Circolare numero 80 del 29-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica parzialmente quanto stabilito nel 1986 per chiarire che, sulla base del parere del Ministero del Lavoro, le disposizioni dell'art. 6, lett. b), della legge n. 92/1979 si applicano anche agli operai di ruolo dei consorzi interessati, e non solo a quelli non di ruolo. Ne consegue che tutti gli operai consorziali devono essere considerati lavoratori agricoli. Le istruzioni già impartite per la regolarizzazione delle posizioni assicurative e il recupero delle prestazioni indebite valgono quindi integralmente anche per il personale di ruolo.
Estensione agli operai di ruolo delle istruzioni assicurative per i consorzi di bonifica
Estensione agli operai di ruolo delle istruzioni assicurative per i consorzi
La circolare interviene per chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 6, lett. b), della legge 31 marzo 1979, n. 92, in relazione agli operai assunti dai consorzi in oggetto. Essa modifica in parte le istruzioni impartite con la circolare del 26 febbraio 1986, alla luce del parere reso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Inquadramento della questione
Con la circolare n. 734 R.C.V. - 2438 G.S. - 17 PMMC - 53625 Ago del 26 febbraio 1986, era stato precisato che le disposizioni dell'art. 6, lett. b), della legge n. 92/1979 dovessero applicarsi esclusivamente agli operai non di ruolo, assunti a tempo determinato o indeterminato dai consorzi interessati. Tale impostazione è stata tuttavia posta in dubbio sia dall'orientamento dell'INAIL, che ha ritenuto applicabili le norme a tutti gli operai, sia da sentenze contrastanti della magistratura di merito di primo e secondo grado.
Parere del Ministero del Lavoro
Per dirimere la questione è stato richiesto il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Con lettera n. 13/PS/5/AI - P dell'8 gennaio 1990, il Dicastero ha precisato che le disposizioni dell'art. 6, lett. b), della legge 31 marzo 1979, n. 92, devono ritenersi applicabili anche agli operai di ruolo, assunti dai consorzi per le lavorazioni indicate dalla norma. Ne deriva che tutti gli operai consorziali, sia di ruolo sia non di ruolo, devono essere considerati, agli effetti della legge, lavoratori agricoli.
Conseguenze sulle istruzioni precedenti
In conseguenza di tale chiarimento, la circolare dispone una parziale modifica di quanto stabilito nel 1986. Le istruzioni già impartite per la regolarizzazione delle posizioni assicurative e per il recupero delle prestazioni indebite, originariamente riferite agli operai non di ruolo assunti a tempo determinato o indeterminato, devono trovare integrale applicazione anche nei confronti degli operai con rapporto di ruolo.
Ambito applicativo pratico
Restano quindi confermate, ma estese al personale di ruolo, le procedure amministrative e assicurative già previste per i lavoratori non di ruolo dei consorzi in argomento, con conseguente uniformazione del trattamento ai fini della qualificazione come lavoratori agricoli.
Punti principali
Chiarimento sull'ambito soggettivo della norma
Viene richiamata la precedente circolare del 26 febbraio 1986, che limitava l'applicazione dell'art. 6, lett. b), della legge 31 marzo 1979, n. 92, agli operai non di ruolo assunti dai consorzi interessati. Alla luce del diverso orientamento dell'INAIL e delle contrastanti decisioni della magistratura, è stato acquisito il parere del Ministero del Lavoro.
Parere ministeriale e qualificazione dei lavoratori
Con nota dell'8 gennaio 1990, n. 13/PS/5/AI-P, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che le disposizioni dell'art. 6, lett. b), della legge n. 92/1979 devono ritenersi applicabili anche agli operai di ruolo assunti dai consorzi per le lavorazioni previste dalla norma. Di conseguenza, tutti gli operai consorziali, sia di ruolo sia non di ruolo, sono da considerarsi lavoratori agricoli ai fini della legge.
Effetti operativi e modifica della circolare del 1986
La circolare dispone una parziale modifica delle istruzioni precedenti: le indicazioni sulla regolarizzazione delle posizioni assicurative e sul recupero delle prestazioni indebite, già previste per gli operai non di ruolo a tempo determinato o indeterminato, devono essere applicate integralmente anche agli operai con rapporto di ruolo.
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