Circolare numero 165 del 24-6-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati deve essere calcolato, dal 23 marzo 1988, sulle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto ministeriale. Vengono richiamate le retribuzioni convenzionali valide per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, e si precisa che le SAP devono riliquidare, su domanda, le prestazioni già concesse in via provvisoria a L. 800 giornaliere. La nota specifica inoltre che le stesse retribuzioni convenzionali si applicano anche ad alcuni lavoratori rientrati da Stati membri CEE ai sensi dell’art. 71 del Reg. CEE n. 1408/71, utilizzando i dati della qualifica contenuti nel formulario E 301.
Trattamento ordinario di disoccupazione per lavoratori italiani rimpatriati e casi CEE
Trattamento ordinario di disoccupazione per lavoratori italiani rimpatriati
La circolare interviene sul criterio di calcolo del trattamento ordinario di disoccupazione spettante ai lavoratori italiani rimpatriati, precisando l’utilizzo delle retribuzioni convenzionali annuali fissate con decreto ministeriale. Il chiarimento si colloca nel quadro normativo definito dalla legge n. 426/1991 e richiama anche le indicazioni già fornite per le liquidazioni provvisorie.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, inclusi i lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale. Per tali soggetti, a decorrere dal 23 marzo 1988, la prestazione deve essere determinata sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente ai sensi dell’art. 4 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Retribuzioni convenzionali da assumere a base di calcolo
La circolare richiama espressamente le retribuzioni convenzionali mensili valide per i diversi anni di riferimento:
- per il 1988 e il 1989, quelle determinate con i DD.MM. 9 febbraio 1988 e 14 febbraio 1989;
- per il 1990, quelle determinate con DM 2 marzo 1990;
- per il 1991, quelle determinate con DM 25 gennaio 1991;
- per il 1992, quelle determinate con DM 24 gennaio 1992.
Tali valori costituiscono la base per la liquidazione delle prestazioni relative agli anni indicati.
Prestazioni già liquidate in misura provvisoria
La circolare ricorda che, nelle more della determinazione delle retribuzioni convenzionali, con la circolare n. 139 del 20 giugno 1988 era stato consentito di concedere il trattamento in via provvisoria nella misura fissa di L. 800 giornaliere, maggiorate dell’eventuale trattamento di famiglia. Nei casi in cui la prestazione sia stata già concessa in tale misura, le SAP devono, su istanza degli interessati, riliquidare quanto ancora spettante.
Nel ricalcolo occorre:
- determinare l’importo dovuto sulla base delle retribuzioni convenzionali richiamate;
- applicare le percentuali di prestazione previste dalla normativa;
- detrarre quanto già percepito come indennità di disoccupazione nella misura di L. 800 giornaliere.
Misura dell’indennità di disoccupazione
La circolare precisa che l’art. 7 della legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni, ha fissato la misura dell’indennità di disoccupazione:
- nel 7,5% della retribuzione dal 23 marzo 1988;
- nel 15% dal 1 gennaio 1989;
- nel 20% dal 1 gennaio 1990.
Estensione ai lavoratori rientrati da Stati membri CEE
Per completezza, la circolare chiarisce che le retribuzioni convenzionali in questione devono essere utilizzate anche per la liquidazione del trattamento di disoccupazione dei lavoratori di cui all’art. 71 del Reg. CEE n. 1408/71, cioè stagionali, frontalieri, lavoratori dei trasporti internazionali e categorie assimilate, quando rientrino in Italia da Stati membri della Comunità Economica Եվրոպea.
Per individuare la qualifica del lavoratore, le SAP possono utilizzare i dati riportati nella rubrica 5 del formulario E 301, attestato relativo ai periodi di assicurazione e/o occupazione rilevanti per la concessione delle prestazioni di disoccupazione nell’ambito CEE.
Punti principali
Base normativa del calcolo della disoccupazione
La legge 30 dicembre 1991, n. 426 ha stabilito che, dal 23 marzo 1988, il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati, compresi quelli occupati in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, va determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 317/1987 convertito nella legge n. 398/1987.
Retribuzioni convenzionali richiamate
La circolare richiama le retribuzioni convenzionali mensili già determinate per i diversi anni: 1988 e 1989 con i DD.MM. 9 febbraio 1988 e 14 febbraio 1989; 1990 con DM 2 marzo 1990; 1991 con DM 25 gennaio 1991; 1992 con DM 24 gennaio 1992. Tali valori devono essere utilizzati per il calcolo delle prestazioni riferite ai rispettivi anni.
Riliquidazione delle prestazioni già concesse in via provvisoria
In attesa della determinazione delle retribuzioni convenzionali, la circolare n. 139 del 20 giugno 1988 aveva consentito di riconoscere provvisoriamente la prestazione nella misura fissa di L. 800 giornaliere, aumentate dell’eventuale trattamento di famiglia. Nei casi in cui tale importo sia già stato liquidato, le SAP devono, su istanza degli interessati, procedere alla riliquidazione delle somme ancora spettanti applicando le retribuzioni convenzionali richiamate e detraendo quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione nella misura provvisoria.
Misura dell’indennità di disoccupazione
La circolare ricorda che l’art. 7 della legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ha fissato la misura dell’indennità di disoccupazione nel 7,5% della retribuzione dal 23 marzo 1988, nel 15% dal 1 gennaio 1989 e nel 20% dal 1 gennaio 1990.
Applicazione ai lavoratori rientrati da Stati membri CEE
Le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate anche per la liquidazione del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori di cui all’art. 71 del Reg. CEE n. 1408/71, cioè stagionali, frontalieri, lavoratori dei trasporti internazionali e categorie analoghe, quando rientrino in Italia da Stati membri della Comunità Economica Եվրոպa. Per individuare la qualifica del lavoratore, le SAP possono fare riferimento ai dati contenuti nella rubrica 5 del formulario E 301.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 24 giu 1992Circolare numero 164 del 24-6-1992
- Circolare · 24 giu 1992Circolare numero 166 del 24-6-1992
- Circolare · 18 giu 1992Circolare numero 162 del 18-6-1992
- Circolare · 18 giu 1992Circolare numero 163 del 18-6-1992
- Circolare · 17 giu 1992Circolare numero 161 del 17-6-1992
- Circolare · 12 giu 1992Circolare numero 160 del 12-6-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →