Circolare numero 81 del 29-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per il personale statale del comparto scuola collocato in aspettativa o in permesso senza retribuzione e senza diritto al raddoppio dell'indennità di carica per mandato amministrativo presso enti locali o organismi della legge n. 816/1985, il datore di lavoro pubblico deve versare i contributi previdenziali, assistenziali e Gescal. Vengono distinti gli adempimenti a seconda della categoria di personale e dell'ente che retribuisce il dipendente. Per le posizioni pregresse è prevista la regolarizzazione con le procedure indicate e, se effettuata entro il 30 giugno 1990, con interesse legale semplice al 5%; oltre tale data si applicano le sanzioni vigenti.
Contributi previdenziali e assistenziali per personale scolastico in aspettativa o permesso non retribuito per mandato amministrativo
Contributi e ritenute per il personale scolastico in aspettativa o permesso non retribuito per mandato amministrativo
La circolare fornisce istruzioni operative in materia di contribuzione previdenziale, assistenziale e Gescal per il personale statale del comparto scuola collocato in aspettativa o in permesso senza retribuzione e senza diritto al raddoppio dell'indennità di carica, quando svolga un mandato amministrativo presso enti locali o organismi disciplinati dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816. Il chiarimento si fonda su precedenti indicazioni ministeriali e sul parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che confermano l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro pubblico.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama anzitutto la circolare ministeriale n. 45 del 4 febbraio 1989, relativa al personale di ruolo e non di ruolo collocato in aspettativa senza assegni ma con diritto al raddoppio dell'indennità di carica per essere stato eletto componente di organi esecutivi degli enti locali. In quel caso gli oneri previdenziali, assistenziali e Gescal sono posti a carico degli enti locali, con diritto al rimborso secondo le modalità allora indicate.
Il nuovo intervento si concentra invece sull'altro personale statale, di ruolo e non di ruolo, che usufruisce dell'aspettativa o del permesso con privazione della retribuzione e senza raddoppio dell'indennità di carica per l'esercizio di mandati amministrativi presso gli enti o organismi previsti dalla legge n. 816/1985. La soluzione viene ricondotta al terzo comma dell'art. 2 della stessa legge e ai chiarimenti resi dal Ministero dell'Interno con circolare n. 4 del 4 giugno 1987, richiamata anche nella circolare del Ministero del Tesoro n. 29 del 27 giugno 1988.
Obbligo del datore di lavoro pubblico
La circolare afferma che, per tali casi, sussiste l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, principio che deve trovare applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro aventi natura pubblica. L'obbligo decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 816/1985.
La conclusione è confermata dal parere n. 1604/6.25.6239/54-620-RC del 6 dicembre 1988 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. In tale parere si evidenzia che il periodo trascorso in aspettativa è considerato, "a tutti i fini", come servizio effettivamente prestato, e che l'art. 2 della legge non esclude il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. Il soggetto tenuto all'adempimento è identificato nel datore di lavoro, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, nei quali gli oneri vengono posti a carico dell'ente presso cui il mandato elettivo è esercitato.
Riparto degli oneri finanziari
La circolare precisa che gli importi dei contributi e delle ritenute in questione gravano sul bilancio del Ministero, sia per la parte a carico dell'amministrazione sia per quella a carico del dipendente. Ne consegue che l'onere non resta in capo al lavoratore che si trovi in aspettativa o in permesso senza retribuzione, ma deve essere assolto dall'amministrazione di appartenenza.
Adempimenti per le diverse categorie di personale
Per l'attuazione pratica vengono distinti vari casi:
- per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente e A.T.A. di ruolo delle istituzioni scolastiche ed educative retribuito dalle Direzioni provinciali del Tesoro mediante partita di spesa fissa, il versamento dei contributi e delle ritenute previdenziali, assistenziali e Gescal è effettuato direttamente dal Ministero tramite la Ragioneria Centrale, con la procedura semplificata prevista dall'art. 63, primo comma, lettera e), del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- per il personale insegnante e A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole elementari retribuito dai Provveditorati agli studi sulla contabilità speciale o erariale, nonché per il personale docente e non docente di ruolo e non di ruolo delle scuole materne e secondarie retribuito dai medesimi Provveditorati o da istituzioni scolastiche o educative ad amministrazione erariale su ordini di accreditamento, il versamento è anch'esso effettuato dall'Amministrazione centrale con la stessa procedura semplificata;
- per il personale statale direttivo, docente, educativo e A.T.A. di ruolo e non di ruolo retribuito a carico dei bilanci di istituti scolastici dotati di personalità giuridica, il versamento deve essere eseguito dagli istituti stessi;
- per il personale iscritto alle assicurazioni sociali obbligatorie, il versamento dei contributi dovuti all'INPS è curato dagli uffici o dalle istituzioni scolastiche o educative che amministrano il personale.
Regolarizzazione delle omissioni pregresse
La circolare invita gli enti e le amministrazioni che non abbiano già provveduto al versamento a regolarizzare la posizione contributiva utilizzando le procedure previste dalla circolare n. 51059 RCV n. 1089 EAD n. 77630 del 14 novembre 1986 e successive, mediante modello DM10/MV.
Le regolarizzazioni effettuate entro e non oltre il 30 giugno 1990 sono assoggettate, a titolo di accessori, all'interesse semplice al tasso legale annuo del 5%, con l'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato. Decorso tale termine, trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Diffusione della circolare
Le sedi sono invitate a diffondere il contenuto della circolare con i consueti mezzi. I Provveditorati agli studi, il Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole di lingua tedesca e delle località ladine devono trasmetterla con urgenza ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica. I Prefetti devono infine disporne l'invio agli enti locali interessati.
Conclusione
In sintesi, la circolare ribadisce che, nei casi di aspettativa o permesso non retribuito per mandato amministrativo disciplinati dalla legge n. 816/1985, il datore di lavoro pubblico resta obbligato al versamento dei contributi e delle ritenute previdenziali e assistenziali, con ripartizione degli adempimenti secondo la categoria di personale e con possibilità di regolarizzare le omissioni pregresse entro il 30 giugno 1990 alle condizioni economiche indicate.
Punti principali
Oggetto e finalità dell'intervento
La circolare riguarda il personale statale del comparto scuola collocato in aspettativa o in permesso senza retribuzione e senza diritto al raddoppio dell'indennità di carica per mandato amministrativo presso enti locali o organismi previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816. Lo scopo è disciplinare il versamento dei contributi e delle ritenute previdenziali, assistenziali e Gescal, chiarendo chi debba sopportarne l'onere e con quali modalità operative.
Principio generale sull'obbligo contributivo
In base al parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per gli eletti alle cariche contemplate dalla legge n. 816/1985, quando è prevista l'aspettativa o il permesso con privazione della retribuzione e senza raddoppio dell'indennità di carica, sussiste l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro pubblico. La circolare afferma che tale principio vale per tutti i datori di lavoro aventi natura pubblica, obbligati ad adempiere dalla data di entrata in vigore della legge.
Chiarimento rispetto alla precedente circolare n. 45/1989
La circolare richiama la precedente n. 45 del 4 febbraio 1989, che aveva già disciplinato il personale collocato in aspettativa senza assegni ma con diritto al raddoppio dell'indennità di carica per gli eletti negli organi esecutivi degli enti locali, con oneri previdenziali, assistenziali e Gescal a carico degli enti interessati e con rimborso da richiedere secondo le modalità indicate allora. Con il nuovo intervento si estende il chiarimento anche al personale che fruisce dell'aspettativa o del permesso senza retribuzione e senza raddoppio dell'indennità.
Fondamento normativo e interpretativo
La soluzione viene ricondotta al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 816/1985 e ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno con circolare n. 4 del 4 giugno 1987, richiamata anche nella circolare del Ministero del Tesoro n. 29 del 27 giugno 1988. È inoltre richiamato il parere n. 1604/6.25.6239/54-620-RC del 6 dicembre 1988 della Presidenza del Consiglio, secondo cui l'art. 2 della legge non esclude l'obbligo contributivo e indica nel datore di lavoro il soggetto tenuto ad adempiere e a sopportare l'onere, salvo i casi espressamente previsti dalla norma.
Riparto degli oneri tra amministrazione e dipendente
La circolare precisa che gli importi dei contributi e delle ritenute gravano sul bilancio del Ministero, sia per la parte a carico dell'amministrazione sia per quella a carico del dipendente. È quindi l'amministrazione di appartenenza a dover provvedere al versamento, anche quando il dipendente non percepisce retribuzione nel periodo di aspettativa o permesso.
Adempimenti operativi per le diverse categorie di personale
Vengono distinti i seguenti casi: personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente e A.T.A. di ruolo delle istituzioni scolastiche ed educative retribuito dalle Direzioni provinciali del Tesoro mediante partita di spesa fissa, per il quale il versamento è effettuato direttamente dal Ministero tramite la Ragioneria Centrale con procedura semplificata ex art. 63 R.D. n. 2440/1923; personale insegnante e A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole elementari retribuito dai Provveditorati agli studi sulla contabilità speciale o erariale, e personale docente e non docente di ruolo e non di ruolo delle scuole materne e secondarie retribuito dai Provveditorati o da istituzioni scolastiche o educative ad amministrazione erariale su ordini di accreditamento, per il quale il versamento è ancora effettuato dall'Amministrazione centrale con la stessa procedura; personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. di ruolo e non di ruolo retribuito a carico dei bilanci di istituti scolastici dotati di personalità giuridica, per il quale il versamento è effettuato dagli istituti stessi; personale iscritto alle assicurazioni sociali obbligatorie, per il quale il versamento dei contributi dovuti all'INPS è effettuato dagli uffici o istituzioni che amministrano il personale.
Regolarizzazione delle posizioni pregresse
Gli enti e le amministrazioni che non abbiano provveduto al versamento delle contribuzioni devono regolarizzare la propria posizione utilizzando le procedure previste dalla circolare n. 51059 RCV n. 1089 EAD n. 77630 del 14 novembre 1986 e successive, mediante mod. DM10/MV. Le regolarizzazioni effettuate entro e non oltre il 30 giugno 1990 sono soggette, a titolo di accessori, all'interesse semplice al tasso legale annuo del 5%, salvo l'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato; oltre tale termine si applicano le sanzioni secondo le norme vigenti.
Diffusione e destinatari della circolare
Le sedi devono dare divulgazione della circolare con i consueti mezzi. I Provveditorati agli studi, il Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole di lingua tedesca e delle località ladine devono trasmetterla con urgenza ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica. I Prefetti devono inoltre disporne l'invio agli enti locali interessati.
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