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Circolare

Circolare numero 75 del 26-3-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riguarda i lavoratori che, pur avendo maturato entro il 31 dicembre 1989 i requisiti sostanziali per il riconoscimento di periodi assicurativi ai sensi dell’art. 8 del D.L. 536/1987 convertito nella L. 48/1988, non hanno potuto presentare tempestivamente il mod. ECO 2/M per ritardi nella consegna degli estratti conto ECO 1/M o per difficoltà nel reperire la documentazione. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che tali soggetti possono presentare il mod. ECO 2/M fino al 30 giugno 1990, senza che ciò configuri una riapertura del termine generale del 31 dicembre 1989, che resta il limite temporale di applicabilità della disciplina. La misura mira a evitare disparità di trattamento e a consentire la definizione delle residue pratiche del Progetto ECO entro il 30 giugno 1990.

Presentazione tardiva dei modd. ECO 2/M per il riconoscimento di periodi assicurativi ex art. 8 L. 48/1988

Presentazione dei modd. ECO 2/M ai sensi dell’art. 8 della L. 48/1988

La circolare disciplina una fattispecie eccezionale nell’ambito del Progetto ECO, consentendo ad alcuni assicurati di presentare tardivamente il mod. ECO 2/M per ottenere il riconoscimento di periodi assicurativi già prescritti, purché siano provati i requisiti sostanziali entro il 31 dicembre 1989. Il provvedimento nasce per rimediare ai ritardi nella consegna degli estratti conto ECO 1/M e alle difficoltà oggettive incontrate dai lavoratori nel reperire la documentazione necessaria.

Presupposti della misura e finalità perequative

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che, allo stato della normativa, i lavoratori che non avevano ricevuto in tempo l’estratto conto avrebbero rischiato la perdita definitiva dei periodi assicurativi compresi tra la data di entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1969 nelle singole province e il 31 dicembre 1977, pur in presenza di prove documentali certe del rapporto di lavoro. Le cause dei ritardi sono ricondotte sia alle residue giacenze nell’aggiornamento dell’archivio O1/M, sia all’afflusso di ulteriori rettifiche dalle aziende, sia soprattutto alla necessità di rintracciare i destinatari irreperibili per la riespedizione degli estratti conto.

La deliberazione n. 9 mira quindi a evitare una disparità di trattamento tra chi ha ricevuto tempestivamente l’ECO 1/M e chi, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, non ha potuto esercitare nei termini il diritto già maturato. La misura non amplia il contenuto sostanziale della tutela, ma consente soltanto di compiere l’atto formale necessario a far valere un diritto già preesistente.

Termine generale del 31 dicembre 1989 e termine straordinario del 30 giugno 1990

La circolare precisa con forza che la deliberazione non riapre il termine generale del 31 dicembre 1989 fissato dalla deliberazione consiliare n. 122 del 1 luglio 1988. Tale data resta il limite temporale di applicabilità della disciplina dell’art. 8.

In deroga operativa, però, i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1989 possedevano tutti i requisiti sostanziali previsti dall’art. 8 e che non hanno potuto presentare tempestivamente la domanda per le cause ostative indicate possono presentare il mod. ECO 2/M fino al 30 giugno 1990. La facoltà riguarda esclusivamente la formalizzazione dell’istanza e non comporta una nuova riapertura del termine sostanziale.

Ambito dei periodi assicurativi interessati

L’art. 8 continua a operare solo per i periodi assicurativi per i quali, al 31 dicembre 1989, era già maturata la prescrizione contributiva. La circolare richiama che, secondo le disposizioni già rese note, a quella data risultavano prescritti i contributi dovuti per ciascuno dei mesi fino a marzo 1976, essendo il versamento di quel mese dovuto entro il 10 aprile successivo.

Per i restanti periodi compresi nell’arco temporale richiamato dall’art. 8, la disciplina applicabile resta quella generale della prescrizione contributiva. Tuttavia, fino al 30 giugno 1990, le richieste ECO 2/M devono comunque essere trattate nell’ambito della procedura ECO e, se ne ricorrono i presupposti, secondo i criteri semplificativi previsti per questa specifica fattispecie.

Requisiti probatori e documentazione valida

Per accedere alla tutela è necessario dimostrare che il diritto era già sorto entro il 31 dicembre 1989. La prova deve essere fornita mediante documentazione avente data certa non successiva a tale termine.

La circolare conferma la validità della documentazione già elencata nella circolare n. 183 del 22 agosto 1988, in quanto normalmente nella disponibilità del lavoratore al momento dello svolgimento del rapporto di lavoro. Fa eccezione la documentazione costituita dai modd. O1/M sostitutivi, se rilasciati dopo il 31 dicembre 1989.

Effetti operativi per le Sedi e chiusura del Progetto ECO

Le Sedi sono autorizzate a prendere in carico e definire, secondo la normativa ECO vigente, anche le istanze di mod. ECO 2/M già presentate dopo il 31 dicembre 1989 e quelle che saranno presentate entro il 30 giugno 1990. Restano confermate le modalità procedurali indicate dalle circolari precedenti e le semplificazioni applicabili alla fattispecie.

Il provvedimento è collocato nel quadro della chiusura definitiva del Progetto ECO, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 1990 su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo le Sedi devono accelerare il recupero degli arretrati, sia per le rettifiche trasmesse dalle aziende sia per quelle presentate dai lavoratori.

Uniformità applicativa e attività informativa

La Direzione generale segnala che in passato si sono registrate difformità interpretative e operative nella trattazione dei modd. ECO 2/M, anche tra Sedi della stessa regione. Le Sedi regionali sono quindi invitate a verificare l’eventuale persistenza di dubbi o casi particolari che possano rallentare la conclusione della procedura, eliminando immediatamente gli ostacoli applicativi.

Per rendere effettiva la deliberazione, viene inoltre richiesto un rafforzamento dell’attività informativa, sia a livello locale sia tramite i canali nazionali, così da diffondere capillarmente le opportunità offerte dal provvedimento e far affluire agli sportelli gli assicurati cui non è stato possibile recapitare l’estratto conto in tempo utile.

Punti principali

Finalità del provvedimento

Il provvedimento interviene per tutelare gli assicurati che, pur avendo diritto al riconoscimento dei periodi assicurativi, non hanno potuto esercitarlo entro il 31 dicembre 1989 a causa di ritardi nella ricezione degli estratti conto ECO 1/M o delle difficoltà nel reperire le prove documentali. L’obiettivo è evitare una disparità di trattamento rispetto ai destinatari che hanno ricevuto tempestivamente l’estratto conto.

Termine generale e termine straordinario per il mod. ECO 2/M

Resta fermo il termine generale del 31 dicembre 1989 fissato dalla deliberazione n. 122/1988 per l’applicazione della normativa. In via eccezionale, i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1989 possedevano tutti i requisiti sostanziali previsti dall’art. 8 e che sono stati impediti da cause oggettive possono presentare il mod. ECO 2/M fino al 30 giugno 1990.

Ambito dei periodi assicurativi interessati

L’art. 8 continua a riguardare solo i periodi assicurativi per i quali, al 31 dicembre 1989, era già intervenuta la prescrizione contributiva. La circolare richiama che, secondo le istruzioni precedenti, a quella data erano prescritti i contributi dovuti per i mesi fino a marzo 1976. I periodi successivi restano soggetti alla disciplina generale della prescrizione contributiva.

Documentazione probatoria richiesta

Per dimostrare la preesistenza del diritto, è necessario esibire documentazione idonea recante data certa non posteriore al 31 dicembre 1989. Resta valida la documentazione già indicata nella circolare n. 183 del 22 agosto 1988, con la sola eccezione dei modd. O1/M sostitutivi se rilasciati dopo il 31 dicembre 1989.

Gestione operativa delle domande ECO

Le Sedi possono definire, secondo la normativa ECO vigente, anche le istanze di mod. ECO 2/M già presentate dopo il 31 dicembre 1989 e quelle che saranno presentate fino al 30 giugno 1990. Tali domande devono essere incanalate nella procedura ECO e trattate secondo i criteri semplificativi previsti per la fattispecie.

Conclusione del Progetto ECO e necessità di chiudere gli arretrati

La deliberazione è presentata come premessa alla conclusione definitiva del Progetto ECO, che deve terminare in tutta Italia entro il 30 giugno 1990. Le Sedi sono quindi invitate a smaltire le residue situazioni di arretrato, incluse le segnalazioni di rettifica provenienti da aziende e lavoratori.

Esigenza di uniformità applicativa

La circolare segnala difformità di comportamento nella trattazione dei modd. ECO 2/M, anche tra Sedi della stessa regione, e richiama le Sedi regionali a verificare eventuali dubbi interpretativi o situazioni particolari che possano ritardare la fase finale della procedura. La Direzione generale si rende disponibile per chiarimenti e direttive.

Attività informativa e divulgazione

Per raggiungere gli obiettivi della deliberazione, viene richiesta una ripresa su larga scala dell’attività informativa, sia a livello locale sia attraverso i canali nazionali, per portare gli interessati agli sportelli delle Sedi e consentire la definizione delle pratiche pendenti.

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