’art. 4 della legge n. 480/1988, il decreto 28 febbraio 1989 ha approvato la tabella delle retribuzioni minime mensili valide dal 27 novembre 1988 ai fini contributivi del Fondo, distinguendo le varie categorie di iscritti. I minimali sono stati definiti in rapporto ai minimi previsti nei contratti collettivi del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e da aziende di costruzioni aeronautiche.
La circolare ricorda che tali limiti minimi devono essere aumentati ogni anno nella stessa misura percentuale della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita, indicata nel testo nel 7,18%. I nuovi minimali contributivi risultanti dall’aggiornamento si applicano dal 1° gennaio 1990.
Misura del contributo e ripartizione tra azienda e dipendente
Dal 1° dicembre 1988 il contributo dovuto al Fondo è pari al 34,50% della retribuzione imponibile, ripartito tra datore di lavoro e dipendente nelle misure rispettive del 22,421% e del 12,079%. La circolare evidenzia che tale aliquota assorbe le maggiorazioni disposte fino al 27 novembre 1988 per la copertura degli oneri di perequazione automatica delle pensioni.
A seguito dell’aumento dell’aliquota contributiva IVS disposto dal decreto 22 giugno 1989, la contribuzione complessiva dovuta all’assicurazione generale obbligatoria passa dal 25,81% al 26,22% a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989. Tenuto conto del criterio di riparto previsto dall’art. 14, sub art. 1, della legge n. 484/1973, la ripartizione dell’onere del contributo del 34,50% viene conseguentemente modificata dal 1° gennaio 1989 in:
- 22,448% a carico dell’azienda;
- 12,052% a carico del dipendente.
La circolare rinvia infine al prospetto allegato con l’aliquota contributiva IVS vigente nei diversi periodi.
Punti principali
Obbligo di iscrizione al Fondo
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli appartenenti alle categorie del personale di volo di cui all’art. 732 del codice della navigazione, a condizione che svolgano servizio prevalentemente a bordo, abbiano meno di 60 anni, risultino iscritti negli albi e registri dell’ENGA, siano titolari di brevetti/licenze/attestati con controlli medico-legali periodici, e siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche con contratto ex artt. 900 e seguenti c.n. Le nuove condizioni dell’età e della prevalenza del servizio a bordo si applicano solo ai nuovi iscritti dopo il 27 novembre 1988; per i già iscritti è possibile la deroga al limite dei 60 anni nei casi consentiti dalla normativa sulle licenze di volo.
Campo di applicazione della nuova disciplina
La legge n. 480/1988 restringe l’ambito della tutela speciale al personale dipendente da aziende esercenti servizi di linea, non di linea e di costruzioni aeronautiche, iscritto per la prima volta dopo il 26 novembre 1988. Restano escluse le attività di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, anche se richiedono licenza ai sensi dell’art. 788 c.n., nonché l’attività aerea di carattere privato. Le aziende devono invece regolarizzare nell’assicurazione generale obbligatoria i dipendenti del personale di volo mai iscritti al Fondo ex art. 4 L. 859/1965 e operanti nel lavoro aereo, nelle scuole di pilotaggio o in attività private. Restano iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano già titolo secondo la precedente normativa e che risultavano iscritti alla data di entrata in vigore della legge.
Retribuzione imponibile ai fini contributivi
La circolare elenca in modo tassativo le voci che compongono la retribuzione imponibile: stipendio con aumenti periodici e contingenza, indennità di volo garantita con relativi aumenti, tredicesima e mensilità aggiuntive, compensi percentuali sulle vendite a bordo, indennità accessorie e speciali e ogni altro emolumento soggetto a contribuzione secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria IVS. Sono escluse specifiche somme, tra cui indennità sostitutiva del preavviso, ferie e riposi non goduti, diaria o trasferta in cifra fissa per il 50%, indennità di alloggio e di rappresentanza, maggiorazione per servizio all’estero e indennità integrativa di trasferta per il 50%, nonché indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa per il 50%.
Minimali contributivi
In attuazione dell’art. 4 della legge n. 480/1988, il decreto 28 febbraio 1989 ha approvato la tabella delle retribuzioni minime mensili valide dal 27 novembre 1988 ai fini contributivi del Fondo, per le diverse categorie di iscritti. I minimali sono stati determinati con riferimento ai minimi contrattuali delle categorie del personale di volo e devono essere annualmente aggiornati in base alla variazione ISTAT del costo della vita, indicata nella circolare nel 7,18%. I nuovi minimali derivanti dall’aggiornamento si applicano dal 1° gennaio 1990.
Misura del contributo e ripartizione degli oneri
Dal 1° dicembre 1988 il contributo dovuto al Fondo è pari al 34,50% della retribuzione imponibile, di cui 22,421% a carico del datore di lavoro e 12,079% a carico del dipendente. Tale aliquota assorbe le maggiorazioni precedentemente previste per la perequazione automatica delle pensioni. Per effetto dell’aumento dell’aliquota IVS disposto dal decreto 22 giugno 1989, la contribuzione complessiva all’assicurazione generale obbligatoria sale dal 25,81% al 26,22% dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989; di conseguenza, in applicazione delle regole di riparto del Fondo, dal 1° gennaio 1989 il contributo del 34,50% grava per il 22,448% sull’azienda e per il 12,052% sul dipendente.
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